Svizzera - Assicurazione contro gli infortuni
Questa sezione fornisce una descrizione generale di alcune prestazioni erogate dall'assicurazione contro gli infortuni.
Prestazioni affrontate in questa sezione:
- Indennità giornaliera
- Rendita d'invalidità
- Indennità per menomazione dell'integrità
- Assegni per grandi invalidi
- Rendita per superstiti
Di cosa si tratta?
L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti e i disoccupati. Essa interviene in caso di infortuni professionali, malattie professionali e, a determinate condizioni, infortuni non professionali.
Se siete vittima di un infortunio o soffrite di una malattia professionale, potete percepire diverse prestazioni:
- Indennità giornaliera: versata se soffrite di incapacità al lavoro, totale o parziale.
- Rendita d'invalidità: sostituisce l'indennità giornaliera se la vostra capacità di guadagno è compromessa in maniera duratura.
- Indennità per menomazione dell'integrità: prestazione unica versata in caso di menomazione importante e duratura della vostra integrità fisica o mentale (ad esempio perdita di un rene o di una gamba, cecità totale).
- Assegno per grandi invalidi: versato se avete permanentemente bisogno dell'aiuto o della supervisione di un'altra persona per compiere gli atti ordinari della vita.
- Rendita per superstiti: versata al coniuge superstite (a determinate condizioni) e ai figli orfani.
Attenzione: oltre a tali prestazioni in denaro, avete anche diritto a prestazioni in natura, cioè al rimborso delle cure mediche e di altre spese in seguito all'infortunio o alla malattia professionale (trattamento medico, farmaci e analisi, cure, mezzi e apparecchi necessari alla guarigione, spese di salvataggio, mezzi ausiliari quali protesi o apparecchi acustici, ecc.).
Quali condizioni devo soddisfare?
L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per tutte le persone dipendenti in Svizzera.
Anche i disoccupati beneficiano in linea di principio dell'assicurazione obbligatoria.
Per i dipendenti che lavorano più di otto ore a settimana, l'assicurazione contro gli infortuni copre anche i cosiddetti infortuni "non professionali".
Per gli altri (lavoratori occupati meno di otto ore a settimana e persone non assicurate), le prestazioni in caso di infortunio non professionale sono coperte dall'assicurazione malattie (cfr. la sezione Assicurazione malattie).
Quali sono i miei diritti e come farli valere?
Indennità giornaliera
Se, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, diventate totalmente o parzialmente incapace al lavoro, avete diritto a un'indennità giornaliera, calcolata in funzione dell'ultimo salario percepito e del vostro grado di incapacità:
Incapacità totale al lavoro: |
80% del guadagno assicurato |
Incapacità parziale al lavoro: |
riduzione di conseguenza |
Il guadagno assicurato corrisponde all'ultimo salario, entro il limite di un massimale fissato a 406 CHF al giorno.
Per i disoccupati, l'indennità giornaliera allocata equivale all'indennità di disoccupazione.
L'indennità viene versata giornalmente a partire dal terzo giorno seguente a quello dell'infortunio. Essa cessa di essere versata dal momento in cui avete recuperato la vostra piena capacità al lavoro, dal momento in cui viene versata una rendita o in caso di decesso.
Dovete dichiarare rapidamente qualsiasi infortunio o malattia professionale al vostro datore di lavoro, che deve a sua volta dichiararlo al proprio assicuratore.
Rendita d'invalidità
Viene versata nel caso in cui diventiate invalidi in seguito a un infortunio o a una malattia professionale e non vi sia più motivo di attendere un sensibile miglioramento del vostro stato di salute grazie a un trattamento medico o a misure di riabilitazione. La rendita d'invalidità subentra allora all'indennità giornaliera.
Come per l'indennità giornaliera, la rendita d'invalidità dipende dall'ultimo salario percepito e dal grado di invalidità:
Invalidità totale: |
80% del guadagno assicurato |
Invalidità parziale: |
riduzione di conseguenza |
Il guadagno assicurato corrisponde all'ultimo salario, entro il limite di un massimale annuale fissato a 148 200 CHF.
Indennità per menomazione dell'integrità
Tale indennità viene erogata sotto forma di una prestazione unica in capitale. Dipende dalla gravità della menomazione dell'integrità ed è calcolata in percentuale della somma massima del guadagno annuale assicurato (148 200 CHF).
Assegno per grandi invalidi
Viene versato nel caso in cui, a causa di una menomazione della vostra salute, abbiate bisogno in modo permanente dell'aiuto o della supervisione di un'altra persona per compiere gli atti ordinari della vita.
L'assegno per grandi invalidi è fissato in base al grado della grande invalidità (cfr. la definizione nella sezione Altre prestazioni di invalidità in contanti):
Grande invalidità di grado esiguo: |
2 volte la somma massima del guadagno giornaliero assicurato |
Grande invalidità di grado medio: |
4 volte la somma massima del guadagno giornaliero assicurato |
Grande invalidità di grado elevato: |
6 volte la somma massima del guadagno giornaliero assicurato |
Rendita per superstite
Quando una persona assicurata muore in seguito a un infortunio o a una malattia professionale, la rendita per superstite viene erogata al coniuge/partner registrato superstite e ai figli.
Se siete divorziato, avete diritto a una rendita per superstite nel caso in cui la persona deceduta fosse tenuta a versarvi una pensione alimentare.
Vedove o vedovi: |
40% del guadagno assicurato della persona deceduta |
Congiunti divorziati: |
20% del guadagno assicurato (entro il limite della pensione alimentare dovuta) |
Orfano di padre o di madre: |
15% del guadagno assicurato |
Orfano di padre e di madre: |
25% del guadagno assicurato |
Il guadagno assicurato corrisponde all'ultimo salario della persona deceduta, entro il limite di un massimale annuale fissato a 148 200 CHF.
Quando esistono più superstiti, le rendite per superstite ammontano al massimo e in tutto al 70% del guadagno assicurato (90% quando esista anche una rendita per coniuge divorziato).
Il diritto alla rendita per superstite si estingue in caso di nuovo matrimonio del coniuge. Per l'orfano, esso cessa a 18 anni o al massimo a 25 anni in caso di apprendistato o di studi.
Glossario
- Infortunio: qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte.
- Infortunio professionale: qualsiasi infortunio che si produca nell'ambito dell'attività professionale. Gli infortuni che sopravvengono durante le pause, prima o dopo il lavoro sono considerati come professionali se la persona si trovava, a buon diritto, sul luogo di lavoro o in un'area di pericolo legata alla propria attività professionale. Gli infortuni che sopravvengono nel tragitto fra il domicilio e il luogo di lavoro sono sempre coperti dall'assicurazione contro gli infortuni.
- Malattia professionale: qualsiasi malattia dovuta esclusivamente o prevalentemente a sostanze nocive o a determinati lavori previsti dall'esercizio dell'attività professionale. Sono inoltre considerate professionali le altre malattie di cui sia provato che sono causate esclusivamente o prevalentemente dall'esercizio dell'attività professionale.
Moduli utili
Conoscere i propri diritti
I seguenti link forniscono informazioni aggiuntive sui vostri diritti. Essi non rinviano a siti della Commissione europea e non riguardano la Commissione:
- Guida all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
- Assicurazione contro gli infortuni sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della Suva (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni)
- Lista degli assicuratori-infortuni
- Assicurazioni sociali: soggiorno in Svizzera e partenza - Informazioni per i cittadini stranieri
Pubblicazioni della Commissione europea:
Chi contattare?
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e altri assicuratori
La gestione dell'assicurazione contro gli infortuni è assicurata, in base alla categoria dei lavoratori, dalla Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (CNA o SUVA) o da qualsiasi altro assicuratore autorizzato.
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
3003 Berna
Tel. +41 584622111