Occupazione, affari sociali e inclusione

Svizzera - Indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione

Questa sezione fornisce una descrizione generale delle prestazioni versate in Svizzera in caso di disoccupazione totale o a tempo parziale, di lavoro ridotto, di intemperie o per insolvenza del datore di lavoro.

Prestazioni affrontate in questa sezione:

  • Indennità di disoccupazione
  • Indennità per lavoro ridotto
  • Indennità per intemperie
  • Indennità per insolvenza

Di cosa si tratta?

L'assicurazione contro la disoccupazione svizzera può versarvi prestazioni in caso di disoccupazione, di lavoro ridotto, di intemperie e di insolvenza del vostro datore di lavoro.

  • Indennità di disoccupazione: è una delle prestazioni più importanti dell'assicurazione contro la disoccupazione. Se siete in disoccupazione (totale o a tempo parziale), vi permette di percepire un’indennità per compensare in modo conveniente la vostra perdita di salario.
  • Indennità di lavoro ridotto: è volta a compensare la vostra perdita di salario se la vostra azienda incontra delle difficoltà e deve ridurre temporaneamente la propria attività e, di conseguenza, i vostri orari di lavoro. Per il vostro datore di lavoro si tratta di un'alternativa al licenziamento, perché è volta a mantenere i contratti di lavoro.
  • Indennità per intemperie: viene percepita dai lavoratori di alcuni settori di attività (come il settore dell’edilizia) quando le condizioni meteorologiche rendono impossibile il proseguimento del lavoro.
  • Indennità per insolvenza: permette di coprire parte del vostro salario arretrato quando il datore di lavoro diventa insolvente.

Quali condizioni devo soddisfare?

Indennità di disoccupazione: i lavoratori dipendenti in Svizzera sono obbligatoriamente assicurati contro la disoccupazione. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, dovete soddisfare le seguenti condizioni:

  • essere parzialmente o totalmente disoccupato;
  • aver subito una perdita di lavoro (e la perdita di guadagno conseguente) di almeno due giorni consecutivi;
  • risiedere in Svizzera;
  • avere terminato la scuola dell’obbligo, non avere ancora raggiunto l'età che dà diritto a una rendita di vecchiaia e non godere di una rendita di vecchiaia anticipata;
  • avere esercitato un'attività dipendente, sulla quale sono stati versati i contributi, per almeno dodici mesi nel corso degli ultimi due anni antecedenti al periodo di disoccupazione (le persone che erano senza contratto di lavoro a causa di una formazione, una malattia, un infortunio, una detenzione, ecc. sono esentati da tale condizione);
  • essere idoneo al collocamento, cioè essere disposto e capacedi accettare un’occupazione adeguata;
  • soddisfare le prescrizioni sul controllo (essere iscritto come richiedente un'occupazione, cercare un lavoro, ecc.).

Quali sono i miei diritti e come farli valere?

Indennità di disoccupazione

Secondo la regola generale, l'indennizzo effettivo inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione. In circostanze particolari, questo periodo può essere accorciato o prolungato. In ogni caso, rivolgetevi all'autorità competente il più rapidamente possibile.

L'indennità di disoccupazione viene versata sotto forma di indennità giornaliera, in cinque indennità a settimana, calcolate in generale sulla vostra ultima retribuzione:

In linea di principio:

80% del salario medio degli ultimi sei mesi, entro il limite di un salario massimo di 12 350 CHF al mese

In caso di assenza di obbligo di mantenimento di figli minori ai 25 anni o se l'indennità di disoccupazione eccede un determinato importo (140 CHF) o in caso di assenza di invalidità:

70% del salario medio degli ultimi sei mesi, entro il limite di un salario massimo di 12 350 CHF al mese

Il numero di indennità di disoccupazione versate in un periodo di due anni è limitato come segue:

  • Se avete meno di 25 anni e non avete obbligo di mantenimento di figli:

200 indennità giornaliere

  • Se avete versato i contributi per un periodo totale di 12 mesi:

260 indennità giornaliere

  • Se avete versato i contributi per un periodo totale di 18 mesi:

400 indennità giornaliere

  • A partire dai 55 anni, se giustificate un periodo di versamento di contributi di almeno 22 mesi:

520 indennità giornaliere

  • Se godete di una rendita d'invalidità parziale e comprovate un periodo di versamento di contributi di almeno 22 mesi:

520 indennità giornaliere

  • Se siete esente dalle condizioni relative al periodo di versamento di contributi (a causa di un periodo di formazione, malattia, infortunio, maternità o detenzione):

90 indennità giornaliere

Il diritto all'indennità di disoccupazione può essere sospeso in varie circostanze (da uno a sessanta giorni in base alla gravità della contravvenzione). È il caso, per esempio, delle dimissioni senza valido motivo, o se non fate sforzi sufficienti per cercare personalmente un lavoro, se rifiutate un'occupazione assegnata dall'Ufficio del lavoro o se fornite informazioni false o incomplete.

Indennità per lavoro ridotto

L'indennità copre l'80% del vostro ultimo salario (entro il limite di un salario di 12 350 CHF al mese) per le ore di lavoro perse.

Vi viene versata per dodici mesi al massimo, in un periodo di due anni.

Spetta al vostro datore di lavoro richiedere l'indennità per lavoro ridotto. Il giorno di paga abituale deve perciò versarvi l'80% del vostro salario.

Indennità per intemperie

L'indennità copre l'80% del vostro ultimo salario (entro il limite di un salario di 12 350 CHF al mese).

Vi viene versata per le ore di lavoro perse per sei mesi al massimo in un periodo di due anni.

Spetta al vostro datore di lavoro richiedere l'indennità per intemperie. Il giorno di paga abituale deve perciò versarvi l'80% del vostro salario.

Indennità per insolvenza

L'indennità per insolvenza copre il 100% del salario che vi è dovuto dal datore di lavoro (entro il limite di un salario di 12 350 CHF al mese) per gli ultimi quattro mesi al massimo e per un lavoro che avete realmente fornito.

Dovete far valere il vostro diritto all'indennità per insolvenza entro un breve periodo di tempo (generalmente sessanta giorni) presso la cassa pubblica di disoccupazione del cantone interessato. Allo scadere di detto periodo il diritto si estingue.

Dovete anche cercare attivamente di recuperare il vostro salario non percepito, pena la perdita dell'indennità.

Glossario

  • Cassa di disoccupazione: le casse di disoccupazione sono gli interlocutori privilegiati per tutti gli aspetti finanziari legati alla disoccupazione. Sono esse che esaminano il diritto all'indennità e sono responsabili dei versamenti. Le persone assicurate e i datori di lavoro possono scegliere liberamente la loro cassa in ogni cantone.
  • Ufficio regionale di collocamento: gli uffici regionali di collocamento (URC) sono dei centri di prestazioni specializzati nei campi del mercato del lavoro, del collocamento e della disoccupazione. Ne esistono circa 130 in Svizzera.

Moduli utili

Conoscere i propri diritti

I seguenti link forniscono ulteriori informazioni sui vostri diritti. Essi non rinviano a siti della Commissione europea e non coinvolgono la Commissione:

Pubblicazioni della Commissione europea:

Chi contattare?

Uffici regionali di collocamento, casse di disoccupazione e uffici del lavoro

Per qualsiasi informazione, rivolgetevi direttamente alle autorità cantonali competenti.

Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Holzikofenweg 36

3003 Berna

Tel. +41 584625656

www.seco.admin.ch

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