Occupazione, affari sociali e inclusione

Svizzera - Prestazioni per superstiti

Questa sezione presenta le prestazioni in denaro versate al coniuge e ai figli di una persona deceduta.

Prestazioni affrontate in questa sezione:

  • Prestazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (primo pilastro)
  • Prestazioni complementari al primo pilastro
  • Prestazioni della previdenza professionale (secondo pilastro)

Di cosa si tratta?

In Svizzera esistono tre livelli di prestazioni versate ai superstiti. Esse sono volte a impedire che vi ritroviate in stato di necessità in occasione del decesso di un parente (coniuge, genitore):

  • prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (primo pilastro), completate in caso di necessità da prestazioni complementari. Tutte le persone domiciliate o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono assicurate all'AVS;
  • prestazioni della previdenza professionale, un'assicurazione obbligatoria per la maggior parte dei dipendenti (secondo pilastro);
  • prestazioni della previdenza individuale (terzo pilastro), che gli assicurati possono sottoscrivere a titolo facoltativo. Sono incoraggiati a farlo grazie a degli incentivi fiscali. Tali prestazioni sono altresì regolamentate dalle disposizioni contrattuali e non sono affrontate in questa sezione.

In caso di decesso in seguito a un infortunio, vengono accordate ai superstiti delle prestazioni anche a titolo dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. la sezione Assicurazione contro gli infortuni).

Quali condizioni devo soddisfare?

Prestazioni del regime di base (primo pilastro)

Rendita per il vedovo

Se siete sposati o in un’unione domestica registrata, che la vostra moglie o partner muore e che avete figli, avete diritto in linea di principio a una rendita per il vedovo. Se siete divorziati e che la vostra ex moglie muore, avete diritto, a determinate condizioni, a una rendita per il vedovo fino al compimento dei 18 anni dei vostri figli.

Rendita per la vedova

Se siete vedove e avete uno o più figli al momento del decesso del vostro coniuge, potete richiedere una rendita per la vedova.

Se non avete figli, ne avete diritto se avevate almeno 45 anni al momento del decesso del vostro coniuge e se siete state coniugate per almeno cinque anni.

Se siete divorziati o se la vostra unione domestica è stata sciolta, avete diritto a una rendita a determinate condizioni (per esempio avere un figlio o avere divorziato dopo i 45 anni, in entrambi i casi con riserva che il matrimonio o l'unione domestica sia durata almeno dieci anni).

Il diritto alla rendita per la vedova o per il vedovo si estingue in caso di nuovo matrimonio o di decesso.

Rendita per l'orfano

I figli il cui padre o la cui madre è deceduto(a) hanno diritto a una rendita per l'orfano. Se entrambi i genitori sono deceduti, i figli hanno diritto a due rendite per l'orfano.

Tale diritto si estingue al diciottesimo compleanno del figlio beneficiario o al termine della sua formazione, ma al massimo al compimento dei 25 anni.

Prestazioni complementari al primo pilastro

Vi vengono erogate nel caso in cui le vostre risorse (rendite e altri redditi) non bastino a coprire i vostri bisogni vitali.

Tali prestazioni riguardano sia i superstiti sia le persone anziane o invalide, beneficiarie di una rendita dell'AVS, dell'AI o di altre determinate prestazioni di invalidità.

Al fine di percepire le prestazioni complementari, dovete avere la vostra residenza abituale in Svizzera. Se siete stranieri, dovete aver risieduto in Svizzera ininterrottamente per dieci anni (cinque anni per i rifugiati e gli apolidi).

Solo le persone la cui sostanza è inferiore ai 100 000 CHF hanno diritto alle prestazioni complementari (200 000 CHF per le coppie sposate, 50 000 CHF per i figli). L’immobile che serve quale abitazione non viene preso in considerazione.

Prestazioni della previdenza professionale (secondo pilastro)

Rendita per il vedovo o la vedova

In quanto coniuge superstite (uomo o donna) di una persona assicurata al secondo pilastro, avete diritto, al momento del suo decesso, a una rendita del secondo pilastro nel caso in cui abbiate uno o più figli a carico, o se avete almeno 45 anni e il vostro matrimonio è durato almeno cinque anni.

Se siete divorziati, potete anche averne diritto a certe condizioni.

Il diritto alla rendita per la vedova o per il vedovo si estingue in caso di nuovo matrimonio o di decesso.

In caso di unione domestica, il partner superstite gode degli stessi diritti.

Rendita per l'orfano

Le rendite per l'orfano vengono versate fino al diciottesimo compleanno del figlio.

La rendita può essere versata al massimo fino al compimento dei 25 anni in caso di formazione, o se l'orfano è invalido almeno al 70%.

Gli istituti di previdenza possono prevedere disposizioni più favorevoli, soprattutto l'estensione della cerchia dei beneficiari (per esempio al convivente). Per conoscere i vostri diritti consultate il regolamento dell'istituto di previdenza della persona deceduta.

Quali sono i miei diritti e come farli valere?

Prestazioni del regime di base (primo pilastro)

La rendita di superstite è una percentuale della rendita di vecchiaia del primo pilastro alla quale avrebbe avuto diritto la persona deceduta:

Rendita per il vedovo o la vedova:

80% della rendita di vecchiaia

Rendita per l'orfano:

40% della rendita di vecchiaia

In caso di decesso di entrambi i genitori, gli orfani hanno diritto a due rendite per l'orfano. Esse vengono diminuite se superano il 60% della rendita di vecchiaia massima.

Esistono dei limiti minimi e massimi per le rendite:

Importo mensile minimo:

Importo mensile massimo:

Rendita per il vedovo o la vedova:

980 CHF

1 960 CHF

Rendita per l'orfano:

490 CHF

980 CHF

Le prestazioni per superstiti del primo pilastro devono essere richieste presso la cassa di compensazione competente.

Prestazioni complementari al primo pilastro

Se la rendita di superstite del primo pilastro e gli altri redditi non bastano a coprire i bisogni vitali, possono essere versate delle prestazioni complementari da parte dei cantoni.

Tali prestazioni comprendono la prestazione complementare annuale, versata tutti i mesi, e il rimborso delle spese di malattia e di invalidità.

L'importo di tale prestazione dipende dalla situazione di ogni persona. Viene calcolato sulla base delle vostre spese riconosciute e dei redditi computabili.

La richiesta di prestazioni complementari deve essere depositata per iscritto presso l'ufficio competente del vostro cantone di residenza, in generale la cassa cantonale di compensazione.

Prestazioni della previdenza professionale (secondo pilastro)

La rendita di superstite è una percentuale della rendita di invalidità alla quale avrebbe avuto diritto la persona deceduta:

Rendita per il vedovo o la vedova:

60% della rendita di invalidità

Rendita per l'orfano:

20% della rendita di invalidità

Il regime della previdenza professionale è gestito dagli istituti di previdenza registrati presso i quali devono essere presentate le richieste di prestazione.

Glossario

  • AVS: assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'AVS è il primo pilastro della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti in Svizzera.
  • Casse di compensazione: le casse di compensazione organizzano a livello cantonale il pagamento delle varie prestazioni sociali. Le casse sono decentrate e riflettono la struttura federale della Svizzera. Esistono principalmente due tipi: le casse professionali di compensazione e le casse di compensazione cantonali.
  • Unione domestica registrata: l'unione domestica registrata consentiva a due persone dello stesso sesso che non hanno legami di parentela di inquadrare giuridicamente la loro relazione di coppia. Dal 1° luglio 2022, non è più possibile contrarre nuove unioni domestiche registrate in Svizzera. Le coppie dello stesso sesso possono optare solo per il matrimonio. Le unioni domestiche registrate esistenti, tuttavia, possono essere mantenute senza che i partner debbano fare una dichiarazione speciale. Per tutta la sua durata, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio e il suo scioglimento giudiziale al divorzio; il partner registrato superstite è equiparato al vedovo.

Moduli utili

Conoscere i propri diritti

I seguenti link forniscono ulteriori informazioni sui vostri diritti. Essi non rinviano a siti della Commissione europea e non coinvolgono la Commissione:

Pubblicazioni della Commissione europea:

Chi contattare?

Casse cantonali di compensazione

Consultate la lista delle casse di compensazione per cantone.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Effingerstrasse 20

3003 Berna

Tel. +41 584629011

www.bsv.admin.ch

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