Occupazione, affari sociali e inclusione

Svizzera - Assicurazione contro gli infortuni

Questa sezione fornisce una descrizione generale di alcune prestazioni erogate dall'assicurazione contro gli infortuni.

Prestazioni affrontate in questa sezione:

  • Indennità giornaliera
  • Rendita d'invalidità
  • Indennità per menomazione dell'integrità
  • Assegni per grandi invalidi
  • Rendita per superstiti

Di cosa si tratta?

L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti e i disoccupati. Essa interviene in caso di infortuni professionali, malattie professionali e, a determinate condizioni, infortuni non professionali.

Se siete vittima di un infortunio o soffrite di una malattia professionale, potete percepire diverse prestazioni:

  • Indennità giornaliera: versata se soffrite di incapacità al lavoro, totale o parziale.
  • Rendita d'invalidità: sostituisce l'indennità giornaliera se la vostra capacità di guadagno è compromessa in maniera duratura.
  • Indennità per menomazione dell'integrità: prestazione unica versata in caso di menomazione importante e duratura della vostra integrità fisica o mentale (ad esempio perdita di un rene o di una gamba, cecità totale).
  • Assegno per grandi invalidi: versato se avete permanentemente bisogno dell'aiuto o della supervisione di un'altra persona per compiere gli atti ordinari della vita.
  • Rendita per superstiti: versata al coniuge superstite (a determinate condizioni) e ai figli orfani.

Attenzione: oltre a tali prestazioni in denaro, avete anche diritto a prestazioni in natura, cioè al rimborso delle cure mediche e di altre spese in seguito all'infortunio o alla malattia professionale (trattamento medico, farmaci e analisi, cure, mezzi e apparecchi necessari alla guarigione, spese di salvataggio, mezzi ausiliari quali protesi o apparecchi acustici, ecc.).

Quali condizioni devo soddisfare?

L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per tutte le persone dipendenti in Svizzera.

Anche i disoccupati beneficiano in linea di principio dell'assicurazione obbligatoria.

Per i dipendenti che lavorano più di otto ore a settimana, l'assicurazione contro gli infortuni copre anche i cosiddetti infortuni "non professionali".

Per gli altri (lavoratori occupati meno di otto ore a settimana e persone non assicurate), le prestazioni in caso di infortunio non professionale sono coperte dall'assicurazione malattie (cfr. la sezione Assicurazione malattie).

Quali sono i miei diritti e come farli valere?

Indennità giornaliera

Se, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, diventate totalmente o parzialmente incapace al lavoro, avete diritto a un'indennità giornaliera, calcolata in funzione dell'ultimo salario percepito e del vostro grado di incapacità:

Incapacità totale al lavoro:

80% del guadagno assicurato

Incapacità parziale al lavoro:

riduzione di conseguenza

Il guadagno assicurato corrisponde all'ultimo salario, entro il limite di un massimale fissato a 406 CHF al giorno.

Per i disoccupati, l'indennità giornaliera allocata equivale all'indennità di disoccupazione.

L'indennità viene versata giornalmente a partire dal terzo giorno seguente a quello dell'infortunio. Essa cessa di essere versata dal momento in cui avete recuperato la vostra piena capacità al lavoro, dal momento in cui viene versata una rendita o in caso di decesso.

Dovete dichiarare rapidamente qualsiasi infortunio o malattia professionale al vostro datore di lavoro, che deve a sua volta dichiararlo al proprio assicuratore.

Rendita d'invalidità

Viene versata nel caso in cui diventiate invalidi in seguito a un infortunio o a una malattia professionale e non vi sia più motivo di attendere un sensibile miglioramento del vostro stato di salute grazie a un trattamento medico o a misure di riabilitazione. La rendita d'invalidità subentra allora all'indennità giornaliera.

Come per l'indennità giornaliera, la rendita d'invalidità dipende dall'ultimo salario percepito e dal grado di invalidità:

Invalidità totale:

80% del guadagno assicurato

Invalidità parziale:

riduzione di conseguenza

Il guadagno assicurato corrisponde all'ultimo salario, entro il limite di un massimale annuale fissato a 148 200 CHF.

Indennità per menomazione dell'integrità

Tale indennità viene erogata sotto forma di una prestazione unica in capitale. Dipende dalla gravità della menomazione dell'integrità ed è calcolata in percentuale della somma massima del guadagno annuale assicurato (148 200 CHF).

Assegno per grandi invalidi

Viene versato nel caso in cui, a causa di una menomazione della vostra salute, abbiate bisogno in modo permanente dell'aiuto o della supervisione di un'altra persona per compiere gli atti ordinari della vita.

L'assegno per grandi invalidi è fissato in base al grado della grande invalidità (cfr. la definizione nella sezione Altre prestazioni di invalidità in contanti):

Grande invalidità di grado esiguo:

2 volte la somma massima del guadagno giornaliero assicurato

Grande invalidità di grado medio:

4 volte la somma massima del guadagno giornaliero assicurato

Grande invalidità di grado elevato:

6 volte la somma massima del guadagno giornaliero assicurato

Rendita per superstite

Quando una persona assicurata muore in seguito a un infortunio o a una malattia professionale, la rendita per superstite viene erogata al coniuge/partner registrato superstite e ai figli.

Se siete divorziato, avete diritto a una rendita per superstite nel caso in cui la persona deceduta fosse tenuta a versarvi una pensione alimentare.

Vedove o vedovi:

40% del guadagno assicurato della persona deceduta

Congiunti divorziati:

20% del guadagno assicurato (entro il limite della pensione alimentare dovuta)

Orfano di padre o di madre:

15% del guadagno assicurato

Orfano di padre e di madre:

25% del guadagno assicurato

Il guadagno assicurato corrisponde all'ultimo salario della persona deceduta, entro il limite di un massimale annuale fissato a 148 200 CHF.

Quando esistono più superstiti, le rendite per superstite ammontano al massimo e in tutto al 70% del guadagno assicurato (90% quando esista anche una rendita per coniuge divorziato).

Il diritto alla rendita per superstite si estingue in caso di nuovo matrimonio del coniuge. Per l'orfano, esso cessa a 18 anni o al massimo a 25 anni in caso di apprendistato o di studi.

Glossario

  • Infortunio: qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte.
  • Infortunio professionale: qualsiasi infortunio che si produca nell'ambito dell'attività professionale. Gli infortuni che sopravvengono durante le pause, prima o dopo il lavoro sono considerati come professionali se la persona si trovava, a buon diritto, sul luogo di lavoro o in un'area di pericolo legata alla propria attività professionale. Gli infortuni che sopravvengono nel tragitto fra il domicilio e il luogo di lavoro sono sempre coperti dall'assicurazione contro gli infortuni.
  • Malattia professionale: qualsiasi malattia dovuta esclusivamente o prevalentemente a sostanze nocive o a determinati lavori previsti dall'esercizio dell'attività professionale. Sono inoltre considerate professionali le altre malattie di cui sia provato che sono causate esclusivamente o prevalentemente dall'esercizio dell'attività professionale.

Moduli utili

Conoscere i propri diritti

I seguenti link forniscono informazioni aggiuntive sui vostri diritti. Essi non rinviano a siti della Commissione europea e non riguardano la Commissione:

Pubblicazioni della Commissione europea:

Chi contattare?

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e altri assicuratori

La gestione dell'assicurazione contro gli infortuni è assicurata, in base alla categoria dei lavoratori, dalla Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (CNA o SUVA) o da qualsiasi altro assicuratore autorizzato.

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

3003 Berna

Tel. +41 584622111

info@bag.admin.ch

www.bag.admin.ch

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