Dove?
È il paese in cui si vive abitualmente, ovvero quello dove si trova il proprio centro di interessi. L'articolo 11 del regolamento attuativo n. 987/2009 indica una serie di criteri per aiutare gli enti previdenziali a stabilire quale paese considerare il luogo di residenza.
Tra questi figurano: la durata della presenza nel territorio del paese; la situazione e i legami familiari; l'alloggio e il suo carattere permanente o meno; il luogo in cui si esercita l'attività professionale, anche non retribuita; le caratteristiche dell'attività professionale; il domicilio fiscale; per gli studenti, la fonte del loro reddito. In ogni caso, spetta all'ente previdenziale, e non al cittadino, stabilire il luogo di residenza.
Un soggiorno temporaneo è un periodo durante il quale si rimane in un luogo diverso da quello in cui si vive normalmente, senza trasferirvi il proprio "centro di interessi". Il centro di interessi viene stabilito dagli enti previdenziali per determinare il luogo di residenza (vedere la definizione di "residenza" di cui sopra). Ai fini del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il carattere temporaneo del soggiorno non è determinato dalla sua durata, ma dal fatto che si intende tornare nel luogo di residenza.
Ad esempio, l'iscrizione presso l'amministrazione locale di uno studente che, per motivi di studio, soggiorna in un altro paese per più di tre mesi, non può essere considerata un cambio di residenza: se lo studente intende tornare al proprio luogo di residenza una volta ultimati gli studi, il suo soggiorno è considerato temporaneo, con la possibilità di utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia.
Chi?
Per attività subordinata o autonoma s'intende qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini della legislazione in materia di sicurezza sociale del paese dell'UE, o di Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, in cui tale attività è esercita o tale situazione esiste (articolo 1 del regolamento n. 883/2004).
Un lavoratore frontaliero è una persona che lavora in un paese dell'UE, oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, e vive in un altro di questi paesi, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Ai sensi della normativa europea sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, per persona assicurata s'intende una persona che soddisfa i requisiti previsti in un paese dell'UE, o in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera per aver diritto alle prestazioni di sicurezza sociale.
Per familiare s'intende qualsiasi persona definita o riconosciuta come tale dalla legislazione del paese dell'UE, o dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in base alla quale sono erogate le prestazioni. >> Consulta il nostro elenco per trovare l'ente da contattare
Ai sensi della normativa europea sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il termine ha il significato attribuitogli dall'articolo 1 della convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954.
Ai sensi della normativa europea sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il termine ha il significato attribuitogli dall'articolo 1 della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.