Occupazione, affari sociali e inclusione

Svizzera - Prestazioni di vecchiaia

Questa sezione fornisce una descrizione generale del sistema pensionistico svizzero.

Prestazioni affrontate in questa sezione:

  • Rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (primo pilastro)
  • Prestazioni complementari al primo pilastro
  • Rendita di vecchiaia della previdenza professionale (secondo pilastro)

Di cosa si tratta?

In Svizzera esistono tre livelli di prestazioni di vecchiaia, che possono esservi versate se avete raggiunto l'età pensionabile:

  • prestazioni di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (primo pilastro), completate, se necessario, da prestazioni complementari;
  • prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, un'assicurazione obbligatoria per la maggior parte dei dipendenti (secondo pilastro);
  • prestazioni della previdenza di vecchiaia individuale (terzo pilastro) che gli assicurati possono sottoscrivere a titolo facoltativo. Sono incoraggiati a farlo grazie a degli incentivi fiscali. Tali prestazioni sono altresì regolamentate dalle disposizioni contrattuali e non sono affrontate in questa sezione.

Quali condizioni devo soddisfare?

Tutte le persone domiciliate o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (lavoratori dipendenti, lavoratori indipendenti e persone inattive) sono assicurate al primo pilastro.

Rendita di vecchiaia del primo pilastro: vi viene versata quanto raggiungete l'età normale per la pensione, ovvero 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne. Dovete avere all'attivo almeno un intero anno di contributi.

Prestazioni complementari al primo pilastro: vi vengono erogate nel caso in cui le vostre risorse (rendite e altri redditi) non bastino a coprire i vostri bisogni vitali. Tali prestazioni riguardano sia le persone anziane sia i superstiti o le persone invalide, beneficiarie di una rendita dell'AVS, dell'AI o di altre determinate prestazioni di invalidità.

Per percepire le prestazioni complementari, dovete avere la residenza abituale in Svizzera. Se siete straniero, dovete aver risieduto in Svizzera senza interruzione per dieci anni (cinque anni per i rifugiati e gli apolidi).

Solo le persone la cui sostanza è inferiore ai 100 000 CHF hanno diritto alle prestazioni complementari (200 000 CHF per le coppie sposate, 50 000 CHF per i figli). L’immobile che serve quale abitazione non viene preso in considerazione.

Rendita di vecchiaia della previdenza professionale (secondo pilastro): se siete affiliato al primo pilastro e percepite da uno stesso datore di lavoro un salario annuo superiore a 22 050 CHF, siete obbligatoriamente assicurato al secondo pilastro.

Perciò percepite una rendita della previdenza professionale.

Le condizioni d'età sono le stesse delle rendite di vecchiaia del primo pilastro (65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne).

Le persone che esercitano un'attività lucrativa che non sono sottoposte al regime obbligatorio della previdenza professionale (come i lavoratori indipendenti) possono contrattare un'assicurazione facoltativa.

Quali sono i miei diritti e come farli valere?

Rendita di vecchiaia del primo pilastro

Ricevete una rendita completa nel caso in cui presentiate una durata di contributi completa, cioè se avete versato i contributi per lo stesso numero di anni delle persone appartenenti alla vostra classe di età. Gli uomini devono avere versato contributi per 44 anni, le donne per 43.

Percepite una rendita parziale se la durata dei contributi è incompleta.

La rendita di vecchiaia è calcolata sulla base del numero di anni di contributi, che determina la scala di rendita applicabile, e del vostro reddito annuo medio.

Esiste un importo minimo e uno massimo al mese. Se la rendita è completa, nel 2021 si applicano gli importi seguenti:

Minimo al mese

Massimo al mese

Rendita di vecchiaia

1 225 CHF

2 450 CHF

3 675 CHF per una coppia

Potete anche avere diritto a una rendita per i figli, il cui importo corrisponde al 40% della rendita di vecchiaia:

Minimo al mese

Massimo al mese

Rendita per figlio

490 CHF

980 CHF

È possibile ottenere un versamento anticipato della rendita di uno o di due anni (rendita anticipata). Viene perciò applicato un tasso di riduzione per ogni anno di anticipo (6,8% all'anno).

Potete anche rinviare da uno a cinque anni l'inizio del pagamento della rendita, che sarà maggiorata di conseguenza (da 5,2 a 31,5% in base al numero di mesi di rinvio).

Le prestazioni di vecchiaia del primo pilastro devono essere richieste presso la cassa di compensazione competente.

Se avete percepito un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l’invalidità fino all'età pensionabile, potete continuare a beneficiarne (cfr. la sezione Altre prestazioni di invalidità in contanti).

Prestazioni complementari al primo pilastro

Se la rendita di vecchiaia del primo pilastro e gli altri redditi non bastano a coprire i bisogni vitali, possono essere versate delle prestazioni complementari da parte dei cantoni.

Al fine di percepire prestazioni complementari, dovete avere la vostra residenza abituale in Svizzera. Se siete stranieri, dovete aver risieduto in Svizzera ininterrottamente per dieci anni (cinque anni per i rifugiati e gli apolidi).

Tali prestazioni comprendono la prestazione complementare annuale, versata tutti i mesi, e il rimborso delle spese di malattia e di invalidità.

L'importo di tale prestazione dipende dalla situazione di ogni persona. Viene calcolato sulla base delle vostre spese riconosciute e dei vostri redditi computabili.

La richiesta di prestazioni complementari deve essere presentata per iscritto presso l'ufficio competente del vostro cantone di residenza, in generale la cassa cantonale di compensazione (cfr. la definizione alla sezione Assegno di maternità).

Altre prestazioni del primo pilastro

Può anche essere versato un assegno per grandi invalidi alle persone che hanno bisogno dell'aiuto di un'altra persona per compiere gli atti ordinari della vita (cfr. la sezione Altre prestazioni di invalidità in contanti).

Rendita di vecchiaia della previdenza professionale (secondo pilastro)

Se siete dipendente, accumulate lungo gli anni un avere di vecchiaia presso un istituto di previdenza, alimentato dai vostri contributi e da quelli del vostro datore di lavoro (oltre interessi).

Al momento di andare in pensione, il capitale formatosi lungo la vostra vita viene convertito in rendita di vecchiaia per mezzo di un’aliquota di conversione:

Rendita di vecchiaia annuale:

6,8% dell’avere di vecchiaia accumulato dalla persona assicurata

Inoltre, i pensionati possono beneficiare di rendite per figlio (20% della rendita di vecchiaia) alle stesse condizioni che nell'ambito del primo pilastro.

La prestazione di vecchiaia può essere percepita anticipatamente o essere rinviata se il regolamento dell'istituto di previdenza lo prevede.

Potete anche richiedere che una parte della prestazione di vecchiaia vi sia versata sotto forma di una prestazione in capitale.

Il regime della previdenza professionale di vecchiaia è gestito dagli istituti di previdenza registrati presso i quali devono essere presentate le richieste di prestazione.

Glossario

  • Anno intero di versamento dei contributi: la persona è stata assicurata per più di 11 mesi e durante questo periodo ha pagato il contributo minimo, oppure il suo coniuge ha pagato almeno il doppio del contributo minimo, oppure gli vengono attribuiti accrediti per compiti educativi o assistenziali.
  • AVS: assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'AVS è il primo pilastro della previdenza per la vecchiaia e per i superstiti in Svizzera.
  • Attribuzione per compiti formativi o di assistenza: maggiorazione del reddito conteggiata per il calcolo della rendita per i genitori che si occupano dei figli minori ai 16 anni e per le persone che hanno a carico familiari bisognosi di cure assistenziali.
  • Reddito annuo medio: si compone dei redditi dell'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Moduli utili

Conoscere i propri diritti

I seguenti link forniscono ulteriori informazioni sui vostri diritti. Essi non rinviano a siti della Commissione europea e non coinvolgono la Commissione:

Pubblicazioni della Commissione europea:

Chi contattare?

Casse cantonali di compensazione

Consultate la lista delle casse di compensazione per cantone.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Effingerstrasse 20

3003 Berna

Tel. +41 584629011

www.bsv.admin.ch

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