Occupazione, affari sociali e inclusione

Italia - Indennità di malattia

Questo capitolo riguarda l'indennità di malattia: una prestazione che sostituisce la retribuzione non percepita a causa della temporanea incapacità lavorativa dovuta alla malattia.

L'indennità di malattia è un’indennità sostitutiva della retribuzione che decorre dal 4° giorno di assenza dal lavoro. I primi 3 giorni sono di «carenza», salvo che non si tratti di ricaduta e, se previsto dal contratto di lavoro, sono indennizzati a totale carico del datore di lavoro. Il diritto alla prestazione cessa allo scadere della prognosi (fine malattia).

L'indennità viene corrisposta per un massimo di 180 giorni per anno solare.

Specifiche disposizioni normative si applicano ai lavoratori a tempo determinato, iscritti alla gestione separata, e ai lavoratori marittimi per quanto riguarda sia i requisiti sia il calcolo della prestazione.

In quale situazione ho diritto a questa prestazione?

In base a specifici criteri, applicati a seconda delle diverse categorie di lavoratori dipendenti, l’indennità di malattia mi viene erogata, in caso di temporanea incapacità lavorativa legata allo stato di salute, se appartengo ad una delle seguenti categorie di lavoratori:

  • operai e impiegati del settore dell'industria, del terziario e dell’agricoltura;
  • apprendisti;
  • disoccupati;
  • lavoratori sospesi dal lavoro;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori marittimi;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata (di cui all’art. 2, comma 26, Legge 335/95);
  • dipendenti pubblici per i quali l’indennità è erogata come continuazione del pagamento da parte della pubblica amministrazione, ma con una riduzione in caso di congedo a breve termine per scoraggiare l'assenteismo.

Si considera periodo di malattia anche l’eventuale ricovero in regime ordinario o in regime di «day hospital», purché la relativa certificazione rechi specifica diagnosi.

I lavoratori autonomi non hanno diritto a questa indennità.

Quali requisiti devo soddisfare?

Generalmente non è richiesta una contribuzione minima quale requisito, a meno che io non appartenga ad una specifica categoria di lavoratori:

  • i lavoratori dell'agricoltura con contratto a tempo determinato devono far valere almeno 51 giornate di lavoro nell'anno precedente o nell'anno in corso prima dell'insorgere della malattia;
  • i lavoratori dello spettacolo devono aver maturato almeno 100 giorni di contribuzione alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si verifica la malattia.

Il mio stato di salute deve essere attestato con un certificato, o più certificati nel caso di eventuale protrarsi della malattia.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia, ho l’onere di rendermi reperibile al mio domicilio per essere sottoposto, nelle fasce di reperibilità previste dalla legge, ai controlli aventi come scopo quello di verificare la mia effettiva incapacità lavorativa.

L’assenza ad una visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • in caso di 1a assenza, perdita dell'indennità per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio della malattia;
  • in caso di 2a assenza, perdita del 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia;
  • in caso di 3a assenza, perdita del 100% dell'indennità dalla data della 3a assenza.

Per tutti i giorni compresi nella certificazione medica, le fasce di reperibilità alla visita di controllo domiciliare sono le seguenti:

  • dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
  • dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

L’indennità non mi viene corrisposta per i giorni di ritardo nella trasmissione della certificazione.

A cosa ho diritto e come posso presentare domanda?

I primi tre giorni di malattia costituiscono il cosiddetto «periodo di carenza» e non sono pagati dall’Inps, ma in quasi tutti i contratti collettivi nazionali, vengono retribuiti dal datore di lavoro. Dal 4° al 20° giorno di malattia l’importo dell'indennità è, generalmente, pari al 50 % della retribuzione media giornaliera, per poi passare al 66,66% dal 21° al 180° giorno. Il diritto alla prestazione cessa allo scadere della prognosi (fine malattia) e, comunque, ho diritto ad un massimo di 180 giorni per anno solare.

L’indennità mi viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro e contabilizzata a conguaglio delle somme che devono essere versate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a titolo di contribuzione.

Il medico deve inviare il certificato all'INPS per via telematica e fornirne una copia al lavoratore. Il mio datore di lavoro può accedere alle informazioni sulla mia prognosi digitando un codice PIN assegnatogli.

Qualora la trasmissione telematica non sia possibile devo, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’Inps e l’attestato al mio datore di lavoro.

In caso di tubercolosi, non è previsto un limite di tempo per le cure, ma viene stabilito un periodo massimo di due anni per ricevere sia l'indennità post-sanatoriale che l'assegno di cura (rinnovabile ogni due anni).

Se sono un lavoratore iscritto alla gestione separata, oltre alla certificazione di malattia, devo presentare la domanda di prestazione alla struttura Inps di appartenenza, attraverso uno dei canali indicati sul sito INPS.

Gergo in pillole

  • «INPS»: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
  • «Patronati e centri di assistenza fiscale (CAF)»: centri autorizzati che assistono l'utente nella compilazione e trasmissione telematica della domanda di prestazione (tale assistenza è totalmente gratuita);
  • «indennità di malattia»: prestazione in denaro erogata al lavoratore quando si verifica un evento morboso che ne determina l’incapacità lavorativa;
  • «Tubercolosi (o tisi, in sigla TBC)»: malattia infettiva causata da vari ceppi di microbatteri.

Moduli da compilare

Devo presentarmi a visita medica presso il mio medico curante, il quale deve inviare il certificato all'Inps per via telematica e fornirmene una copia. Il mio datore di lavoro può accedere alle informazioni sulla mia prognosi digitando un codice PIN assegnatogli.

Per conoscere i miei diritti

Maggiori informazioni sui diritti in materia di sicurezza sociale previsti dalla legislazione italiana sono disponibili qui.

Il diritto all'indennità di malattia sussiste per tutti coloro che si spostano all'interno dell'Unione europea.

L'assicurato deve presentare domanda presso l’ente previdenziale del Paese dell'Unione europea (o di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera o Regno Unito*) in cui vive, a meno che non vi abbia mai svolto alcuna attività lavorativa. In tal caso, l'assicurato deve presentare domanda nell'ultimo paese in cui ha lavorato.

Di norma, l'indennità di malattia viene sempre corrisposta in conformità alla normativa vigente nel Paese in cui il richiedente è assicurato, a prescindere dal luogo di residenza o soggiorno.

Quando l'assicurato si sposta in un altro paese dell'Unione europea, come in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera o Regno Unito, le istituzioni competenti del Paese in cui il richiedente è assicurato devono prendere in considerazione i periodi di copertura assicurativa, di residenza o di lavoro cumulati ai sensi della normativa vigente nei singoli paesi in cui il richiedente ha lavorato, ogni qualvolta sia necessario soddisfare determinate condizioni per avere diritto all'indennità di malattia. Ciò consente all'assicurato di non perdere la copertura assicurativa nel caso in cui cambiasse lavoro o si trasferisse in un altro Stato.

Si fornisce, inoltre, il link di accesso alle pubblicazioni della Commissione europea sul coordinamento dei diritti in materia di sicurezza sociale per coloro che si spostano o viaggiano nell'UE:

* Ogni caso deve essere valutato individualmente per determinare se una persona rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 30 dell'Accordo di Recesso e quindi si applicano i Regolamenti europei di coordinamento, o se rientrano nel campo di applicazione delle situazioni di cui all'articolo 32 dell'Accordo di Recesso e/o rientrano nella legislazione nazionale e nel Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale allegato all'Accordo sul commercio e la cooperazione.

A chi devo rivolgermi?

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Via Ciro il Grande 21
00144 Roma RM
ITALIA
Tel. +39 06803164 (a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico)

Contact Center Multicanale - Numero verde: +803.164 (gratuito)
Sito web: http://www.inps.it

Patronati e centri di assistenza fiscale (CAF)

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