Occupazione, affari sociali e inclusione

Italia - Prestazioni di vecchiaia

Questo capitolo spiega quando si ha diritto alla:

  • pensione di vecchiaia, ovvero, in presenza di determinati requisiti, alla
  • pensione anticipata di vecchiaia, oppure al
  • trattamento minimo di pensione
  • A.PE Sociale – Anticipo pensionistico
  • Pensione Anticipata Flessibile o “Quota 103”

La recente riforma in materia ha esteso il metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori, ha previsto un adeguamento dell'età pensionabile per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base all'aumento della speranza di vita e una maggiore flessibilità nell'accesso al pensionamento attraverso la pensione di vecchiaia anticipata.

In quale situazione ho diritto a queste prestazioni?

Se sono un lavoratore assicurato, dipendente o autonomo, sono protetto dal rischio del venir meno della capacità lavorativa a causa della vecchiaia.

Ho diritto alle prestazioni di vecchiaia se:

  • ho maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni;
  • ho raggiunto i nuovi requisiti minimi previsti per l'età (adeguati nel tempo in base alla speranza di vita) che è di 67 anni, sia per gli uomini che per le donne (fino a dicembre 2025);
  • ho cessato l'attività lavorativa.

Se il mio primo accredito contributivo decorre da gennaio 1996, in mancanza del requisito contributivo dei 20 anni, ho diritto alla pensione di vecchiaia con un minimo di 5 anni effettivi di contribuzione e 71 anni e 3 mesi di età, ma i contributi figurativi non saranno presi in considerazione.

Posso avere diritto alla nuova A.PE Sociale – Anticipo pensionistico per accompagnare verso l’età pensionabile se:

  • ho almeno 63 anni di età;

se ho un’anzianità contributiva effettiva di almeno 30 anni (meno un anno per figlio per un massimo di due anni di contributi figurativi se sono una lavoratrice);

  • sono stato occupato in attività gravose con almeno 36 anni di contributi (32 anni di contributi versati, se ho operato nel settore edile);
  • ho sospeso un’attività remunerativa.

Quali requisiti devo soddisfare?

Per beneficiare della pensione di vecchiaia, oltre a un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, l'età pensionabile che devo aver raggiunto è di 67 anni (facendone richiesta fino alla fine del 2025).

Per la pensione anticipata, invece, ne 2023, devo aver maturato:

  • se sono un lavoratore: un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi;
  • se sono una lavoratrice: un'anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi.

Il primo pagamento della pensione verrà ricevuto 3 o 6 mesi dopo l'acquisizione del diritto, nell’ordine se sono un dipendente del settore privato o pubblico.

Se sei stato assicurato per la prima volta dopo il 01/01/1996 e hai maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, puoi andare in pensione anticipatamente all'età di 64 anni a condizione che l'importo della pensione a cui avresti diritto sia almeno pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale, pari a 503,27 EUR nel 2023 (vedi sotto il capitolo relativo alle misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito).

Altri regimi sperimentali:

Se sei una lavoratrice dipendente che compie 60 anni entro la fine del 2022 (58 se a rischio di cassa integrazione o licenziamento in aziende in crisi industriale) e assisti un familiare disabile o la tua capacità lavorativa è ridotta di un 74% o più e hai maturato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022, puoi avere diritto al pensionamento anticipato (la cosiddetta "opzione donna". Secondo questo regime, la tua pensione sarà interamente calcolata in base al sistema di calcolo retributivo (invece del sistema ibrido) e riceverai il primo pagamento della pensione12 mesi (se sei una dipendente) o 18 mesi (se sei una lavoratrice autonoma) dopo l'acquisizione del diritto.

Le madri assicurate che aderiscono a tale regime hanno diritto ad una riduzione di età di 1 anno per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni, a meno che tu non sia un libero professionista, un sacerdote, un militare o un ufficiale della dogana, puoi avere diritto al pensionamento anticipato flessibile (la cosiddetta “pensione anticipata flessibile" o "Quota 103") da gennaio a dicembre 2023, se hai almeno 62 anni e hai maturato 41 anni di contributi (di cui 35 per lavoro effettivo). Il primo pagamento della pensione sarà ricevuto 3 e 6 mesi dopo aver acquisito il diritto se sei un dipendente del settore privato o se sei un dipendente pubblico, rispettivamente. La pensione non può essere combinata con redditi superiori a 5 000 EUR all'anno. Se invece, pur avendo diritto alla pensione “Quota 103”, decidi di continuare a lavorare, sarai esonerato dal pagamento dell'aliquota contributiva del 9,19% (8,80% se sei un impiegato statale) con conseguente aumento del tuo stipendio mensile. Se l’importo della mia pensione risulta al di sotto del «minimo vitale», può essere integrato al «trattamento minimo», a condizione che la mia anzianità contributiva sia iniziata prima del 1° gennaio 1996 e che il mio reddito personale o quello del mio nucleo familiare non sia superiore a certi limiti stabiliti annualmente.

Per il 2023, l'importo annuo del trattamento minimo è di 7 328,62 EUR.

Per l’A.PE Sociale – Anticipo pensionistico, devo inoltre rispondere ad uno dei requisiti seguenti:

  • non percepire già una pensione;
  • essere un disoccupato di lunga durata con scarse possibilità di trovare lavoro;
  • avere almeno 18 mesi di contributi effettivi nei 36 mesi precedenti lo stato di disoccupazione;
  • avere un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
  • assistere da almeno 6 mesi il coniuge (o unito civilmente) o un parente di primo grado convivente con handicap grave.

A cosa ho diritto e come posso presentare domanda?

Se, alla data del 31 dicembre 1995, avevo maturato almeno 18 anni di contribuzione, la mia pensione sarà calcolata applicando il metodo retributivo al periodo di contribuzione maturato fino al dicembre 2011 e il metodo contributivo al periodo di contribuzione maturato dal 1° gennaio 2012.

Se, alla data del 31 dicembre 1995, avevo maturato meno di 18 anni di contribuzione, la mia pensione sarà calcolata invece applicando il sistema misto (anche detto «pro-rata»): retributivo per i periodi maturati fino al dicembre 1995 e contributivo per quelli maturati successivamente.

Infine, se ho iniziato a versare i contributi a partire dal 1° gennaio 1996, la mia pensione sarà calcolata interamente applicando il sistema di calcolo contributivo.

Il sistema di calcolo retributivo si basa sulla media delle retribuzioni settimanali degli ultimi anni di attività lavorativa e del totale dei contributi pagati moltiplicati per il coefficiente di trasformazione, basato sull'indice ISTAT del costo della vita.

Il sistema di calcolo contributivo, invece, rivaluta i contributi versati, ottenendo il cosiddetto «montante contributivo» che viene, poi, trasformato in pensione applicando il coefficiente di trasformazione che varia secondo l'età.

In altri termini, il montante contributivo è la somma di denaro sulla quale viene calcolata la pensione. Al momento della domanda di pensionamento, l'importo del montante individuale, detto montante contributivo finale, viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione sulla base dell'età del richiedente, per ottenere l'importo della pensione lorda annuale del lavoratore. Il montante contributivo viene rivalutato annualmente applicando ad esso il «tasso annuo di capitalizzazione» (pari a 1,009758 fino a dicembre 2023).

La stessa formula si applica all’APE Sociale - Anticipo pensionistico, ma la prestazione è pagata per 12 mesi, invece di 13, con un limite massimo di 1 500 EUR al mese.

Gergo in pillole

  • «INPS»: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
  • «Patronati e centri di assistenza fiscale (CAF)»: centri autorizzati che assistono l'utente nella compilazione e trasmissione telematica della domanda di prestazione (tale assistenza è totalmente gratuita);
  • «ISTAT»: Istituto nazionale di statistica;
  • «montante contributivo»: il montante contributivo individuale è la sommatoria dei contributi accantonati ogni anno nel corso della vita lavorativa;
  • «APE Sociale - Anticipo pensionistico»: accompagnamento all’età pensionabile.

Modelli da compilare

La mia domanda di pensione va presentata online al competente istituto di sicurezza sociale dal cui sito web posso scaricare i modelli da compilare. La trasmissione mediante procedura elettronica richiede lo SPID secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per consentire il login. È possibile richiedere assistenza gratuita ai Patronati.

Per conoscere i miei diritti

Il seguente link nazionale fornisce informazioni sui diritti di sicurezza sociale previsti dalla legislazione italiana:

Si forniscono, inoltre, i link di accesso alle pubblicazioni della Commissione europea sul coordinamento dei diritti in materia di sicurezza sociale per coloro che si spostano o viaggiano nell'UE:

A chi devo rivolgermi?

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Via Ciro il Grande 21
00144 Roma RM
Tel. +39 06803164 (a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico);
Contact Center Multicanale - Numero verde: +803.164 (gratuito)
Sito web: http://www.inps.it;

Siti web ufficiali delle Casse dei liberi professionisti (vedi elenco alla fine del 1° Capitolo)

Patronati e centri di assistenza fiscale (CAF)

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