1. Informazioni generali sul campionamento

Il campionamento può essere effettuato per varie finalità, tra cui:
I campioni possono essere inviati a un laboratorio per essere sottoposti ad analisi oppure possono essere analizzati immediatamente per mezzo di un laboratorio mobile o di test eseguiti sul campo tramite diagnostica mobile.

Il metodo di campionamento dipende da vari fattori:

Il campione prelevato deve essere rappresentativo dell'intero lotto o spedizione. Ai fini doganali, i campioni rappresentativi devono essere prelevati in accordo con il codice doganale dell'Unione o ad altre disposizioni in vigore in ambito doganale (se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione in dogana, i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione: v. Codice doganale dell'Unione, articolo 190).

Ai fini dell'applicazione delle accise, i campioni da controllare devono essere prelevati in conformità delle raccomandazioni contenute nella sezione "Procedure di campionamento" o nelle schede di campionamento specifiche. Le raccomandazioni fornite ai fini dell'applicazione delle accise in genere si possono seguire anche per i campioni prelevati per altre finalità, sempreché non esistano altre disposizioni.

Per la maggior parte delle merci non esistono norme specifiche sul campionamento; per alcune merci, invece, tali norme esistono e prevalgono sulle disposizioni generali contenute nella presente guida.

Un lotto omogeneo è formato da una merce in cui la composizione o le caratteristiche fisiche sono uniformi per l'intero prodotto. Esempi di prodotti omogenei sono le soluzioni limpide o altri liquidi privi di particelle sospese, le polveri o i granuli con particelle uniformi per dimensioni e colore, e i barattoli pieni di un ortaggio specifico, recanti tutti lo stesso numero di produzione. In questi casi non è importante dove è prelevato il campione, che il prelievo può essere effettuato nel punto più agevole. Il problema sta nel fatto che la mancata omogeneità del lotto non è sempre evidente.

Per esempio una cisterna piena di olio di oliva sembra omogenea. Tuttavia è possibile che un sedimento - elemento essenziale dell'olio - si accumuli in fondo alla cisterna e l'olio ivi contenuto non sia omogeneo. Se l'omogeneità di una merce non è evidente, occorre trattare la spedizione come eterogenea.

Se una merce è composta da più di un lotto omogeneo, occorre stabilire le dimensioni di ciascun lotto e prelevare campioni rappresentativi della merce totale.

Un lotto eterogeneo è formato da una spedizione in cui la composizione o le caratteristiche fisiche delle merci non sono uniformi per l'intero prodotto.

Tra gli esempi si annoverano soluzioni con particelle sospese, granuli di dimensioni e colori diversi, e barattoli, pieni di un ortaggio specifico, recanti numeri di produzione diversi. In questi casi non basta prelevare un campione da un unico punto. È essenziale prelevare un campione rappresentativo dell'intero lotto.

Occorre prelevare campioni elementari da punti diversi dell'intera spedizione. Il campione finale deve essere costituito dall'aggregazione di campioni elementari.

Idealmente si prelevano campioni da ciascun imballaggio per garantire che il campione sia rappresentativo dell'intera spedizione. In pratica tuttavia ciò non è possibile perché imporrebbe di prelevare o compromettere una parte sproporzionata della spedizione. È necessario pertanto applicare una scala di controllo che produca il campione più rappresentativo riducendo contemporaneamente al minimo l'effetto sulle merci.

Esistono molte scale di controllo diverse basate su una metodologia di campionamento statistico e sulle necessità pratiche del campionamento delle spedizioni commerciali. Esse mirano a garantire che nel controllo o nel campionamento delle merci venga scelta una quantità sufficiente per assicurare che il risultato sia rappresentativo dell'intera spedizione. Le scale di controllo si possono applicare sia all'intera spedizione sia a sotto-lotti e/o imballaggi interni.

Ampie scale di controllo sono reperibili presso gli organismi commerciali e in alcuni regolamenti UE (per esempio il regolamento della Commissione (CE) n. 152/2009) ove l'obiettivo è quello di determinare la qualità di un prodotto oppure di garantire che non siano presenti contaminanti chimici o biologici. Tali scale di controllo sono di solito assai più rigorose di quelle occorrenti per determinare la classificazione o la posizione fiscale delle merci. Ne consegue che non esiste una scala di controllo definitiva e "corretta". Segue una serie di esempi; per scegliere la scala migliore in un particolare controllo occorre considerare i punti seguenti:
L'esame di questi punti serve a scegliere il metodo migliore per ottenere un campione rappresentativo. Al momento di decidere la scala da utilizzare controllare le linee guida nazionali per verificare se l'amministrazione raccomandi una scala specifica per quel tipo di merci o per il particolare scopo del campionamento.

Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e al prelievo dei campioni e di norma i campioni devono essere prelevati in presenza del dichiarante o del suo rappresentante. Il funzionario doganale è autorizzato a prelevare campioni in assenza del dichiarante, della persona controllata o dei loro rappresentanti, nel caso in cui costoro decidano di non assistere.

Se lo ritengono opportuno, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante o il suo rappresentante sia presente alla visita delle merci o al prelievo di campioni per fornire l'assistenza necessaria al fine di facilitare tale visita o prelievo (v. Codice doganale dell'Unione, articolo 189).

Il dichiarante o il suo rappresentante devono assistere fattivamente le autorità doganali mettendo a disposizione ciò che è necessario per facilitare l'operazione di campionamento:
Se il dichiarante rifiuta di assistere all'operazione di campionamento o di nominare persone in grado di fornire l'assistenza necessaria, le autorità doganali possono fissare un termine entro il quale ottemperare alla loro ingiunzione.

Se tale termine non viene rispettato, si può procedere al prelievo del campione a spese del dichiarante e sotto la responsabilità del medesimo avvalendosi, se necessario, dei servizi di una persona competente o di altra persona nominata ai sensi delle norme vigenti (v. Codice doganale dell'Unione, articolo 189). In tal caso, l'operazione di campionamento ha la stessa validità che avrebbe se fosse stata effettuata in presenza del dichiarante o della persona controllata.

Se l'operazione di campionamento comporta gravi rischi per la sicurezza o se è necessario utilizzare attrezzature e dispositivi speciali per il campionamento e/o di protezione, è possibile far prelevare il campione, sotto la propria supervisione, da altre persone qualificate o in possesso di una formazione specifica (v. Campionamento di merci pericolose).

A norma dell'articolo 134 del codice doganale dell'Unione i controlli doganali sono giustificati da motivi di "tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali e tutela dell'ambiente". Non in tutti gli Stati membri questi controlli a fini di protezione dei consumatori, dell'ambiente e della sicurezza pubblica sono condotti dalle autorità doganali. Quando sono altre autorità a condurli, può essere necessario ricorrere a procedure di campionamento più elaborate per le quali si rimanda agli orientamenti nazionali e alla legislazione europea, secondo il caso.



2. Piano di campionamento

Per elaborare un piano di campionamento:
  1. controllare le informazioni disponibili sulle merci;
  2. acquisire dimestichezza con la situazione di campionamento, consultando anche le eventuali informazioni sulla salute e sulla sicurezza preparate in precedenza;
  3. verificare eventuali norme o raccomandazioni specifiche riguardanti il campionamento delle merci da controllare;
  4. proporzionalità;
  5. predisporre le attrezzature e i contenitori necessari per il campionamento;
  6. prove fotografiche.

2.1 Controllare le informazioni disponibili sulle merci

Controllare scrupolosamente tutte le informazioni disponibili sulle merci da ispezionare/controllare, compresa la documentazione di accompagnamento delle merci, come ad esempio le schede di sicurezza e i certificati fitosanitari.

Se i documenti di accompagnamento utilizzano i simboli e le marcature riconosciuti a livello internazionale per indicare il livello di pericolo associato alla manipolazione delle merci, rispettare le indicazioni da essi fornite. È importante anche accertarsi che chiunque manipoli le merci sia a conoscenza di tali rischi.

l funzionari doganali devono essere a conoscenza del significato di tali simboli e marcature, che forniscono indicazioni utili sulle misure di sicurezza da adottare, sui dispositivi di protezione individuale da utilizzare, sugli imballaggi e sui requisiti relativi al trasporto e all'immagazzinaggio.

Le marcature che è possibile incontrare sono le seguenti:

Questi simboli e marcature devono essere apposti sui colli in posizione ben visibile.

Se il dichiarante o l'operatore economico non è in grado di presentare dati validi e autentici relativamente alla natura delle merci, il campionamento deve essere eseguito con estrema prudenza. In questi casi le merci da campionare devono essere trattate come merci pericolose.

Il prelievo di campioni non deve essere eseguito sulle merci seguenti:
Le merci da cui i funzionari doganali non raccolgono campioni variano a seconda dello Stato membro e delle competenze del funzionario doganale; in linea di massima, tali merci coincidono con quelle indicate nell'elenco precedente.

Il prelievo di campioni di tali merci può essere effettuato unicamente dalle autorità competenti dello Stato o da organizzazioni esterne e persone in possesso di una formazione e di un'autorizzazione specifiche.


2.2 Acquisire dimestichezza con la situazione di campionamento

Raccogliere dati sulla posizione delle merci nei depositi o sui veicoli di trasporto, sul tipo di trasporto, sulla capacità di immagazzinamento e sul volume, sulla facilità di accesso alle merci, sui possibili pericoli associati alla movimentazione delle merci, ecc.

Una volta completata la raccolta di tali informazioni, si dovrebbe avere un quadro chiaro di quanto segue:
Si consiglia di non prelevare campioni nelle seguenti situazioni, tuttavia se è essenziale prelevare campioni, si prega di seguire i consigli forniti per le seguenti situazioni:
Si raccomanda che i campioni siano prelevati dal dichiarante o dal loro rappresentante. Un campione può anche essere prelevato da un appaltatore specializzato sotto la supervisione di un funzionario doganale (cfr. paragrafo sulla procedura di campionamento di merci pericolose);
Consultare il laboratorio riguardo alla quantità minima di campione necessaria all’analisi o se è possibile, effettuare analisi non distruttive. Informare il dichiarante se il campione può essere restituito inalterato dopo l’analisi; Le merci possono essere movimentate sotto la supervisione di un funzionario doganale nei locali dell'importatore o in un altro luogo adatto a prelevare campioni in condizioni adeguate.


2.3 Verificare le norme o raccomandazioni specifiche riguardanti il campionamento delle merci da controllare

Prima di procedere al campionamento, si consiglia di verificare nelle seguenti fonti di informazioni se esistono prescrizioni o raccomandazioni specifiche per il prodotto da controllare:
I laboratori doganali locali sono a disposizione per fornire indicazioni o istruzioni specifiche.


2.4 Proporzionalità

In sede di campionamento è importante tener conto delle dimensioni della spedizione in esame.

Ad esempio, nel caso di spedizioni relativamente piccole può essere necessario valutare l'opportunità di prelevare campioni più piccoli (nel rispetto degli obblighi minimi) per evitare di prelevare una porzione troppo grande della spedizione. Nel dubbio, consultare il proprio laboratorio.

Verificare se le merci da campionare provengono dalla stessa partita di produzione. Le etichette applicate sugli imballaggi possono indicare se la spedizione contiene partite o date di produzione diverse e se i prodotti contenuti in partite diverse presentano differenze qualitative. Se così è, le diverse partite devono essere campionate singolarmente. Verificare sempre l'integrità degli imballaggi e la data di scadenza. Non campionare prodotti che hanno superato o stanno per raggiungere la data di scadenza.

Gli imballaggi per la vendita al dettaglio prelevati come campioni non devono essere aperti e il loro contenuto non deve essere trasferito in altri contenitori per campioni. Tali campioni devono essere etichettati direttamente come campioni finali. I campioni devono essere imballati e sigillati conformemente alle prescrizioni in materia di imballaggio. Fare attenzione a non cancellare o coprire le informazioni sull'imballaggio originale.

Cfr. Gestione dei campioni - Imballaggio; sistema di divisione dei campion.


2.5 Predisporre le attrezzature e i contenitori necessari per il campionamento

Occorre:

Se ritiene di non poter eseguire in modo soddisfacente il prelievo dei campioni per la mancanza di attrezzature adatte o per altri motivi, il funzionario doganale può esigere che il dichiarante raccolga i campioni sotto la propria supervisione.

Questo vale anche per le merci pericolose, i cui campioni sono prelevati da personale specializzato nel campionamento di merci pericolose (v. procedura per il campionamento di dmerci pericolose).


2.6 Prove fotografiche

Le prove fotografiche sono particolarmente utili se sui colli sono riportate molte informazioni o se a un esame visivo si riscontrano irregolarità.

Fotocopie
Al livello più elementare, può trattarsi di fotocopie realizzate mettendo un esemplare del collo contenente la merce sulla fotocopiatrice dell'ufficio. In questo caso le fotocopie devono essere numerate e inserite nella relazione sotto forma di allegati. Fotocopie di questo tipo possono essere particolarmente utili nei casi in cui non è possibile identificare le lingue delle informazioni riportate sugli imballaggi per la vendita al dettaglio.

Fotografie digitali
Le fotografie digitali spesso offrono molti dettagli e possono essere utili per spiegare le modalità di accatastamento o imballaggio delle merci. Anche le fotografie possono essere allegate alla relazione.

Si noti, tuttavia, che in mancanza di una chiara pista di controllo (audit trail), potrebbero non essere accettate come prove in tribunale. Per indicazioni sulle prove fotografiche ammesse si rimanda alle linee guida nazionali.




Revisioni
Versione Data Modifiche
1.0 12.10.2012 Prima versione
1.1 15.07.2018 Aggiornamento – aggiunto il campionamento a fini di tutela ambientale e menzione della protezione dei consumatori e della sicurezza pubblica; eterogeneità e omogeneità considerate; proporzionalità aggiunta; spiegazione del dimensionamento dei campioni; correzioni del testo
1.1.1 30.03.2019 Aggiornamento: Soppressione delle frasi "R" ed "S" e modifica del testo nel capitolo 2.2.
1.2 15.07.2020 Update: new text in Paragraph 1