Occupazione, affari sociali e inclusione

Svizzera - Indennità di maternità/Indennità di paternità/Indennità di adozione

Questa sezione fornisce una descrizione generale dell'indennità versata durante il congedo di maternità, il congedo di paternità o il congedo di adozione, allo scopo di compensare in parte la perdita di guadagno dei genitori.

Prestazioni affrontate in questa sezione:

  • Indennità di maternità
  • Indennità di paternità
  • Indennità di adozione

Di cosa si tratta?

Se siete una donna che lavora e aspettate un figlio, avrete diritto, a determinate condizioni qui sotto riportate, a un'indennità che corrisponde in linea di principio all'80% del vostro reddito, e ciò per quattordici settimane a partire dal parto.

Vi ricordiamo che beneficiate anche della copertura delle cure legate alla gravidanza e al parto nel quadro dell'assicurazione malattie (cfr. la sezione Assicurazione malattie).

Se siete un uomo che lavora e diventa padre, avrete diritto, a determinate condizioni, a un'indennità che corrisponde in linea di principio all'80% del vostro reddito, e ciò per due settimane entro un termine quadro di sei mesi dopo il parto.

Se lavorate e accogliete un adottando d’età inferiore ai quattro anni, avrete diritto, a determinate condizioni, a un'indennità che corrisponde in linea di principio all'80% del vostro reddito, e ciò per un massimo di due settimane entro un termine quadro di un anno dopo l’accoglimento dell’adottando.

Quali condizioni devo soddisfare?

Indennità di maternità (indennità per perdita di guadagno)

Per beneficiare di un'indennità di maternità, dovete:

  • alla data del parto, essere attiva come dipendente o indipendente;
  • essere stata assicurata all’assicurazione obbligatoria dell'AVS (cfr. la sezione Prestazioni di vecchiaia) durante i nove mesi precedenti il parto (durata ridotta nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza);
  • avere esercitato, in tale periodo, un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

Inoltre, dovete effettivamente smettere di lavorare durante il vostro congedo di maternità.

Si applicano regole particolari alle donne disoccupate o in stato di incapacità al lavoro durante la gravidanza e/o il parto.

Indennità di paternità (indennità per perdita di guadagno)

Per beneficiare di un'indennità di paternità, dovete:

  • essere il padre legale al momento della nascita del figlio o diventarlo nei sei mesi seguenti;
  • essere stato assicurato all’assicurazione obbligatoria dell'AVS (cfr. la sezione Prestazioni di vecchiaia) durante i nove mesi precedenti la nascita del figlio;
  • avere esercitato, in tale periodo, un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
  • prendere congedo.

Indennità di adozione (indennità per perdita di guadagno)

Per beneficiare di un'indennità di adozione, dovete:

  • accogliere un adottando d’età inferiore ai quattro anni;
  • essere stato assicurato all’assicurazione obbligatoria dell'AVS (cfr. la sezione Prestazioni di vecchiaia) durante i nove mesi precedenti l’accoglimento dell’adottando;
  • avere esercitato, in tale periodo, un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
  • prendere congedo.

Quali sono i miei diritti e come farli valere?

Indennità di maternità

Importo:

80% del reddito medio dell'attività lucrativa

al massimo 220 CHF al giorno

Inizio del diritto:

Giorno del parto

Estinzione del diritto

Al massimo il 98° giorno dopo il parto (ovvero dopo quattordici settimane).

Tale diritto si estingue prima di tale termine nel caso in cui la madre riprenda un'attività lucrativa a tempo pieno o a tempo parziale, o nel caso in cui muoia.

L'indennità di maternità non viene versata automaticamente. Dopo il parto, dovete farne richiesta presso la cassa di compensazione competente dell'AVS.

Se il neonato deve rimanere in ospedale per almeno 2 settimane immediatamente dopo la nascita, potete beneficiare di indennità supplementari (fino a 8 settimane).

Se siete dipendente, la richiesta deve essere presentata al vostro datore di lavoro, che la trasmetterà alla cassa di compensazione.

A complemento di quanto qui descritto, i ventisei cantoni possono prevedere l'assegnazione di un'indennità di maternità più elevata o di durata più lunga e/o la concessione di un'indennità di adozione.

Indennità di paternità

Importo:

80% del reddito medio dell'attività lucrativa

Al massimo 220 CHF al giorno

Durata del diritto:

Due settimane entro un termine quadro di sei mesi dopo il parto

Modalità:

L'indennità può essere presa in un blocco o in giorni

Numero di indennità:

Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana; se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

L'indennità di paternità non viene versata automaticamente. Dovete farne richiesta presso la cassa di compensazione competente dell'AVS.

Se siete dipendente, la richiesta deve essere presentata al vostro datore di lavoro, che la trasmetterà alla cassa di compensazione.

Indennità di adozione

Importo:

80% del reddito medio dell'attività lucrativa

Al massimo 220 CHF al giorno

L’indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore adottivo

Durata del diritto:

Al massimo due settimane entro un termine quadro di un anno dopo l’accoglimento dell’adottando

Modalità:

L'indennità può essere presa in un blocco o in giorni

In caso di adozione congiunta, i genitori possono dividersi il congedo a loro piacimento, ma non possono ricevere indennità giornaliere per lo stesso giorno.

Numero di indennità:

Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliere per settimana; se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliere supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

L'indennità di adozione non viene versata automaticamente. Dovete farne richiesta presso la cassa di compensazione competente dell'AVS.

Se siete dipendente, la richiesta deve essere presentata al vostro datore di lavoro, che la trasmetterà alla cassa di compensazione.

Glossario

  • AVS: assicurazione vecchiaia e superstiti. L'AVS è il primo pilastro della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti in Svizzera.
  • Casse di compensazione: le casse di compensazione organizzano a livello cantonale il pagamento delle varie prestazioni sociali. Le casse sono decentrate e riflettono la struttura federale della Svizzera. Esistono principalmente due tipi: le casse professionali di compensazione e le casse di compensazione cantonali.

Moduli utili

Conoscere i propri diritti

I seguenti link forniscono ulteriori informazioni sui vostri diritti. Essi non rinviano a siti della Commissione europea e non coinvolgono la Commissione:

Pubblicazioni della Commissione europea:

Chi contattare?

Casse cantonali di compensazione e casse professionali di compensazione

Consultate la lista delle casse per cantone e per federazione professionale.

Individuate e contattate la cassa di compensazione di vostro interesse.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Effingerstrasse 20

3003 Berna

Tel.: +41 58 462 9011

www.bsv.admin.ch

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