Occupazione, affari sociali e inclusione

Svizzera - Provvedimenti d’integrazione dell'assicurazione per l’invalidità

Questa sezione fornisce una descrizione generale dei principali provvedimenti d’integrazione dell'assicurazione per l’invalidità, il cui obiettivo è di ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete delle persone invalide o a rischio invalidità.

Prestazioni affrontate in questa sezione:

  • Provvedimenti d'intervento tempestivo
  • Consulenza e accompagnamento
  • Provvedimenti sanitari
  • Provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale
  • Provvedimenti professionali
  • Mezzi ausiliari
  • Indennità giornaliera

Di cosa si tratta?

Nell'ambito dell'assicurazione per l’invalidità, gli assicurati invalidi o a rischio di un'invalidità hanno diritto in primo luogo a provvedimenti d’integrazione volti a prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità.

  • Provvedimenti d'intervento tempestivo
  • Consulenza e accompagnamento
  • Provvedimenti sanitari
  • Provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale
  • Provvedimenti professionali
  • Mezzi ausiliari
  • Indennità giornaliera

Se l’integrazione è impossibile, viene esaminato il diritto a una rendita (cfr. sezione Rendite d’invalidità).

Quali condizioni devo soddisfare?

Dovete innanzitutto essere assicurato all'assicurazione per l’invalidità (AI).

Dovete poi essere invalido o a rischio invalidità. Ciò significa che, in seguito a un problema di salute, vi è totalmente o parzialmente impedito esercitare un'attività lucrativa o compiere le vostre mansioni abituali. Tale problema di salute deve presentare un carattere permanente o almeno durevole.

Condizioni speciali si applicano agli assicurati minori ai 20 anni, oltre che agli stranieri.

Quali sono i miei diritti e come farli valere?

Il rilevamento tempestivo

Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di permettere di scoprire il più presto possibile le persone che potranno diventare invalide.

I minorenni a partire da 13 anni compiuti e i giovani adulti fino al compimento dei 25 anni minacciati da un’invalidità e le persone che presentano un’incapacità al lavoro o che sono minacciate da un’incapacità al lavoro di durata prolungata possono annunciarsi all’ufficio AI. Possono anche essere segnalati dal loro rappresentante legale, dai membri della loro famiglia, dal loro datore di lavoro, dal loro medico curante, dalle assicurazioni coinvolte, ecc.

L'ufficio AI ha la possibilità di agire rapidamente in una prospettiva preventiva. Dopo aver chiarito la situazione dell’assicurato, l'ufficio AI può invitare l’assicurato a presentare una richiesta di prestazioni.

Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’ufficio AI valuta se siano necessari provvedimenti d’intervento tempestivo. A seconda delle circostanze, un intervento rapido può prevenire il peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, evitandone così l’esclusione totale o parziale dal mondo del lavoro. I provvedimenti ordinati hanno una durata limitata.

I provvedimenti possibili sono sostanzialmente i seguenti:

  • nel periodo dell’obbligo scolastico, a partire da 13 anni compiuti:
  • l’orientamento professionale;
  • il collocamento (sostegno nella ricerca di un posto di formazione).
  • dopo il periodo dell’obbligo scolastico, per giovani e adulti:
  • gli adeguamenti del posto di lavoro;
  • i corsi di formazione;
  • il collocamento;
  • l’orientamento professionale;
  • la riabilitazione socioprofessionale;
  • i provvedimenti di occupazione;
  • la consulenza e l’accompagnamento.

Consulenza e accompagnamento

Il provvedimento di consulenza e accompagnamento consente all'ufficio AI di mantenere contatti regolari con l’assicurato prima, durante e tra i provvedimenti d'integrazione, nonché nella fase dell’esame del diritto a una rendita e fino a tre anni dopo lo svolgimento dell’ultimo provvedimento d'integrazione. Lo scopo è di seguire in modo ottimale il processo d’integrazione. Consulenza e accompagnamento vanno a vantaggio anche del datore di lavoro dell’assicurato.

Provvedimenti sanitari

I provvedimenti sanitari vengono accordati agli assicurati fino all'età di 20 anni, o 25 anni in certi casi. Comprendono:

  • il trattamento delle infermità congenite;
  • le cure mediche direttamente necessarie all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o volte a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.

Provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale

I provvedimenti di reinserimento servono a preparare gli assicurati ai provvedimenti professionali o all'assunzione di un impiego nel mercato del lavoro primario. Sono rivolti in particolare alle persone colpite da difficoltà di carattere psichico e la cui capacità di lavoro è ridotta di almeno il 50% da sei mesi, e ai giovani sotto i 25 anni dopo il periodo dell’obbligo scolastico ma che non hanno mai esercitato un’attività lucrativa e che sono minacciati da un’invalidità.

I provvedimenti di reinserimento possono essere di tre tipi:

  • provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale (potenziamento della prestazione lavorativa e esercitazione al lavoro);
  • provvedimenti di occupazione;
  • provvedimenti di reinserimento per i giovani.

Provvedimenti professionali

Mirano a favorire l’inserimento o il reinserimento delle persone invalide nella vita attiva.

Vengono proposti diversi provvedimenti: orientamento professionale, prima formazione professionale, riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale, ecc.

L’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro è promossa anche attraverso incentivi per i datori di lavoro: lavoro a titolo di prova, fornitura di personale a prestito, assegno per il periodo d'introduzione, indennità per sopperire all’aumento dei contributi, ecc.

Mezzi ausiliari

Sono volti a sostenere la persona nella sua formazione, nel suo lavoro e nella vita quotidiana.

L'assicurato può beneficiare dei mezzi ausiliari che gli sono necessari per esercitare un'attività lucrativa (mantenimento dell'occupazione e guadagno di efficacia), svolgere le mansioni della vita quotidiana (per esempio mansioni domestiche) o studiare, imparare una professione o perfezionarsi.

Indennità giornaliere

Vengono accordate in linea di massima a complemento dei provvedimenti d’integrazione per assicurare la sussistenza della persona invalida e della sua famiglia durante i provvedimenti d’integrazione.

La persona assicurata vi ha diritto a partire dall'età di 18 anni se i provvedimenti d’integrazione le impediscono in una certa misura di esercitare un'attività lucrativa.

L'indennità giornaliera di base equivale all'80% dell'ultimo reddito. Nel caso in cui i provvedimenti d’integrazione richiedano degli spostamenti, vengono coperte in linea di principio anche queste spese.

Le indennità giornaliere sono versate in alcuni casi anche ai giovani assicurati che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e che beneficiano del sostegno dell’AI nell’ambito della prima formazione professionale.

Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto alle indennità giornaliere. Tuttavia, ricevono un'indennità se l'assicurazione ha concesso loro provvedimenti d’integrazione che durano più di due giorni consecutivi e che provocano spese supplementari documentate per la custodia dei figli o l’assistenza ai familiari che vivono nella stessa casa.

Glossario

  • Invalidità: diminuzione della capacità di guadagno o della capacità di compiere le mansioni abituali quali i lavori domestici in seguito a un danno alla salute fisica, psichica o mentale. Tale incapacità deve essere permanente o di lunga durata (almeno un anno). Può essere conseguente a un'infermità congenita, a una malattia o a un infortunio.

Moduli utili

Moduli: richiesta di prestazioni dell’AI

Conoscere i propri diritti

I seguenti link forniscono ulteriori informazioni sui vostri diritti. Essi non rinviano a siti della Commissione europea e non coinvolgono la Commissione:

Pubblicazioni della Commissione europea:

Chi contattare?

Uffici AI

Gli uffici dell'assicurazione invalidità possono fornire ulteriori informazioni e orientarvi verso i servizi competenti.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Effingerstrasse 20

3003 Berna

Tel. +41 584629011

L'UFAS online

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