Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione

Guidelines

Data: 17 sep 2015

Periodo: 2014-2020

Tema: Structural Funds management and Governance

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Obiettivo del presente documento è quello di fornire orientamenti su taluni aspetti pratici relativi all’applicazione dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, dell’RDC, nonché dell’articolo 23 del regolamento CTE. Il documento si prefigge di costituire un riferimento per gli Stati membri ai fini dell’attuazione dei suddetti articoli. Questi orientamenti sono applicabili ai fondi SIE, ad eccezione del FEASR, e gli Stati membri sono invitati a seguirli tenendo in considerazione le proprie strutture organizzative e le proprie misure di controllo. Il documento presenta alcuni esempi di buone prassi che possono essere attuate dall’AG e da altri organi, come indicato all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento CTE, tenendo conto delle specificità di ciascun sistema di gestione e di controllo (SGC). Le missioni di audit effettuate dalla Commissione nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 hanno messo in evidenza i potenziali benefici di tale documento.

Gli orientamenti riguardano i requisiti normativi, i principi generali nonché la finalità delle verifiche, gli organismi responsabili per la loro esecuzione, la tempistica, la portata e intensità delle verifiche, l’organizzazione di verifiche in loco, l’obbligo di documentare il lavoro e l’affidamento a terzi. In varie aree specifiche vengono proposti esempi dettagliati di buone prassi, nello specifico appalti pubblici e regimi di aiuto, che hanno a volte costituito un problema negli Stati membri. Include altresì informazioni riguardanti le verifiche di gestione nelle aree concernenti gli strumenti finanziari, i progetti generatori di entrate e la CTE. Sono state inoltre trattate questioni quali la stabilità delle operazioni, l’uguaglianza e la non discriminazione e l’ambiente.

A causa delle ampie variazioni in termini di strutture organizzative tra gli Stati membri non è possibile trattare nel presente documento ogni singola situazione. Le verifiche di gestione ricadono sotto la responsabilità dell’AG quando vengono effettuate a norma dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell’RDC e a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento CTE. L’AG ha la possibilità di delegare taluni compiti agli organismi intermedi (OI). Conseguentemente, un riferimento alle autorità di gestione nella presente nota può essere applicato anche agli organismi intermedi laddove l’autorità di gestione stessa abbia delegato parzialmente o totalmente a un organismo intermedio i compiti relativi alle verifiche di gestione. Negli altri casi, per i programmi CTE, la responsabilità delle verifiche di gestione ricade sugli Stati membri, sui paesi o sui territori terzi che designano l’organo o la persona responsabile conformemente all’articolo 23, paragrafi 3 e 4, del regolamento CTE.

Ai fini della riduzione dell’onere amministrativo per i beneficiari dei fondi SIE occorre sottolineare che lo scambio di informazioni tra i beneficiari e le AG, le autorità di certificazione (AC), le autorità di audit (AA) e gli OI può essere effettuato mediante sistemi di scambio elettronico di dati. Le regole nel pacchetto legislativo 2014-2020, legate all’iniziativa "e-Cohesion", sono formulate in maniera tale da consentire agli Stati membri e alle regioni di trovare soluzioni in base alla loro struttura organizzativa e istituzionale e alle loro specifiche esigenze, definendo al contempo requisiti minimi uniformi.