Occupazione, affari sociali e inclusione

Pensioni integrative

Le pensioni integrative sono un'importante fonte di reddito per molti europei. Poiché il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale non si applica alla maggior parte dei regimi integrativi, l'UE ha concordato regole speciali per proteggere i diritti a pensione complementare dei lavoratori che si spostano da un paese europeo all'altro. Queste regole valgono per i regimi pensionistici collegati all'attività lavorativa ("pensioni professionali").

Perché è importante proteggere i diritti alla pensione integrativa

In alcuni regimi pensionistici integrativi i lavoratori possono perdere i loro diritti quando si spostano all'interno dell'UE.

A volte occorre soddisfare determinate condizioni prima che i diritti pensionistici vengano irrevocabilmente acquisiti. Per esempio, un dipendente che lascia il lavoro e si trasferisce in un altro Stato membro potrebbe non ottenere alcun diritto se non ha lavorato abbastanza a lungo presso il precedente datore di lavoro.

Anche se il lavoratore ha maturato i diritti pensionistici quando lascia il regime, il loro valore futuro potrebbe risultare eroso dall'inflazione se non viene adeguato nel tempo.

Parità di trattamento e pagamenti transfrontalieri

La direttiva 98/49/CE relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi costituisce un primo passo verso l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione per quanto riguarda le pensioni integrative. Le principali disposizioni della direttiva possono essere così sintetizzate:

  • i diritti pensionistici acquisiti di una persona che lascia un regime perché si trasferisce in un altro Stato membro devono essere conservati come quelli di una persona che rimane nello stesso Stato membro
  • i beneficiari di un regime pensionistico integrativo hanno diritto a ricevere i loro benefici in qualsiasi Stato membro.

Acquisizione e salvaguardia dei diritti a pensione complementare

La direttiva 2014/50/UE sull'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari è stata adottata il 16 aprile 2014. Stabilisce le seguenti norme minime per la protezione dei diritti pensionistici dei lavoratori che si spostano da un paese europeo all'altro, che gli Stati membri hanno dovuto recepire nella loro legislazione nazionale entro il 21 maggio 2018:

  1. Acquisizione
  2. I diritti pensionistici sono irrevocabilmente acquisiti entro e non oltre tre anni dall'inizio del rapporto di lavoro.
  3. I contributi dei lavoratori non vanno persi. Questo significa che se un dipendente lascia un regime pensionistico prima di aver maturato i diritti, ottiene il rimborso dei contributi.
  4. I regimi non possono fissare un'età minima per l'acquisizione dei diritti a pensione superiore a 21 anni.
  5. Salvaguardia
  6. Quando lascia un regime pensionistico, il lavoratore ha diritto a mantenere i diritti maturati, a meno che non accetti che gli vengano pagati.
  7. I diritti pensionistici degli ex lavoratori devono essere tutelati allo stesso modo di quelli dei lavoratori in servizio. I metodi per la salvaguardia dei diritti possono variare a seconda del tipo di regime. Ad esempio, il valore dei diritti pensionistici può essere adeguato secondo:
    • i tassi d'inflazione o le retribuzioni (in genere in un regime a prestazione definita)
    • l'utile sul capitale investito derivante dal regime (in genere in un regime a contribuzione definita).
  8. Informazioni
  9. I lavoratori hanno diritto a informazioni su come un'eventuale mobilità possa influenzare i loro diritti pensionistici.
  10. Gli ex lavoratori e i loro superstiti (se il sistema fornisce prestazioni ai superstiti) hanno diritto a informazioni sul valore e il trattamento dei loro diritti.

La direttiva si applica ai lavoratori che si spostano da uno Stato membro all'altro, ma può essere estesa dai singoli paesi ai lavoratori che cambiano lavoro all'interno del paese.

La direttiva non riguarda la trasferibilità delle pensioni integrative, cioè la possibilità di trasferire i propri diritti pensionistici a un nuovo regime in caso di mobilità professionale.

Il 6 luglio 2020 la Commissione ha adottato una relazione sull'applicazione della direttiva 2014/50/UE

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