Occupazione, affari sociali e inclusione

Svizzera - Rendite d'invalidità

Questa sezione fornisce una descrizione generale di alcune prestazioni concesse in caso di invalidità (cfr. anche le sezioni Altre prestazioni di invalidità e Provvedimenti d’integrazione dell'assicurazione per l’invalidità).

Prestazioni affrontate in questa sezione:

  • Rendita di invalidità dell’assicurazione per l’invalidità (1° pilastro)
  • Prestazioni complementari al 1° pilastro
  • Rendita di invalidità della previdenza professionale (2° pilastro)

Di cosa si tratta?

In Svizzera esistono tre livelli di prestazioni di invalidità:

  • prestazioni dell'assicurazione per l’invalidità (1° pilastro), completate, se necessario, da prestazioni complementari;
  • prestazioni della previdenza professionale, un'assicurazione obbligatoria per la maggior parte dei dipendenti (2° pilastro);
  • prestazioni della previdenza individuale (3° pilastro) che gli assicurati possono sottoscrivere a titolo facoltativo. Sono incoraggiati a farlo grazie a degli incentivi fiscali. Tali prestazioni sono regolamentate altresì dalle disposizioni contrattuali e non sono affrontate in questo capitolo.

Quali condizioni devo soddisfare?

Rendita di invalidità del regime di base (1° pilastro)

Tutte le persone domiciliate o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (lavoratori dipendenti, lavoratori indipendenti e persone inattive) sono assicurate al 1° pilastro.

Se presentate un'incapacità al lavoro di almeno il 40% per un anno e siete ancora invalidi al termine di detto anno, avete diritto a una rendita ordinaria di invalidità, a condizione di poter dichiarare almeno tre anni di contributi.

Potete richiedere tale rendita a partire dall'età di 18 anni e fino all'età pensionabile.

Prestazioni complementari al 1° pilastro

Vi vengono erogate nel caso in cui le vostre risorse (rendite e altri redditi) non bastino a coprire i vostri bisogni vitali. Tali prestazioni riguardano sia le persone invalide sia i superstiti o le persone anziane, beneficiarie di una rendita dell'AVS, dell'AI o di altre determinate prestazioni di invalidità.

Solo le persone la cui sostanza è inferiore ai 100 000 CHF hanno diritto alle prestazioni complementari (200 000 CHF per le coppie sposate, 50 000 CHF per i figli). L’immobile che serve quale abitazione non viene preso in considerazione.

Rendita di invalidità della previdenza professionale (2° pilastro)

I lavoratori dipendenti che ricevono da un medesimo datore di lavoro un salario annuo superiore a 22 050 CHF sono assicurati obbligatoriamente alla previdenza professionale.

Se siete invalido almeno del 40% e se, al momento dell'incapacità al lavoro che ha causato la vostra invalidità, eravate assicurato al 2° pilastro, potete richiedere una rendita di invalidità.

Quali sono i miei diritti e come farli valere?

Rendita di invalidità del regime di base (1° pilastro)

Il calcolo della rendita di invalidità si basa sugli stessi principi di quello della rendita di vecchiaia (cfr. la sezione Prestazioni di vecchiaia). È in funzione del numero di anni di contributi rispetto alle persone appartenenti alla stessa classe di età e del reddito medio annuo. L'importo della rendita varia in base al grado di invalidità.

Per stabilire il vostro grado di invalidità, il reddito che potreste percepire senza invalidità è paragonato a quello che potete ancora ottenere esercitando un'attività compatibile con il vostro stato di salute. Se siete inattivo, la vostra invalidità viene valutata in funzione dell'incapacità a compiere le vostre mansioni abituali (per esempio mansioni domestiche).

L’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera:

  • per un grado d'invalidità compreso tra il 40 e il 49%, la quota percentuale varia dal 25 al 47,5% secondo una scala fissata dalla legge;
  • per un grado d’invalidità compreso tra il 50 e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità;
  • per un grado d’invalidità uguale o superiore al 70%, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.

L'importo della rendita intera corrisponde a quello della rendita di vecchiaia.

Il diritto alla rendita di invalidità si estingue dal momento in cui non siete più invalido o in cui potete richiedere la rendita di vecchiaia.

Prestazioni complementari al 1° pilastro

Se la rendita di invalidità del 1° pilastro e gli altri redditi non bastano a coprire i bisogni vitali, possono essere versate delle prestazioni complementari da parte dei cantoni.

Al fine di percepire prestazioni complementari, dovete avere la vostra residenza abituale in Svizzera. Se siete stranieri, dovete aver risieduto legalmente in Svizzera ininterrottamente per dieci anni (cinque anni per i rifugiati e gli apolidi).

Tali prestazioni comprendono la prestazione complementare annuale, versata tutti i mesi, e il rimborso delle spese di malattia e di invalidità.

L'importo di tale prestazione dipende dalla situazione di ogni persona. Viene calcolato sulla base delle vostre spese riconosciute e dei vostri redditi computabili.

La richiesta di prestazioni complementari deve essere depositata per iscritto presso l'ufficio competente del vostro cantone di residenza, in generale la cassa cantonale di compensazione.

Altre prestazioni

Attenzione: può anche essere versato un assegno per grandi invalidi alle persone che hanno bisogno dell'aiuto di un'altra persona per compiere gli atti ordinari della vita (cfr. la sezione Altre prestazioni di invalidità in specie).

Rendita di invalidità della previdenza professionale (2° pilastro)

Il calcolo della rendita di invalidità si basa sugli stessi principi di quello della rendita di vecchiaia e tiene conto inoltre dell’avere di vecchiaia proiettato fino al pensionamento (cfr. la sezione Prestazioni di vecchiaia).

Anche in questo caso, l'importo della rendita dipende dal grado di invalidità.

Glossario

  • Invalidità: diminuzione della capacità di guadagno o della capacità di compiere le mansioni abituali quali i lavori domestici in seguito a un danno alla salute fisica, psichica o mentale. Tale incapacità deve essere permanente o di lunga durata (almeno un anno). Può essere conseguente a un'infermità congenita, a una malattia o a un infortunio.

Moduli utili

Conoscere i propri diritti

I seguenti link forniscono ulteriori informazioni sui vostri diritti. Essi non rinviano a siti della Commissione europea e non coinvolgono la Commissione:

Pubblicazioni della Commissione europea:

Chi contattare?

Uffici AI

Gli uffici dell'assicurazione invalidità possono fornire ulteriori informazioni e orientarvi verso i servizi competenti.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Effingerstrasse 20

3003 Berna

Tel. +41 584629011

L'UFAS online

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