Occupazione, affari sociali e inclusione

Diritto di soggiorno

Lavoratori

Chi lavora in un altro paese dell'UE ha il diritto di soggiornarvi. Può restare nel paese anche chi è alla ricerca di un lavoro (vedere il diritto di cercare lavoro).

Il paese d'accoglienza può invitarli ad iscriversi presso le autorità competenti in quanto "lavoratori migranti dell'UE" (vedere la direttiva 2004/38/CE).

Altre formalità giuridiche e amministrative sono in funzione della lunghezza del soggiorno: meno o più di 3 mesi, a tempo indeterminato.

Familiari

I seguenti familiari del lavoratore hanno il diritto di soggiornare nello stesso paese] , a prescindere dalla loro nazionalità:

  • il coniuge
  • il partner registrato (a condizione che il paese ospitante riconosca l'equivalenza delle unioni registrate con il matrimonio)
  • i discendenti di età inferiore a 21 anni oppure a carico, inclusi quelli del coniuge o partner
  • gli ascendenti a carico (genitori, nonni...), inclusi quelli del coniuge o partner

I paesi dell'UE sono inoltre tenuti ad agevolare l'ingresso e il soggiorno di:

  • altri familiari a carico o membri del nucleo familiare del lavoratore 
  • altri familiari che necessitano dell'assistenza personale del lavoratore per gravi motivi di salute
  • il partner con il quale il lavoratore dimostra di avere una relazione stabile.

I familiari possono conservare, a certe condizioni, il diritto di soggiorno in caso di divorzio, annullamento del matrimonio, fine dell'unione registrata, morte o partenza del lavoratore. 

Formalità amministrative

Notizie correlate

Nessuna notizia correlata negli ultimi sei mesi.

Condividi questa pagina