Occupazione, affari sociali e inclusione

Svizzera - Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera

Questa sezione presenta le prestazioni in denaro versate in un periodo di incapacità al lavoro a causa di malattia nel caso di sottoscrizione di un'assicurazione facoltativa.

Prestazione affrontata in questa sezione:

  • Indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro a causa di malattia

Di cosa si tratta?

Se avete fra i 15 e i 65 anni e risiedete o esercitate un'attività lucrativa in Svizzera, potete sottoscrivere un'assicurazione che coprirà parzialmente la vostra perdita di guadagno in caso di incapacità al lavoro a causa di malattia.

Tale assicurazione è facoltativa. Infatti, l'incapacità al lavoro conseguente a una malattia non è coperta da nessuna assicurazione sociale obbligatoria, contrariamente all'incapacità al lavoro a causa di infortunio (cfr. la sezione Assicurazione contro gli infortuni) o di maternità (cfr. il capitolo Indennità di maternità/Indennità di paternità/Indennità di adozione). Gli assicuratori privati offrono altresì prodotti assicurativi che coprono la perdita di reddito in caso di malattia; tali prodotti non sono trattati nel presente capitolo.

Se siete dipendenti, numerosi datori di lavoro stipulano un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia per i propri dipendenti. Quest’ultima è, nella maggior parte dei casi, un’assicurazione di diritto privato. Potete consultare il vostro contratto di lavoro per sapere quali disposizioni si applicano nella vostra azienda.

Un assicuratore sociale ha l'obbligo di assicurarvi, ove lo richiediate. Se siete malati nel periodo in cui richiedete l'ammissione, o se siete a rischio di una ricaduta, l'assicuratore è comunque tenuto ad assicurarvi. Può tuttavia imporvi una "riserva" riguardante la malattia in questione. Tale restrizione sarà tolta dopo una durata massima di cinque anni.

Quali condizioni devo soddisfare?

Voi (o il vostro datore di lavoro) dovete avere sottoscritto un'assicurazione facoltativa e dovete presentare una dichiarazione di incapacità al lavoro dovuta a malattia (certificata da un medico) per almeno il 50%.

Dovete presentare la richiesta di indennità giornaliera al vostro assicuratore o al vostro datore di lavoro, nel caso in cui sia stato lui stesso a concludere il contratto.

Attenzione: tale assicurazione può coprire anche, ma solo a titolo accessorio, l'incapacità al lavoro conseguente a un infortunio o una maternità (cfr. le sezioni Assicurazione contro gli infortuni e Indennità di maternità/Indennità di paternità/Indennità di adozione).

Quali sono i miei diritti e come farli valere?

Indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro a causa di malattia

L'assicuratore stabilisce con voi o con il vostro datore di lavoro l’ammontare dell'indennità giornaliera:

Versamento praticato dalla maggior parte delle assicurazioni:

80% del salario

Periodo di attesa e durata del versamento:

Periodo di attesa di tre giorni. In generale, versamento dell'indennità per almeno 720 giorni su un periodo di 900 giorni.

Conoscere i propri diritti

I seguenti link forniscono informazioni aggiuntive sui vostri diritti. Essi non rinviano a siti della Commissione europea e non riguardano la Commissione:

Pubblicazioni della Commissione europea:

Chi contattare?

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

3003 Berna

Tel. +41 584622111

info@bag.admin.ch

www.bag.admin.ch

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