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I siti Natura 2000 sono stati designati specificamente per tutelare aree che rivestono un’importanza cruciale per una serie di specie o tipi di habitat elencati nelle direttive Habitat e Uccelli e sono ritenute di rilevanza unionale perché sono in pericolo, vulnerabili, rare, endemiche o perché costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche d’Europa. In totale, devono essere designate come siti Natura 2000 le aree di importanza cruciale per circa 2000 specie e 230 tipi di habitat.
Le riserve naturali, i parchi nazionali o altri siti protetti a livello nazionale o regionale sono tuttavia istituiti esclusivamente a norma di leggi nazionali o regionali, che possono variare da un paese all’altro. I siti possono essere designati per una serie di scopi diversi e riguardare anche specie/habitat diversi da quelli per i quali è stata creata la rete Natura 2000.
Queste aree non hanno lo stesso status dei siti Natura 2000. In ogni caso, è possibile che alcuni siti protetti a livello nazionale o regionale siano anche designati come siti Natura 2000 perché rappresentano aree importanti anche per specie e habitat di rilevanza unionale. In questi casi, si applicano le disposizioni delle direttive UE, a meno che la legislazione nazionale non preveda norme più rigorose.
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Costruire la rete Natura 2000I siti Natura 2000 vengono selezionati con l’intento di garantire la sopravvivenza a lungo termine di specie e habitat protetti a norma delle direttive Uccelli e Habitat. La scelta dei siti si basa su criteri scientifici.
Ai sensi della direttiva Uccelli, gli Stati membri dell’UE sono tenuti a designare i “territori più idonei”, in termini di numero e superficie, per la protezione delle specie di uccelli elencate nell’allegato I della direttiva, così come delle specie migratorie.
Ai sensi della direttiva Habitat, gli Stati membri sono tenuti a designare i siti necessari per garantire che i tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e gli habitat delle specie elencate nell’allegato II siano mantenuti o, se del caso, ripristinati in uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area di ripartizione naturale.
I siti sono selezionati e proposti dagli Stati membri. Successivamente, l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) assiste la Commissione europea nell’analisi delle proposte e nella valutazione del contributo fornito dai siti proposti allo stato di conservazione di ogni tipo di habitat e specie a livello biogeografico. Una volta che i siti proposti nel quadro della direttiva Habitat sono considerati sufficienti, i relativi elenchi sono adottati dalla Commissione e gli Stati membri li designano come zone speciali di conservazione (ZSC) il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni.
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Designazione dei siti Natura 2000I siti Natura 2000 comprendono vari tipi di ecosistemi terrestri, marini e d’acqua dolce. Un ecosistema può includere uno o più habitat differenti e di solito ospita una comunità varia di piante e animali.
Tuttavia, nella rete Natura 2000 alcuni ecosistemi sono più abbondanti di altri. A titolo di esempio, gli ecosistemi forestali rappresentano circa il 50% della superficie della rete, mentre gli ecosistemi agricoli (terreni da pascolo e altre zone agricole) ne coprono circa il 40%.
Attualmente (2016), quasi il 6% dell’area marina dell’UE è inclusa nella rete Natura 2000 e si sta lavorando per completare la designazione di siti marini che garantiranno la conservazione di tipi di habitat e specie protetti dalle direttive Uccelli e Habitat negli ecosistemi marini.
Poiché le direttive non stabiliscono nel dettaglio la procedura di consultazione da seguire per la selezione dei siti, gli Stati membri hanno adottato modalità molto diverse a seconda dei rispettivi sistemi amministrativi. In alcuni casi, l’identificazione dei siti è stata accompagnata da discussioni particolareggiate con proprietari e utilizzatori, mentre in altri casi la consultazione delle parti interessate è stata scarsa o nulla.
Di conseguenza in alcuni Stati membri sono sorte controversie che, sfociate in una serie di difficoltà amministrative e legali, hanno ritardato la presentazione di proposte. La Commissione comunque non era coinvolta in questa fase e non aveva poteri per intervenire nelle diverse procedure seguite dagli Stati membri.
Per quanto concerne l’analisi degli elenchi nazionali di siti di importanza comunitaria (SIC) e la loro selezione a livello biogeografico, il processo si è svolto in maniera trasparente attraverso seminari scientifici organizzati dalla Commissione con il sostegno dell’Agenzia europea dell’ambiente, ai quali hanno avuto l’opportunità di partecipare gli Stati membri ed esperti in rappresentanza delle parti interessate pertinenti e degli interessi di proprietari e utenti, oltre a ONG ambientali.
L’individuazione e la selezione dei siti da includere nella rete Natura 2000 avvengono su basi puramente scientifiche, conformemente ai criteri di selezione stabiliti nelle due direttive. L’approccio scientifico alla selezione dei siti garantisce che:
Se non comprende i siti più idonei, o se presenta un numero di siti insufficiente per una determinata specie o un particolare tipo di habitat, la rete non risulta coerente dal punto di vista ecologico, né in grado di conseguire i propri obiettivi ai sensi delle due direttive a tutela della natura.
Quindi, nella procedura di selezione dei siti non si tiene conto di considerazioni socioeconomiche, che sono comunque fondamentali nel momento in cui si decide in che modo si debba tutelare e gestire un sito Natura 2000. L’articolo 2 della direttiva Habitat chiarisce che tutte le misure adottate a norma della stessa sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di importanza UE, tenendo conto al contempo delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
Con oltre 27 000 siti, attualmente (2016) la rete Natura 2000 copre una superficie totale, terrestre e marina, di circa 1 150 000 km2 nell’insieme degli Stati membri. Nel complesso, l’area terrestre coperta da Natura 2000 corrisponde all’incirca al 18% del totale della superficie terrestre dell’UE. La copertura terrestre dei siti Natura 2000 a livello nazionale varia da circa 9% a quasi 38%, a seconda dei paesi. Questa differenza in parte è dovuta alla quantità di habitat naturali e seminaturali presenti in ciascun paese: ad esempio, la percentuale di tipi di habitat e specie protetti a norma delle direttive è molto più elevata nelle regioni mediterranea, continentale e alpina rispetto alla regione atlantica. Inoltre, alcuni paesi sono caratterizzati storicamente da livelli superiori di uso intensivo del suolo e di frammentazione, e quindi il numero di risorse naturali da tutelare ai sensi delle direttive è più limitato. Gli habitat naturali e seminaturali e specie quali i grandi carnivori in generale sono molto più abbondanti e presentano un’ampia distribuzione negli Stati membri dell’Europa centrale e orientale che hanno aderito all’UE a partire dal 2004, rispetto ad alcuni Stati membri di più vecchia data. La differenza è dovuta anche ai diversi approcci adottati dagli Stati membri per delineare i confini dei siti selezionati per la designazione: molti Stati membri hanno proposto siti Natura 2000 ampi e definiti in modo piuttosto generale, secondo un approccio più olistico che comprende aree con habitat non idonei, mentre altri hanno delineato i propri siti con maggiore precisione, limitandoli maggiormente alle aree con habitat idonei.
Il barometro Natura 2000 aggiorna periodicamente le informazioni sul numero di siti e sulla superficie coperta in ogni paese e a livello UE.
Il visualizzatore di Natura 2000 è uno strumento online che consente all’utente di individuare ed esplorare siti Natura 2000 ovunque nell’UE, semplicemente premendo un tasto.
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Elenchi dei siti Natura 2000 approvati dalla Commissione in ciascuna regione biogeografica.ZSC, SIC e ZPS sono indicati collettivamente come siti Natura 2000. Le ZPS sono siti Natura 2000 designati a norma della direttiva Uccelli, mentre SIC e ZSC sono siti designati a norma della direttiva Habitat. Un SIC e una ZSC riguardano lo stesso sito, e l’unica distinzione consiste nel livello di protezione.
I SIC sono adottati ufficialmente dalla Commissione europea e pertanto sono soggetti alle disposizioni in materia di tutela di cui all’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, mentre le ZSC sono SIC designati dagli Stati membri in virtù di un atto giuridico, nei quali si applicano le misure necessarie per garantire la conservazione delle specie e dei tipi di habitat di importanza UE che vi sono presenti.
Si veda: Nota della Commissione sulla designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)
La rete Natura 2000 dell’UE comprende oltre 27 000 siti nell’insieme dei 28 Stati membri dell’UE (situazione 2016) che nel loro insieme coprono più di 1 milione di chilometri quadrati, pari a quasi un quinto dell’area terrestre europea (18,36%), nonché una parte rilevante dei mari circostanti. Si tratta quindi di una delle più ampie reti coordinate di zone di conservazione in tutto il mondo.
La Commissione europea, con l’assistenza del Centro tematico europeo per la biodiversità, ha la responsabilità di valutare a livello nazionale e biogeografico se i siti esistenti siano in grado di fornire una copertura sufficiente per ogni tipo di habitat e specie. Pur avendo concluso che la rete Natura 2000 è ormai quasi completa nelle aree terrestri, ha chiesto ad alcuni Stati membri di proporre ulteriori siti per una serie di specie e habitat al fine di completare la rete nei loro territori.
Tuttavia, i progressi nella designazione di siti Natura 2000 nell’ambiente marino sono stati molto più lenti. Ad oggi (giugno 2016), sono stati designati più di 3 000 siti marini Natura 2000, che coprono quasi il 6% dell’area marina complessiva dell’UE (oltre 360 000 km²). Uno dei motivi principali della lentezza nella designazione di siti marini è la mancanza di informazioni scientifiche sulla distribuzione di habitat e specie marini protetti nell’UE, in particolare al livello di dettaglio necessario per consentire l’individuazione dei siti e l’introduzione di adeguati sistemi di gestione.
Recentemente, la Commissione europea e gli Stati membri hanno intensificato gli sforzi per designare ulteriori siti marini, in particolare nelle giurisdizioni marine offshore, al di là delle acque territoriali degli Stati membri.
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Natura 2000Un sito può essere escluso dagli elenchi solo se ha perso il proprio valore di conservazione a causa di sviluppi naturali e non può essere ripristinato mediante misure di gestione. Tuttavia, è importante tenere presente che il mero degrado del sito, ad esempio dovuto a una gestione inadeguata, sarebbe una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2. I siti non possono essere declassati semplicemente perché ne è stato consentito il deterioramento e non sono stati gestiti correttamente secondo i requisiti delle due direttive sulla natura. I siti che sono stati distrutti e per i quali sono state adottate misure compensative in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat possono essere eliminati dall’elenco. Si possono modificare o escludere anche i siti per i quali risulti che la designazione o delimitazione iniziale si è basata su informazioni scientifiche sbagliate. La proposta di una simile modifica presentata da uno Stato membro sarà autorizzata dalla Commissione solo se è debitamente suffragata da prove scientifiche.
Per saperne di più: sentenza della CGUE nella causa C-301/12.
La Commissione europea, con l’aiuto dell’Agenzia europea dell’ambiente, ha creato un sistema di informazione geografica (GIS) pubblico online – denominato Natura 2000 viewer, o visualizzatore di Natura 2000 – che fornisce l’ubicazione precisa di ciascun sito Natura 2000 nella rete UE. L’utente può effettuare ricerche e interrogare il sistema su qualsiasi sito ovunque nell’UE. Grazie alla grande scala delle mappe, i confini dei siti e le principali caratteristiche del paesaggio sono facilmente visibili.
Il visualizzatore di Natura 2000 consente anche di accedere al formulario standard (FS) che accompagna ciascun sito, nel quale vengono registrati specie e tipi di habitat di importanza unionale per i quali il sito è stato designato, nonché la relativa stima della dimensione della popolazione e il grado di conservazione all’interno del sito al momento della designazione.
Informazioni più dettagliate sui siti Natura 2000 sono disponibili anche presso le autorità competenti per la conservazione della natura di ogni Stato membro.
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Natura 2000 viewer (Visualizzatore di Natura 2000)Spesso le persone associano la conservazione della natura a riserve naturali integrali, che escludono sistematicamente le attività umane. Natura 2000 adotta un approccio diverso, riconoscendo pienamente che l’uomo è parte integrante della natura e che la natura e l’uomo operano al meglio nell’ambito di una collaborazione armoniosa.
La designazione di sito Natura 2000, quindi, non implica che si debbano fermare tutte le attività economiche. In alcuni casi, possono risultare necessari adeguamenti o cambiamenti per salvaguardare le specie e gli habitat per i quali è stato designato il sito, o per contribuire a riportarli a uno stato di conservazione soddisfacente, ma in molti altri casi le attività esistenti continuano come prima.
In effetti, in numerosi siti la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat presenti può dipendere completamente dalla prosecuzione di tali attività e in questi casi sarà importante trovare modi per continuare a sostenerle e, se del caso, potenziarle (ad esempio le regolari attività di sfalcio, pascolo o controllo della boscaglia).
Pertanto non è possibile generalizzare: molto dipende dalle circostanze ambientali, sociali ed economiche specifiche di ciascun sito e dai precisi requisiti ecologici delle specie e dei tipi di habitat presenti, che si possono valutare solo caso per caso.
Le attività tradizionali potranno proseguire come prima se non esercitano un impatto negativo sulle specie o sui tipi di habitat per i quali il sito è stato designato. Ancora una volta, occorre effettuare una valutazione caso per caso, per accertare l’eventuale esistenza di un impatto effettivo. Se si riscontra un impatto negativo, occorre studiarlo per determinarne la portata e individuare le soluzioni migliori per ridurlo o eliminarlo (ad esempio trasferendo le attività in un’altra zona del sito o adeguando procedure e tempistica) affinché non contribuisca più al deterioramento o al degrado delle specie e degli habitat per i quali è stato designato il sito.
La caccia è un tipico esempio di attività in corso che può continuare in un sito Natura 2000, purché non eserciti un impatto negativo sulle specie o sui tipi di habitat per i quali il sito è stato designato. Le direttive Uccelli e Habitat riconoscono nella caccia una forma legittima di attività sostenibile e non ne vietano a priori la pratica all’interno dei siti Natura 2000. Al contrario, le direttive stabiliscono un quadro per il controllo dell’attività venatoria nell’intento di garantire un equilibrio tra la caccia e l’interesse a lungo termine del mantenimento di popolazioni sane e sostenibili di specie cacciabili.
Per saperne di più: iniziative per la caccia sostenibile
Le persone vanno alla ricerca della natura per svariati motivi. Molti desiderano rilassarsi nella pace e nella quiete di un ambiente suggestivo, ad alcuni piace esplorare nuove zone, mentre altri sono più interessati a svolgere attività nella natura, come nuotare, camminare, andare in bicicletta, pescare, cacciare, ecc. Qualunque sia la motivazione, Natura 2000 offre un’opportunità unica per scoprire il ricco patrimonio naturale dell’Europa e goderne.
Queste attività ricreative sono compatibili con le disposizioni delle direttive Habitat e Uccelli purché non esercitino un impatto negativo sugli habitat e sulle specie presenti. Spesso sono determinanti un’attenta pianificazione e un saggio utilizzo delle risorse, per garantire che le attività non finiscano per distruggere proprio quello su cui si fondano.
Gli obiettivi di conservazione sono intesi a definire, quanto più precisamente possibile, lo stato o il livello di conservazione desiderato da ottenere in un determinato sito. Si dovrebbero fissare obiettivi per ciascun tipo di habitat e per ciascuna specie rilevante presenti in quel determinato sito.
Spesso si tratta di obiettivi quantitativi, come ad esempio mantenere la popolazione di una particolare specie a un dato numero minimo di individui, o migliorare il grado di conservazione di un tipo di habitat, dalla categoria C a alla B entro 10 anni.
La fissazione di obiettivi di conservazione chiari per Natura 2000 è fondamentale per far sì che ciascun sito della rete contribuisca, nel modo più efficace possibile, al conseguimento dell’obiettivo generale delle due direttive sulla natura, ossia raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente per tutti i tipi di habitat e specie protetti1 in tutta la loro area di ripartizione nel territorio dell’Unione europea.
Gli obiettivi di conservazione sono specifici per ciascun sito e dovrebbero basarsi su una solida conoscenza del territorio e delle specie/degli habitat presenti, delle loro esigenze ecologiche, nonché di tutte le minacce e pressioni sulla loro presenza costante nel sito. Questo perché ogni sito Natura 2000 presenta un insieme unico di condizioni biotiche, abiotiche e socioeconomiche, che possono variare in misura considerevole da un sito all’altro, anche nel caso in cui ospitino gli stessi habitat e specie.
È inoltre opportuno fissare obiettivi di conservazione più ampi per un’intera serie di siti, oppure per determinati habitat o specie all’interno di una particolare regione o di un paese (obiettivi di conservazione nazionali o regionali). Così facendo, si contribuirà non solo a fissare gli obiettivi di conservazione a livello di un singolo sito, ma anche ad identificare le priorità di conservazione strategiche tra i diversi siti e al loro interno. In questo modo, è possibile dare la priorità alle misure con il maggior potenziale di miglioramento o mantenimento dello stato di conservazione di un habitat o di una specie particolare all’interno di quella regione o di quel paese.
La Commissione ha pubblicato una nota interpretativa per fornire orientamenti sulla fissazione degli obiettivi di conservazione per Natura 2000, contenente ulteriori spiegazioni al riguardo.
1 L’obiettivo della direttiva Uccelli è formulato in modo leggermente diverso, ma con la medesima ambizione.
La fissazione degli obiettivi di conservazione ricade sotto la responsabilità delle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Le direttive sulla natura non prescrivono in che modo bisognerebbe procedere, poiché spetta a ogni Stato membro decidere la forma e le modalità di attuazione delle relative disposizioni. Tuttavia, le direttive sulla natura si prefiggono l’obiettivo di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e gli habitat di interesse comunitario e di utilizzare la rete Natura 2000 per conseguirlo.
La Commissione raccomanda comunque che, oltre ad assicurarsi che gli obiettivi di conservazione si basino su conoscenze solide, tutte le parti interessate – che si tratti di proprietari o gestori dei terreni o di ONG impegnate sul fronte della conservazione – siano coinvolte nel processo di fissazione degli obiettivi di conservazione, per contribuire a definire obiettivi di conservazione realistici e raggiungibili.
I proprietari e i gestori dei terreni in genere sanno molto bene quali modalità di gestione del sito in passato abbiano determinato successi o fallimenti nella conservazione, ma è importante anche favorire un’ampia discussione nei due sensi tra le autorità competenti e le principali parti interessate sul modo migliore di definire obiettivi e misure di conservazione specifici per un determinato sito. Anche la discussione e la comunicazione chiara sull’importanza di un particolare sito, sul suo ruolo e sugli obiettivi di conservazione contribuiranno a migliorare la consapevolezza e l’impegno di tutte le parti coinvolte.
Ogni paese ha i propri meccanismi per la pubblicazione degli obiettivi di conservazione dei siti, che possono essere specificati nelle decisioni o negli atti giuridici di designazione del sito, o nella relativa documentazione di accompagnamento e possono essere pubblicati sul sito web delle autorità competenti per la conservazione della natura. Inoltre, sono solitamente inclusi e ulteriormente sviluppati nei piani di gestione dei siti Natura 2000 o in strumenti analoghi, se esistenti. La Commissione ha raccomandato che gli Stati membri forniscano informazioni prontamente accessibili sugli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, in modo da renderle rilevanti e facilmente comprensibili per proprietari e gestori dei terreni.
Gli obiettivi di conservazione dovrebbero essere fissati dalle autorità competenti per tutti i siti Natura 2000. Ciononostante, può succedere che la procedura subisca ritardi e che gli obiettivi di conservazione non siano ancora definiti.
In tal caso, è responsabilità delle autorità competenti informare le parti interessate circa le implicazioni della designazione di un’area come sito della rete Natura 2000. Le autorità dovrebbero comunicare, in particolare, se determinate attività debbano essere adattate o eventualmente escluse onde evitare il degrado del sito, o indicare quali attività dovrebbero essere promosse al fine di migliorare le condizioni di conservazione del sito. Il formulario standard (FS) rappresenta un’utile fonte di informazioni per comprendere i motivi della designazione di un particolare sito. Il formulario dovrebbe essere sempre consultato quando si prendono decisioni gestionali (ad esempio, nell’elaborare documenti di gestione o per pianificare nuovi investimenti).
Il requisito minimo indicato dal formulario standard consiste nell’evitare il degrado di tutti gli habitat e le specie presenti in misura significativa nel sito. In mancanza di informazioni scientifiche dovrebbe prevalere un approccio precauzionale.
Informazioni dettagliate sui requisiti del sito sono reperibili anche nei piani di gestione Natura 2000, se esistenti, o in altri documenti pertinenti (ossia documenti sugli obiettivi di conservazione, atti di designazione del sito e così via).
Gli Stati membri in genere forniscono informazioni dettagliate sui propri siti Natura 2000, tra cui le motivazioni della designazione, gli obiettivi di conservazione, i piani di gestione e le misure di conservazione, rendendole accessibili al pubblico tramite siti web e altri mezzi (ad esempio attraverso le amministrazioni locali). Inoltre, alcuni paesi forniscono informazioni specifiche e dettagliate ai proprietari e ai principali utilizzatori dei terreni presenti in ciascun sito Natura 2000 (ad esempio attraverso notifiche particolari, come nel Regno Unito, oppure con l’istituzione di gruppi o comitati locali che coinvolgano fin dall’inizio le principali parti interessate nella gestione dei siti, come nel caso della Francia o di altri Stati membri dell’UE). I proprietari e gli utilizzatori dei terreni possono anche rivolgersi alle autorità locali per la conservazione della natura per ottenere maggiori informazioni su specifici siti Natura 2000.
L’istituzione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 ricade sotto la responsabilità delle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Ai sensi della direttiva Habitat (articolo 6, paragrafo 1): “Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti”.
Gli Stati membri devono stabilire le necessarie misure di conservazione per tutte le zone speciali di conservazione (ZSC) e questo regime di conservazione generale si applica a tutti i tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e alle specie di cui all’allegato II presenti nei siti, salvo per quelli individuati come non significativi nel formulario standard Natura 2000.
La Commissione ha fornito indicazioni sulla definizione di misure di conservazione per i siti Natura 2000 e pubblicato una analisi delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, e della loro attuazione pratica in diversi Stati membri.
È disponibile una raccolta delle principali sentenze della Corte di giustizia europea in merito all’articolo 6 della direttiva Habitat, anche sull’obbligo di prendere le necessarie misure di conservazione nei siti Natura 2000.
Le misure di conservazione sono gli interventi pratici da attuare affinché un sito consegua i propri obiettivi di conservazione e devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie presenti nel sito. Quando si stabiliscono le misure di conservazione, occorre tenere conto anche dei contesti economici, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Questo principio è contenuto nella direttiva Habitat (articolo 2).
Al fine di individuare le misure di conservazione necessarie, è fondamentale disporre di una solida base di informazioni circa le condizioni attuali del sito, lo stato di conservazione, le minacce, le pressioni e le esigenze delle specie e dei tipi di habitat presenti, così come il contesto socioeconomico generale (utilizzi esistenti e proprietà dei terreni, interessi delle parti coinvolte, attività economiche in corso e così via).
Anche le misure di conservazione, come gli obiettivi, sono generalmente specifiche per ciascun sito e devono essere stabilite su base individuale. Questo perché ogni sito Natura 2000 presenta un insieme unico di condizioni biotiche, abiotiche e socioeconomiche, che possono variare in misura considerevole da un sito all’altro, anche nel caso in cui ospitino gli stessi habitat e specie.
Dal momento della scelta di un sito quale sito di importanza comunitaria (SIC), gli Stati membri hanno fino a sei anni di tempo per istituire le misure di conservazione necessarie e designare il sito come zona speciale di conservazione (ZSC). Il periodo di sei anni dovrebbe essere impiegato non solo per raccogliere tutte le informazioni necessarie sul sito, ma anche per informare, discutere e negoziare con tutti i gruppi di interesse le misure più adatte da attuare per conseguire gli obiettivi di conservazione fissati per il sito.
Le direttive sulla natura non prescrivono in che modo bisognerebbe procedere, poiché spetta a ogni Stato membro decidere la forma e le modalità di attuazione delle relative disposizioni.
La Commissione ha fornito indicazioni sulla definizione delle misure di conservazione per i siti Natura 2000.
Come affermato in precedenza, occorre deciderlo caso per caso, in funzione del contesto ecologico e socioeconomico dei siti. Le misure di conservazione possono variare tra:
In alcuni casi, si possono considerare misure di conservazione anche il non intervento e la tutela rigorosa, in particolare per habitat e specie che sono molto vulnerabili nei confronti di qualsiasi genere di intervento umano e la cui sopravvivenza richiede aree rifugio rigidamente tutelate.
La Commissione ha pubblicato un’analisi degli approcci all’istituzione di misure di conservazione in diversi Stati membri e un gran numero di esempi di diverse misure di conservazione attuate in svariate circostanze socioeconomiche in tutta l’UE.
Nei siti Natura 2000 possono essere necessari diversi tipi di misure, tra cui attività di ripristino che richiedono l’attuazione di interventi in determinati momenti specifici, come lavori di ripristino dell’idrologia di una zona umida, il reimpianto di alcune specie, reintroduzioni o ripopolamenti, installazioni o infrastrutture necessarie, e così via. Può darsi che occorra anche effettuare interventi periodici nel sito per mantenere o migliorare lo stato di conservazione di alcuni habitat o della popolazione di determinate specie. Questo tipo di interventi può comprendere, ad esempio, sfalcio e pascolo, rimozione periodica della boscaglia, gestione dei regimi idrologici di zone umide, ecc. Inoltre, possono essere necessarie attività di sorveglianza, vigilanza e guardianato per garantire una tutela adeguata di alcune aree.
La preparazione delle misure necessarie richiede un’attenta pianificazione e l’elaborazione di piani dettagliati e specifiche tecniche per assicurarne la corretta attuazione. Di solito le misure di conservazione pianificate prevedono interventi di monitoraggio, in quanto è necessario valutare i risultati ottenuti e darvi seguito, al fine di verificare l’efficacia delle misure e apportare, se del caso, i necessari adeguamenti.
Infine, l’attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 spesso ottiene i risultati migliori se è accompagnata da adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione che vive nella zona, in particolare i principali soggetti o gruppi interessati dagli interventi o coinvolti nella loro attuazione. L’attività di sensibilizzazione è particolarmente utile quando i siti sono aperti all’accesso e all’utilizzo da parte di terzi, ossia persone che non sono proprietari o affittuari di terreni, né autorità pubbliche. La promozione della consapevolezza e della comprensione tra gli utilizzatori di queste aree può essere uno dei più importanti approcci di gestione.
Per favorire una gestione chiara e trasparente dei siti, la Commissione europea incoraggia vivamente gli Stati membri a elaborare piani di gestione Natura 2000, in stretta collaborazione con le parti interessate locali. L’elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 rientra nelle responsabilità delle autorità competenti per Natura 2000. Un piano di gestione rappresenta una cornice solida ed efficiente per l’attuazione e il follow-up delle misure di conservazione.
Benché non siano obbligatori ai sensi della direttiva Habitat, i piani di gestione Natura 2000 sono strumenti molto utili, in quanto:
I piani di gestione Natura 2000 possono essere elaborati specificamente per il sito oppure integrati in altri piani di sviluppo, purché vi siano chiaramente inclusi gli obiettivi di conservazione di Natura 2000.
Nel sito web della Commissione europea2 e in molti paesi sono disponibili orientamenti indicazioni per la preparazione di piani di gestione Natura 2000, per la formulazione di misure di conservazione e per la conduzione del processo di pianificazione della gestione dei siti Natura 2000.
Può anche essere disponibile il sostegno finanziario dei fondi strutturali dell’UE (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del programma LIFE per la stesura, l’aggiornamento e l’attuazione dei piani di gestione per i siti Natura 2000.
In passato, questi fondi europei sono stati ampiamente utilizzati per la preparazione dei piani di gestione Natura 2000: ad esempio il FEASR è stato impiegato in Francia, in Italia, in Spagna, in Portogallo e in alcuni Länder della Germania; il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in Grecia, in Polonia, in Ungheria e in Italia; il Fondo di coesione in Lituania; e i finanziamenti LIFE a Cipro, in Ungheria, in Lituania e in molti altri paesi. Questi fondi continueranno ad essere utilizzati in futuro per la revisione e l’aggiornamento dei piani di gestione, a seconda dei programmi di attuazione nazionali.
Le esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie comprendono tutte le necessità ecologiche, tra cui i fattori abiotici e biotici che sono ritenuti indispensabili per garantire la conservazione dei tipi di habitat (vale a dire, la struttura specifica dell’habitat e le funzioni necessarie per il suo mantenimento a lungo termine, le sue specie tipiche ecc.) e delle specie presenti nel sito, incluse le loro relazioni con l’ambiente fisico (aria, acqua, suolo, vegetazione e così via).
Tali esigenze si fondano su conoscenze scientifiche e dovrebbero essere definite caso per caso, il che significa che possono variare non solo a seconda della specie o del tipo di habitat all’interno di un sito, ma anche per le stesse specie o tipi di habitat da un sito all’altro. Inoltre, non dipendono da considerazioni di natura socioeconomica.
Le fonti nazionali e regionali disponibili possono essere consultate per raccogliere informazioni rilevanti e dettagliate sulle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di importanza UE per supportarne la gestione. La Commissione ha pubblicato anche orientamenti per la gestione di alcuni habitat e specie, che forniscono informazioni pertinenti a questo proposito.
Normalmente no; per quanto concerne l’ottemperanza alle disposizioni delle direttive Uccelli e Habitat, solo le specie e i tipi di habitat protetti da queste due direttive e presenti nel sito Natura 2000 impongono l’istituzione di misure di conservazione. Tuttavia, può essere necessario tutelare anche specie che non sono protette in quanto tali nel quadro della direttiva Habitat, ma che sono tipiche di un tipo di habitat compreso nell’allegato I o necessarie per la conservazione di una specie di importanza comunitaria (ad esempio la protezione dei formicai per gli uccelli). Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di fornire informazioni in proposito.
Inoltre, la gestione dei siti può tenere conto anche di altre specie e habitat che non sono protette ai sensi delle direttive UE sulla natura. Gli Stati membri e, a dire il vero, anche i singoli proprietari e gestori, sono completamente liberi di elaborare obiettivi e/o misure di conservazione anche per le specie e gli habitat non contemplati dalle due direttive, ad esempio per gli habitat e le specie protetti o minacciati a livello nazionale o regionale.
La procedura di istituzione delle misure di conservazione necessarie per ciascun sito Natura 2000 non è una disposizione facoltativa, bensì è vincolante per tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per ciascun sito Natura 2000 devono essere istituite e attuate le misure di conservazione che siano ritenute necessarie (CGUE, causa C-508/04).
Tuttavia, è utile distinguere le misure ritenute necessarie per la conservazione e il ripristino delle specie e dei tipi di habitat presenti nel sito dalle misure considerate auspicabili e che “sarebbe bene attuare se esistono i mezzi e le opportunità in tal senso”. Queste ultime idealmente si possono identificare nell’ambito del piano di gestione Natura 2000 quali misure di migliori pratiche finalizzate a migliorare il livello generale di biodiversità nel sito, pur non essendo comprese tra i requisiti obbligatori per il sito.
L’attuazione di misure di conservazione non comporta sempre la gestione attiva o interventi di ripristino, come la rimozione di specie esotiche invasive o la diversificazione della struttura anagrafica dei popolamenti forestali, ma può comprendere anche misure protettive, come evitare di disturbare una specie durante il periodo di riproduzione.
È disponibile una raccolta delle principali sentenze della Corte di giustizia europea in merito all’articolo 6 della direttiva Habitat, anche sull’obbligo di prendere le necessarie misure di conservazione nei siti Natura 2000.
Le misure di conservazione dovrebbero essere descritte in modo sufficientemente dettagliato al fine di garantirne l’attuazione efficace, fornendo la loro ubicazione e una descrizione dei mezzi e degli strumenti necessari per la loro attuazione, nonché informazioni sui ruoli e sulle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti. Il linguaggio utilizzato per descrivere le misure di conservazione dovrebbe essere chiaro, al fine di renderle ampiamente comprensibili.
È opportuno riesaminare e adattare le misure di conservazione ove richiesto, ad esempio sulla base dei risultati effettivi delle misure già attuate. È altresì importante indicare una stima dei costi e i fondi disponibili e fissare un calendario per l’esame delle misure di conservazione adottate, in termini della loro effettiva attuazione e della loro idoneità a conseguire gli obiettivi di conservazione.
La decisione in merito a quali misure di conservazione sono necessarie rientra nelle responsabilità delle autorità competenti di ciascun paese. Le direttive sulla natura non prescrivono il tipo di misure di conservazione che dovrebbero essere attuate, a parte precisare che devono corrispondere ai requisiti ecologici delle specie e dei tipi di habitat presenti in un sito. Ciascuno Stato membro è libero di elaborare e attuare il tipo di misure che ritiene più appropriato ed efficace per i propri siti Natura 2000.
In ogni caso, la Commissione raccomanda caldamente che, oltre ad assicurarsi che le misure di conservazione si basino su solide conoscenze, i gestori o i proprietari dei terreni, nonché eventuali altre parti interessate – che si tratti di rappresentanti di comunità locali o di ONG impegnate sul fronte della conservazione – siano coinvolti attivamente nel processo di individuazione delle misure di conservazione necessarie e dell’elaborazione dei piani di gestione Natura 2000.
In particolare, è consigliabile che i proprietari e i gestori dei terreni vengano coinvolti fin dall’inizio nello sviluppo delle misure di conservazione specifiche per un determinato sito. Grazie alla loro partecipazione alle attività di pianificazione e preparazione delle misure di conservazione per un sito Natura 2000, è possibile avvalersi delle loro conoscenze ed esperienze, creando anche un’eccellente opportunità per coinvolgerli attivamente nell’attuazione delle misure. L’attuale buona pratica comporta il contributo attivo di tutte le parti interessate pertinenti, ad esempio mediante l’istituzione di gruppi direttivi o comitati.
Una buona comunicazione già dalla fase iniziale aiuterà a trovare compromessi e a creare sinergie tra quanto è già stato realizzato e ciò che può essere migliorato, con il probabile risultato di un processo più rapido ed economico. Inoltre, aumenteranno sensibilmente le probabilità di successo, in quanto le diverse parti interessate saranno incoraggiate e abilitate a partecipare più attivamente e a impegnarsi nella gestione del loro sito Natura 2000.
Una volta istituite, le misure di conservazione dovrebbero anche essere comunicate al pubblico (ad esempio sui siti web, nella stampa locale, nei registri ufficiali delle autorità locali).
Può accadere che una determinata misura di conservazione produca benefici per una specie o un habitat ma possa avere effetti negativi nei confronti di altre. A titolo di esempio, la decisione di eliminare una specie invasiva potrebbe comportare l’eliminazione di un habitat per determinati uccelli. I piccoli compromessi sono frequenti, ma la definizione di obiettivi di conservazione ben ponderati aiuterà a prendere la decisione giusta. È importante farvi riferimento nell’individuare le priorità specifiche del sito per le misure di conservazione e valutare quali saranno i probabili effetti positivi e negativi delle misure previste per queste priorità.
I compromessi possono spesso essere evitati o ridotti al minimo grazie a una tempistica ben studiata delle misure, indirizzandole in determinate parti del sito o addirittura compensando un impatto in una parte del sito con misure di conservazione per lo stesso habitat o per la stessa specie in un’altra parte del sito stesso.
Le misure di conservazione devono corrispondere agli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito e sono solitamente specifiche per quel determinato sito. Tuttavia, per siti Natura 2000 diversi che presentano caratteristiche e obiettivi simili può essere necessario adottare misure analoghe. In questi casi, le misure di conservazione possono anche essere applicate congiuntamente (ad esempio, un piano di gestione Natura 2000 può comprendere svariati siti che necessitano di misure analoghe).
Spetta alle autorità competenti decidere quale sia il modo migliore per attuare le necessarie misure di conservazione individuate per i propri siti Natura 2000. La direttiva si limita a stabilire che i provvedimenti possono comprendere opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali. La scelta tra le varie misure è lasciata agli Stati membri, in ottemperanza al principio di sussidiarietà.
Tuttavia, gli Stati membri devono scegliere almeno una delle tre categorie di misure che seguono e garantire che consentano di realizzare gli obiettivi di conservazione:
Non esiste un ordine gerarchico tra le tre categorie di misure. Quindi, per un determinato sito Natura 2000 gli Stati membri possono scegliere se utilizzare una sola categoria di misure (ad esempio solo misure contrattuali), o una combinazione di categorie (ad esempio una combinazione di misure regolamentari e contrattuali). Le sole condizioni vincolanti consistono nel fatto che le misure siano idonee ad evitare qualsiasi degrado degli habitat o perturbazione significativa delle specie per cui una zona è stata designata (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva Habitat); le misure devono inoltre rispondere alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nel sito (ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva Habitat). Tali esigenze ecologiche possono spaziare dalla semplice protezione dal degrado al ripristino attivo di strutture e funzioni ecosistemiche soddisfacenti, a seconda del grado effettivo di conservazione delle specie e degli habitat interessati.
Le misure proattive di conservazione o ripristino possono essere attuate mediante accordi contrattuali con i proprietari e i gestori dei terreni, ivi compresi accordi sulla copertura dei costi delle misure non obbligatorie. I costi supplementari dovrebbero essere coperti per quanto possibile da sovvenzioni adeguate e il mancato guadagno a causa dell’imposizione di restrizioni all’uso dovrebbe essere compensato. Il grado di compensazione dipende dalla natura delle restrizioni imposte e dalla perdita effettiva, nonché dalle condizioni locali.
Le indennità Natura 2000, così come le misure agro- e silvo-ambientali nel quadro della politica di sviluppo rurale, rappresentano un buon esempio di come concludere contratti e accordi con i proprietari dei terreni sulla gestione del territorio al fine di garantire la conservazione degli habitat e delle specie. Mentre le misure relative a Natura 2000 possono coprire i costi supplementari e il mancato guadagno derivante dagli obblighi previsti da Natura 2000, le misure agro- e silvo-ambientali possono coprire gli impegni aggiuntivi che esulano da tali obblighi.
I proprietari dei terreni e i gestori locali svolgono un ruolo chiave nell’attuazione di Natura 2000, poiché conoscono il loro territorio e vantano una profonda esperienza nell’attuazione di misure pratiche sul campo. Sono quindi dei partner fondamentali per lo sviluppo e l’attuazione positiva del progetto Natura 2000.
Natura 2000 riconosce che le popolazioni sono parte integrante della natura e che i partenariati sono strumenti essenziali per conseguire gli obiettivi di conservazione. Ciascuno ha un ruolo da svolgere affinché Natura 2000 sia un successo: autorità pubbliche, proprietari e utilizzatori privati, promotori del territorio, ONG impegnate sul fronte della conservazione, esperti scientifici, comunità locali o cittadini in generale.
Sul piano pratico è opportuno anche creare partenariati e coinvolgere le persone. Molti siti appartenenti alla rete Natura 2000 sono già utilizzati attivamente da molto tempo, il che li rende parte integrante delle zone rurali in senso lato. Numerose aree sono preziose dal punto di vista naturalistico proprio per via del modo in cui sono state gestite fino ad oggi; è perciò importante garantire che tali attività vengano mantenute anche in futuro.
In tal modo, la direttiva Habitat sostiene il principio dello sviluppo sostenibile e della gestione integrata. Il suo intento non è escludere le attività socioeconomiche dai siti Natura 2000, quanto piuttosto assicurare che si svolgano con modalità tali da salvaguardare e tutelare le specie e gli habitat preziosi presenti, mantenendo al contempo il livello globale di salute degli ecosistemi naturali.
Tuttavia, occorre anche tenere presente che alcune foreste inserite nella rete Natura 2000 sono state forgiate da processi naturali, con un’influenza umana molto scarsa o nulla; la loro gestione dovrebbe perciò mirare a conservare il loro elevato grado di naturalezza.
La direttiva Habitat definisce la cornice per gli interventi e stabilisce gli obiettivi generali da conseguire, lasciando tuttavia a ciascuno Stato membro la decisione su come gestire al meglio i singoli siti Natura 2000, di concerto con le parti interessate a livello locale. L’attenzione è posta in particolare sulla ricerca di soluzioni locali a problemi di gestione locali, lavorando contemporaneamente per raggiungere l’obiettivo generale condiviso di mantenere o ripristinare i tipi di habitat e le specie di interesse comunitario ad uno stato di conservazione soddisfacente.
L’attuazione di Natura 2000 dovrebbe comprendere lo sviluppo di capacità locali per la gestione delle aree Natura 2000. Si raccomanda fortemente che le autorità competenti a livello nazionale o regionale forniscano servizi di consulenza accessibili a tutte le parti coinvolte nell’attuazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione di Natura 2000. Alcuni Stati membri forniscono già servizi di questo tipo.
La pianificazione partecipativa prevede anche la diffusione a tutte le parti interessate di informazioni rilevanti, consentendo azioni interdisciplinari e tecnicamente ben fondate. La percezione si basa sulla quantità e sulla qualità delle informazioni disponibili. Sarà pertanto necessario identificare i gruppi di destinatari delle informazioni ed elaborare una pianificazione ad hoc delle informazioni, prevedendo l’uso di diversi strumenti e materiali che siano adeguati per ciascun gruppo. È importante valutare la comprensione degli obiettivi e delle misure di conservazione di Natura 2000 ed eliminare ogni possibile equivoco.
Il processo biogeografico Natura 2000 è stato istituito con l’obiettivo di favorire lo scambio di informazioni e migliori pratiche sulla gestione di Natura 2000 e promuovere la cooperazione tra tutti gli Stati membri e le regioni. Sono disponibili risorse finanziarie provenienti da fondi dell’UE per incrementare la capacità di attuare misure di conservazione adeguate che coinvolgano le principali parti interessate locali, come agricoltori e proprietari di foreste, in particolare a titolo del FEASR, ma anche di LIFE e di altri programmi di finanziamento.
La direttiva Habitat (articolo 6, paragrafo 2) impone agli Stati membri di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali, nonché qualsiasi perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate. La direttiva Uccelli (articolo 4, paragrafo 4) richiede di prevenire in generale il deterioramento degli habitat delle specie di uccelli.
In tale contesto, per uno Stato membro “adottare le opportune misure” significa prendere i necessari provvedimenti giuridici e/o contrattuali per assicurarsi che sia evitato il degrado degli habitat naturali e la perturbazione significativa delle specie per cui il sito è stato designato.
I proprietari/gestori/utilizzatori dei terreni dovranno ovviamente rispettare tutte le disposizioni legalmente vincolanti adottate a questo proposito a livello nazionale, regionale o locale (ad esempio le procedure di autorizzazione). Uno Stato membro che adotti esclusivamente misure contrattuali si assume la responsabilità di assicurarsi che tali misure non solo siano “opportune” nel senso dell’articolo 6, paragrafo 2, ma che siano anche effettivamente attuate in modo da poter escludere il degrado degli habitat naturali e qualsiasi perturbazione significativa delle specie.
In pratica, questo significa che i proprietari/gestori/utilizzatori di terreni nell’ambito di Natura 2000 devono evitare qualsiasi azione che possa avere un impatto negativo sulla struttura ecologica e sulle funzioni degli habitat protetti o sulla loro idoneità ad ospitare le specie protette (ad esempio come luoghi di alimentazione, riposo o riproduzione). Significa inoltre che occorre evitare qualsiasi azione che possa causare una perturbazione significativa delle specie protette, in particolare durante i periodi di riproduzione, riposo o alimentazione.
Il fatto che una particolare attività possa effettivamente causare o meno il degrado di un sito dipende anche dalle condizioni ecologiche generali del sito e dal grado di conservazione delle specie e dei tipi di habitat in esso presenti. Se è probabile che ne risentano negativamente, occorrerà adottare misure preventive. In caso di dubbio sugli effetti di una particolare misura si dovrebbe impiegare un approccio precauzionale.
Si raccomanda pertanto di effettuare sempre un’analisi caso per caso. Nell’elaborazione dei piani di gestione forestale possono essere incluse misure adeguate, regolamenti o limitazioni tali da garantire che le attività in corso si svolgano in modo da prevenire qualsiasi perturbazione alle specie o il degrado degli habitat di importanza unionale.
Occorre considerare anche gli effetti indiretti. Possono rendersi necessarie misure preventive intese ad evitare il deterioramento provocato da fattori o rischi esterni, quali incendi forestali, inquinamento idrico a monte, ecc., che possono esercitare un impatto sul sito Natura 2000 pur verificandosi al di fuori dello stesso.
È disponibile una raccolta delle principali sentenze della Corte di giustizia europea relative all’articolo 6 della direttiva Habitat, anche sull’obbligo di prendere le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e perturbazioni significative delle specie per cui un sito è stato designato.
Sì. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva Habitat, occorre evitare qualsiasi degrado degli habitat e qualsiasi perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate. Ciò vale anche per le attività che esistevano già prima che un determinato sito venisse inserito nella rete Natura 2000. Se un’attività di questo genere esistente in un sito Natura 2000 provoca il degrado di habitat naturali o la perturbazione delle specie per cui il sito è stato designato, devono essere adottate le opportune misure per arrestare il degrado a norma dell’articolo 6, paragrafo 2 o misure di conservazione proattive istituite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva Habitat. Al fine di eliminare l’impatto negativo può essere necessario, a seconda dei casi, sospendere l’attività o adottare misure di attenuazione. È possibile prevedere degli incentivi economici o una compensazione, qualora gli sforzi imposti ai proprietari delle foreste vadano al di là della normale pratica di gestione forestale sostenibile.
A titolo di esempio, può accadere che la presenza di alcune specie di uccelli che nidificano nell’area imponga una variazione della tempistica o una limitazione di determinate attività al fine di evitare la perturbazione delle specie durante periodi sensibili o in aree particolarmente sensibili onde evitare il degrado di specifici habitat o caratteristiche naturali presenti nel sito.
Per contro, gli eventuali contributi positivi delle attività esistenti dovrebbero essere rafforzati o ottimizzati, in modo da massimizzare il potenziale contributo della gestione corrente al conseguimento degli obiettivi di conservazione.
Gli Stati membri hanno la responsabilità di adottare le opportune misure per evitare il degrado dei tipi di habitat e qualsiasi perturbazione significativa delle specie nei siti Natura 2000, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva Habitat. Secondo la recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, gli Stati membri sono tenuti a istituire un regime giuridico specifico, coerente e completo, in grado di assicurare un’efficace protezione dei siti interessati. Pertanto, può darsi che misure puramente amministrative o volontarie non siano adeguate allo scopo.
Le autorità competenti a livello nazionale o regionale hanno inoltre la responsabilità di verificare che le misure atte ad evitare il degrado e la perturbazione significativa siano adeguatamente applicate. Il parametro di riferimento per la valutazione di un degrado o di una perturbazione è costituito dal grado di conservazione degli habitat e delle specie al momento in cui un sito viene proposto come sito di importanza comunitaria. Il sito deve essere valutato a fronte delle condizioni iniziali descritte nel formulario standard Natura 2000. Se necessario, gli Stati membri possono informare la Commissione europea dell’esigenza di aggiornare il formulario standard di un sito per determinati motivi (ad esempio l’acquisizione di maggiori conoscenze scientifiche o sviluppi naturali). Se la Commissione accetta, la situazione descritta dal formulario standard aggiornato diviene il nuovo parametro di riferimento per la valutazione di qualsiasi eventuale degrado o perturbazione. In caso di degrado, sarà necessario procedere al ripristino.
È disponibile una raccolta delle principali sentenze della Corte di giustizia europea relative all’articolo 6 della direttiva Habitat, anche sull’obbligo di prendere le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e perturbazioni significative delle specie per cui un sito è stato designato.
Benché la direttiva Habitat non contenga una definizione di “piano” o “progetto”, la giurisprudenza ha dimostrato che questi termini necessitano di un’interpretazione ampia, in quanto l’unico fattore determinante per l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 33 della direttiva Habitat è dato dal fatto che i piani o progetti abbiano o meno la probabilità di esercitare un’incidenza significativa su un sito. Nel caso di un progetto, la definizione utilizzata nella direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale viene ora applicata anche alla direttiva Habitat, per cui un progetto equivale alla realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio.
Nella causa Waddenzee (C-127/02) la Corte ha ulteriormente chiarito che le attività praticate periodicamente da molti anni nel sito interessato, ma per le quali viene rilasciata ogni anno una licenza per un periodo limitato che implica ogni volta una nuova valutazione della possibilità di esercitarle e del sito nel quale possono essere esercitate, devono essere considerate, al momento di ciascuna domanda, come un piano o un progetto distinto ai sensi della direttiva Habitat.
La Corte di giustizia europea ha inoltre stabilito che i progetti comprendono:
e che:
Anche il termine “piano” ha un significato potenzialmente molto ampio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3. Rimandando per analogia alla direttiva 2001/42/CE (VAS), l’articolo 2, lettera a) di tale direttiva definisce piani e programmi come segue:
per «piani e programmi» s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
La necessità di un’opportuna valutazione di un piano dovrebbe pertanto essere presa in considerazione in funzione della natura, dello scopo e del contenuto del piano e non semplicemente sulla base del fatto che venga definito “piano”. Esempi di piani suscettibili di avere incidenze significative su un sito sono i piani di utilizzo del territorio e di gestione forestale che riguardano siti Natura 2000, ecc.
È auspicabile che questi piani tengano in considerazione e integrino pienamente gli obiettivi di conservazione di Natura 2000, al fine di evitare eventuali incidenze significative sui siti. In ogni caso, l’improbabilità di effetti negativi significativi deve essere verificata sulla base di argomenti oggettivi (screening del piano) e debitamente documentata. Se questa condizione è soddisfatta, non occorre sottoporre il piano a un’opportuna valutazione completa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva Habitat.
È utile ricordare che i piani o i progetti che sono direttamente connessi o necessari alla gestione della conservazione di un sito Natura 2000 (ossia piani di gestione Natura 2000) non sono soggetti alla procedura di autorizzazione della direttiva Habitat. In generale, si presuppone che gli effetti di tali misure sul sito Natura 2000 siano stati pienamente considerati nel processo di pianificazione gestionale di Natura 2000 e che pertanto non sia necessario ripetere tale valutazione. Tuttavia, se un piano o progetto contiene anche una componente non legata alla conservazione può comunque richiedere un’opportuna valutazione (C-241/08) quando non si possono escludere probabili effetti significativi sul sito.
È disponibile una raccolta delle principali sentenze della Corte di giustizia europea relative all’articolo 6 della direttiva Habitat, anche sull’osservanza della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
3 V. la guida sulle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat all’indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
I piani o i progetti suscettibili di avere un impatto significativo su un sito Natura 2000 non vengono respinti automaticamente. Tuttavia, devono essere sottoposti a una valutazione, articolata in varie fasi, delle loro implicazioni per il sito, tenendo conto dei suoi obiettivi di conservazione.
Le fasi sono le seguenti.
Tali misure di attenuazione devono essere direttamente collegate ai probabili impatti che sono stati identificati nell’opportuna valutazione e si possono definire soltanto dopo che tali impatti sono stati analizzati e descritti in modo esaustivo nella valutazione. L’identificazione delle misure di attenuazione, così come la stessa valutazione di impatto, devono basarsi su una corretta comprensione delle specie e degli habitat interessati. Le misure di attenuazione possono, ad esempio, comportare un cambiamento o una limitazione delle date e delle tempistiche di attuazione di alcune attività (ad esempio possono richiedere che si evitino determinate operazioni durante il periodo di riproduzione di una data specie). Se le misure di attenuazione riescono a eliminare o evitare con successo gli effetti negativi identificati, il progetto può essere approvato. In caso contrario, dovrà essere respinto.
Si veda il diagramma di flusso sulla procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
In effetti queste due disposizioni sono “due facce della stessa medaglia”. Il paragrafo 2 e il paragrafo 3 dell’articolo 6 sono entrambi intesi ad impedire eventuali effetti negativi significativi sui siti Natura 2000. Nel caso dell’articolo 6, paragrafo 2, è previsto l’obbligo di adottare opportune misure per evitare il degrado o perturbazioni significative. L’articolo 6, paragrafo 3, più in particolare, si concentra sui nuovi piani o progetti che potrebbero “pregiudicare l’integrità di un sito”. A differenza dell’articolo 6, paragrafo 2, che non prevede alcuna deroga, l’articolo 6, paragrafo 4 prevede un regime di deroghe che rende possibili piani e progetti con effetti negativi in circostanze rigorosamente limitate (mancanza di soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, ecc.). Quindi, i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 hanno obiettivi sostanzialmente simili.
Di conseguenza, quando un piano o progetto è stato autorizzato in modo non conforme all’articolo 6, paragrafo 3, può essere rilevata anche una violazione del paragrafo 2, ad esempio nel caso in cui si siano accertati il degrado di un habitat o la perturbazione di una specie per i quali è stata designata la zona in questione (cause C-304/05, C-388/05 e C-404/09). Tutti i piani e progetti autorizzati ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, sono conformi anche all’articolo 6, paragrafo 2.
È disponibile una raccolta delle principali sentenze della Corte di giustizia europea relative all’articolo 6 della direttiva Habitat, anche sulla conformità all’articolo 6, paragrafi 2 e 3.
L’espressione “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico” si riferisce a situazioni nelle quali il piano o progetto previsto si dimostra indispensabile. Il termine “imperativo” indica il carattere essenziale e non soltanto auspicabile del piano o progetto e trasmette anche un senso di urgenza, lasciando intendere che il piano o progetto deve essere attuato al più presto, nell’interesse del pubblico.
L’espressione “di rilevante interesse pubblico” implica che solo l’interesse pubblico, a prescindere dal fatto che sia promosso da organismi pubblici o privati, può essere soppesato rispetto agli obiettivi di conservazione della direttiva. L’interesse pubblico deve essere anche rilevante, vale a dire che il piano o progetto deve essere di importanza sufficiente per essere ponderato in rapporto all’obiettivo generale di conservazione delle direttive Habitat e Uccelli.
Nel caso di un piano o progetto che incide negativamente sull’integrità di un sito Natura 2000 che ospita tipi di habitat e/o specie cosiddetti “prioritari” di importanza europea, le condizioni per i motivi di rilevante interesse pubblico sono più rigorose. Si possono giustificare solo se i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico riguardano la salute umana e la sicurezza, o presentano conseguenze positive di primaria importanza o sono riconducibili ad altri motivi imperativi sui quali la Commissione ha espresso un parere positivo prima di concedere l’approvazione al piano o progetto.
Secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 3, l’opportuna valutazione non è richiesta soltanto per le attività all’interno di un sito Natura 2000, ma anche per “qualsiasi piano o progetto (...) che possa avere incidenze significative su tale sito”.
La procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, si applica pertanto a tutti i piani o progetti, siano essi situati all’interno o al di fuori di un sito Natura 2000 (ad esempio drenaggio a monte del sito).
L’opportuna valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat presenta molte analogie con le altre valutazioni di impatto ambientale a norma delle direttive VIA o VAS. Spesso le due valutazioni sono effettuate congiuntamente nell’ambito di una procedura integrata e prevedono fasi analoghe (screening, valutazione, consultazione pubblica, iter decisionale). Tuttavia, esistono anche numerose distinzioni importanti.
Ognuna ha uno scopo diverso e la valutazione dell’incidenza avviene secondo prospettive diverse. Nel caso di VAS/VIA, la valutazione considera l’incidenza esercitata sulla fauna e sulla flora in generale, mentre l’opportuna valutazione si concentra esplicitamente sulle specie protette e sui tipi di habitat di importanza unionale all’interno di Natura 2000. Una VAS o una VIA quindi non può sostituire un’opportuna valutazione e nessuna delle due procedure ha più rilevanza dell’altra.
Anche il risultato di ciascuna procedura di valutazione è differente. Nel caso della VIA o della VAS, le autorità e i proponenti devono semplicemente tenere conto dell’incidenza, mentre nel caso dell’opportuna valutazione, l’esito dell’esame è legalmente vincolante per l’autorità competente. Quindi, se l’opportuna valutazione ha accertato che si verificherà un’incidenza negativa, o se non si può escludere la possibilità di una simile incidenza sull’integrità del sito Natura 2000, l’autorità competente non può approvare il piano o progetto così com’è.
Inoltre, la procedura di autorizzazione Natura 2000 non è limitata a determinati tipi di piani o progetti, ma si applica a qualsiasi piano o progetto suscettibile di esercitare un effetto significativo su un sito Natura 2000.
Non sempre. Dipende molto dal tipo di misura e dalla zona specifica in cui le misure vengono attuate. Alcune misure di conservazione non comportano costi o riduzioni del reddito, o possono essere facilmente assorbite nelle attività di gestione quotidiana senza costi aggiuntivi o mancato guadagno (ad esempio, la modifica delle specie che compongono i popolamenti forestali, laddove tale composizione non sia economicamente ed ecologicamente sostenibile, effettuata introducendo specie arboree produttive che corrispondono alla vegetazione naturale, o semplicemente la prosecuzione delle pratiche di gestione forestale esistenti che si sono dimostrate favorevoli al raggiungimento o al mantenimento di un livello di conservazione soddisfacente delle specie e dei tipi di habitat presenti in un sito).
Alcune misure di conservazione possono addirittura comportare benefici economici nel breve e nel lungo periodo (ad esempio, la creazione di condizioni di caccia migliori per le specie cacciabili, la riduzione dei danni provocati dalla selvaggina, le migliori possibilità di pesca sportiva grazie ad una silvicoltura più rispettosa dei fiumi, il maggiore interesse turistico, metodi di silvicoltura più compatibili con l’ambiente e meno costosi, migliori condizioni del suolo, ecc.).
Tuttavia, molte misure di conservazione comportano inevitabilmente dei costi perché richiedono l’impiego di manodopera aggiuntiva, nuovi investimenti in nuove infrastrutture o attrezzature, o perché riducono le opportunità commerciali a disposizione del proprietario. Queste misure devono essere esaminate caso per caso.
La Commissione raccomanda caldamente che i piani di gestione relativi a Natura 2000 forniscano anche una stima dei costi per l’attuazione di ciascuna delle misure di conservazione che sono state identificate per il sito in questione e prendano in esame anche tutte le possibili fonti di finanziamento pubbliche e private a livello locale, nazionale e dell’UE. Inoltre, bisognerebbe esaminare la possibilità di ricorrere a meccanismi di autofinanziamento innovativi (ad esempio, la vendita di prodotti Natura 2000, il turismo ecologico, pagamenti per preservare la qualità dell’acqua, ecc.; v. gli esempi forniti in risposta alla domanda 45).
La gestione efficace e il ripristino dei siti della rete Natura 2000 nell’intera UE-28 richiede consistenti investimenti finanziari. Nel 2007, la Commissione ha stimato che l’UE-27 necessitava ogni anno di circa 5,8 miliardi di EUR per la gestione e il ripristino dei siti nella rete. Tuttavia, i vari strumenti dell’UE finora sono stati utilizzati in misura notevolmente inferiore alle esigenze finanziarie di Natura 2000 come indicate dagli Stati membri, coprendole soltanto per il 20%4.
In ogni caso, questi costi sono ampiamente compensati dai molteplici vantaggi socioeconomici forniti dalle aree incluse nella rete. Oltre a svolgere un ruolo cruciale nella tutela della biodiversità europea, i siti Natura 2000 offrono un’ampia gamma di vantaggi ecosistemici e di servizi alla società. Secondo alcuni recenti studi della Commissione, i benefici che derivano dalle aree designate come siti Natura 2000 sono stimati tra 200 e 300 miliardi di EUR l’anno.
Benché queste cifre forniscano solo una prima stima, i risultati preliminari dimostrano già che i vantaggi economici per la società derivanti dalla rete Natura 2000 sono sicuramente superiori ai costi connessi alla gestione e alla protezione di questa importante risorsa, che rappresentano solo una frazione dei suoi potenziali benefici.
Naturalmente, l’esatto rapporto costi/benefici dipende da una serie di fattori, tra cui l’ubicazione dei siti e l’utilizzo del relativo suolo, ma tutti i dati finora rilevati indicano che una rete Natura 2000 ben gestita sarà in grado di fornire benefici di gran lunga superiori ai costi sostenuti per il suo mantenimento.
Natura 2000 si sta già rivelando un importante motore per numerose economie locali, attraendo turisti che le sostengono con le loro spese. Secondo le stime, la spesa dei visitatori dei siti Natura 2000 è compresa tra 50 e 85 miliardi di EUR l’anno (nel 2006). Tenendo conto unicamente della spesa dei visitatori che hanno familiarità con la designazione Natura 2000 (rispetto alle zone naturali in generale), questo importo era compreso tra 9 e 20 miliardi di EUR l’anno nel 2006, generato da circa 350 milioni di giorni/visitatore.
La spesa complessiva delle attività turistiche e ricreative consente di creare un numero di posti di lavoro in regime di tempo pieno (FTE, Full Time Employment) compreso tra 4,5 e 8 milioni. I benefici generati dai visitatori che conoscono Natura 2000 sosterrebbero la creazione di un numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno compreso tra 800 000 e 2 milioni su un totale di circa 13 milioni di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno nel settore turistico dell’UE-27 (nel 2008). Inoltre, le zone protette possono offrire ulteriori benefici all’economia locale e regionale, attraendo investimenti dall’estero e promuovendo l’immagine e la qualità della vita locali.
È possibile conseguire risparmi grazie ad attività che coinvolgono il capitale naturale, riducendo i costi di depurazione e approvvigionamento delle risorse idriche, che costituiscono importanti servizi ecosistemici forniti dagli ecosistemi naturali, comprese le zone protette come i siti Natura 2000. Alcune importanti città europee, tra cui Monaco di Baviera, Berlino, Vienna, Oslo, Madrid, Sofia, Roma, e Barcellona beneficiano tutte della filtrazione naturale, seppure in modo diverso. Questi comuni risparmiano sul trattamento delle acque grazie al trattamento naturale offerto dagli ecosistemi. I risparmi possono essere trasferiti ai consumatori, traducendosi in minori costi per i servizi di pubblica utilità a carico dei cittadini dell’UE.
Le informazioni fornite dalle quattro città europee di Berlino, Vienna, Oslo e Monaco di Baviera illustrano i benefici offerti dalle zone protette in termini di depurazione e approvvigionamento delle risorse idriche. Grazie al trasferimento dei benefici si stima che i vantaggi economici annui della depurazione dell’acqua variano tra 7 e 16 milioni di EUR e quelli relativi all’approvvigionamento sono compresi tra 12 e 91 milioni di EUR per ciascuna città. Nelle quattro città europee oggetto dell’analisi, i benefici medi pro capite sono tra 15 e 45 EUR l’anno se si considera l’effetto combinato della depurazione e dell’approvvigionamento dell’acqua, a fronte di una bolletta dell’acqua media a carico delle famiglie pari a 200 EUR l’anno nel caso della Germania.
Essendo diffusa in tutto il territorio dell’UE, la rete Natura 2000 si basa sul principio di solidarietà tra gli Stati membri e rappresenta un’importante risorsa condivisa in grado di fornire molteplici vantaggi alla società e all’economia europea. Tuttavia, si tratta anche di una responsabilità condivisa, che necessita di un apporto sufficiente di investimenti finanziari per diventare pienamente operativa.
Sebbene il finanziamento di Natura 2000 competa principalmente agli Stati membri, l’articolo 8 della direttiva Habitat prende atto della necessità di un sostegno a livello dell’UE per la gestione di Natura 2000 e collega esplicitamente la realizzazione delle necessarie misure di conservazione al cofinanziamento da parte dell’UE.
Il fabbisogno gestionale di Natura 2000 è stato integrato in diversi flussi di finanziamento dell’UE, come i fondi strutturali (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), LIFE, ecc.
Questo approccio integrato è stato scelto per vari motivi:
Nel quadro dei nuovi fondi UE per il periodo 2014-2020 sono disponibili numerose opportunità di finanziamento, ma le possibilità e le modalità per avvalersene nei singoli paesi/regioni dipendono dalle autorità degli Stati membri.
Affinché i fondi UE disponibili vengano impiegati nel miglior modo possibile, la Commissione ha invitato gli Stati membri ad adottare un approccio di pianificazione pluriennale più strategico per quanto concerne il finanziamento di Natura 2000, con l’istituzione di quadri di azioni prioritarie (PAF) che definiscono il fabbisogno finanziario e le priorità strategiche per Natura 2000 a livello nazionale o regionale per il periodo 2014-2020. I quadri di azioni prioritarie sono studiati specificamente per agevolare l’integrazione di misure di conservazione idonee, anche relative alle foreste, nei nuovi programmi operativi per i vari strumenti di finanziamento UE (SEC(2011) 1573 final).
Sì, è prevista una misura specifica riguardante le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro Acque. A norma del nuovo regolamento FEASR (regolamento (UE) n. 1305/2013), le indennità Natura 2000 devono essere erogate annualmente per ettaro, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione delle direttive Habitat e Uccelli. Il sostegno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati, nonché alle associazioni di silvicoltori privati. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio (articolo 30).
Le indennità Natura 2000 sono disponibili per operazioni relative ai vincoli e alle restrizioni imposti nelle zone designate Natura 2000 e definite nei piani di gestione o altri strumenti equivalenti. Tali restrizioni devono essere obbligatorie, ossia devono essere rispettate da tutti i gestori del territorio delle zone interessate e sono collegate alle disposizioni sul mantenimento o il ripristino degli habitat e delle specie e volte ad evitarne il degrado e la perturbazione.
Questa misura è disponibile anche per i proprietari di foreste, purché venga inclusa dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.
Sì, nel quadro del nuovo regolamento FEASR sono previste altre misure che possono contribuire anche al finanziamento di Natura 2000. Le più rilevanti sono le seguenti:
Articolo 21: investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, inclusi:
Articolo 34: servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste.
Articolo 35: cooperazione.
Il nuovo regolamento prevede che almeno il 30% del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale sia destinato ai problemi di natura ambientale e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi, attraverso il sostegno agli investimenti in materia di clima e ambiente, gli investimenti nelle foreste (articoli 21 e 34), le misure agro-ambientali e le misure riguardanti il clima, l’agricoltura biologica, le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli e le indennità Natura 2000.
Dato che l’attuazione di particolari misure di conservazione è a vantaggio dell’intera società, sarebbe ingiusto se i relativi costi, in termini di costi diretti o di mancato guadagno legittimo, fossero a carico dei proprietari/gestori dei terreni.
Gli Stati membri possono gestire la questione in base a norme proprie e in molti casi sostengono i proprietari e i gestori dei terreni che intendono promuovere un certo tipo di gestione che comporta costi aggiuntivi o mancato guadagno. Sono disponibili risorse finanziarie per coprire tali costi, ad esempio tramite i fondi dell’UE, in particolare il FEASR.
È necessario verificare se alcune misure di conservazione possano essere compensate finanziariamente, in particolare le misure che privano il proprietario di ricavi previsti nel contesto di una gestione sostenibile delle foreste o che richiedono investimenti aggiuntivi senza ritorno economico. Sovvenzioni, accordi contrattuali, sgravi fiscali, assistenza tecnica ecc. sono opzioni possibili per compensare i proprietari del mancato reddito e dei servizi resi alla società nel suo complesso e, se del caso, della svalutazione del capitale.
Evitare il degrado costituisce un obbligo giuridico ai sensi della direttiva Habitat e, in linea di principio, non richiede una compensazione. Tuttavia, a livello degli Stati membri devono essere prese decisioni riguardanti la concessione di incentivi economici o pagamenti compensativi, a seconda del contesto nazionale. A titolo di esempio, laddove un certo tipo di gestione tradizionale in una determinata zona sia soggetto a obblighi o restrizioni con la conseguenza di un mancato guadagno o di costi aggiuntivi, può essere opportuno prevedere una compensazione adeguata per i proprietari interessati. Questo vale anche quando l’obbligo di evitare il degrado va al di là della sorveglianza quotidiana e richiede importanti misure di gestione proattive (ad esempio la rimozione di una specie invasiva che si è diffusa nel sito).
In passato, LIFE ha finanziato un gran numero di progetti di conservazione della natura e continuerà a finanziare misure di conservazione nei siti Natura 2000, essenzialmente tramite i progetti Natura e Biodiversità.
Ogni anno viene pubblicato un invito a presentare proposte, a fronte di una disponibilità di circa 100 milioni di EUR per progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità in generale. LIFE cofinanzia fino al 60% dei costi di progetti Natura e Biodiversità di LIFE selezionati.
È anche possibile promuovere la conservazione della natura tramite progetti essenzialmente legati alla comunicazione, nel qual caso coloro che presentano i progetti dovrebbero fare riferimento al pacchetto per le candidature LIFE Environmental Governance and Information (governance e informazioni in materia ambientale).
Infine, la conservazione dei siti Natura 2000 può essere perseguita anche nell’ambito di un progetto molto più vasto avente per oggetto la rete Natura 2000 nel suo insieme a livello regionale o nazionale. Per maggiori dettagli, coloro che presentano i progetti (in genere amministrazioni nazionali/regionali) dovrebbero fare riferimento al pacchetto per le candidature di progetti integrati LIFE.
Sì, esiste un forte potenziale per contribuire alla conservazione della natura attraverso programmi nazionali e regionali, in quanto la responsabilità principale per il finanziamento dei siti Natura 2000 spetta ai singoli Stati membri. Alcuni Stati membri prevedono accordi volontari per gestire i siti Natura 2000 in un modo che sia favorevole alla loro conservazione e/o contratti di gestione per la tutela delle specie e degli habitat che sono finanziati tramite fondi nazionali.
In alcuni paesi, i proprietari dei terreni possono anche beneficiare di incentivi quali esenzioni dall’imposta fondiaria e altri vantaggi fiscali (ad esempio in Belgio).
Inoltre, in alcuni Stati membri i proprietari dei terreni hanno diritto alla piena compensazione per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno nelle aree Natura 2000, ad esempio in Svezia, dove la designazione degli habitat forestali implica restrizioni alla produzione di legname.
In base all’articolo 11 della direttiva Habitat, gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario. Lo stato di conservazione di tutte le specie e habitat di importanza unionale viene valutato regolarmente ogni sei anni nell’ambito delle relazioni periodiche presentate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva Habitat e dell’articolo 12 della direttiva Uccelli. Lo scopo è determinare lo stato di conservazione di ogni specie o tipo di habitat nella sua intera area di ripartizione naturale all’interno dell’UE. Sono state adottate quattro classi di stato di conservazione: soddisfacente (FV), insoddisfacente-inadeguato (U1), insoddisfacente-scadente (U2) e sconosciuto (XX).
Alcuni Stati membri (ad esempio Austria, Germania, Francia e Regno Unito) hanno messo a punto un programma di monitoraggio sistematico per controllare lo stato di conservazione in diversi siti.
L’obiettivo ultimo, naturalmente, è che tutti i tipi di habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente, come definito nella direttiva Habitat. Tuttavia, questo risultato richiederà del tempo. I tipi di habitat e le specie sono stati selezionati perché minacciati o rari e quindi, per la maggior parte, partono già da uno stato di conservazione scadente. Di conseguenza, dovrà trascorrere un certo lasso di tempo prima che le misure di conservazione attuate “diano i loro frutti” migliorando lo stato di conservazione generale delle specie o degli habitat in tutta l’UE.
Si sta facendo ogni sforzo possibile per conseguire questo obiettivo e le valutazioni dello stato di conservazione più recenti sono state pubblicate nel 2015.
Spetta ad ogni Stato membro decidere quale sia il modo migliore di monitorare lo stato di conservazione dei tipi di habitat e delle specie di importanza UE a livello di ogni sito Natura 2000 all’interno del paese. Tale responsabilità ricade sulle autorità competenti di ciascun paese. I risultati più recenti del monitoraggio a livello nazionale o regionale dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico, ad esempio sul sito web delle stesse autorità.
Tuttavia, i proprietari o gestori privati non hanno alcun obbligo di monitorare lo stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat presenti nel loro terreno. Ovviamente, quando lo fanno il loro monitoraggio è molto apprezzato, in quanto si tratta sempre di informazioni decisamente preziose, ad esempio come mezzo per fornire segnali di avvertimento di un possibile degrado.
Il grado di conservazione di un particolare tipo di habitat o di specie in un sito Natura 2000 viene registrato e aggiornato nel formulario standard che è accessibile al pubblico per ogni sito Natura 2000. Le autorità competenti e i gestori dei siti possono anche essere in grado di fornire informazioni dettagliate a tale riguardo.
L’articolo 11 della direttiva Habitat impone agli Stati membri di garantire la sorveglianza dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario. L’articolo 17, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri forniscano informazioni relative alle misure di conservazione applicate nei siti Natura 2000, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure.
Il nuovo formulario standard per le relazioni ai sensi dell’articolo 17 (adottato per le relazioni riguardanti il periodo 2007-2012) richiede informazioni che dovrebbero consentire di valutare il contributo della rete Natura 2000 allo stato di conservazione degli habitat e delle specie e l’efficacia globale della rete.
Il nuovo formulario standard per le relazioni include l’obbligo di riferire informazioni riguardanti l’attuazione dei piani di gestione o altri strumenti utilizzati dagli Stati membri per gestire la loro rete, i siti interessati da progetti/piani per i quali sono state necessarie misure compensative e le misure principali intraprese per assicurare la coerenza della rete Natura 2000 conformemente all’articolo 10.
In considerazione dell’obbligo degli Stati membri di riferire in merito all’attuazione delle misure di conservazione e al loro impatto sullo stato di conservazione, è raccomandata l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio delle misure di conservazione a livello di singolo sito, che dovrebbe comprendere criteri e indicatori misurabili e verificabili per agevolare il follow-up e la valutazione dei risultati.
Il monitoraggio nell’ambito della rete Natura 2000 si svolge solitamente sotto la responsabilità delle autorità competenti. È consigliabile una stretta collaborazione tre le autorità preposte alla conservazione della natura e i proprietari e gestori dei terreni.
Il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono fondamentali per quanto riguarda la capacità di adattare gli obiettivi e le misure di conservazione a eventuali sviluppi significativi, naturali o di altro tipo, che possano influenzare la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel sito.
Sì, i territori che non fanno parte della rete Natura 2000 svolgono un ruolo significativo nella conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale, soprattutto quelli che sono vulnerabili in termini di frammentazione e isolamento. Questi territori possono contribuire a migliorare in misura sostanziale la coerenza ecologica della rete e la connettività funzionale tra siti Natura 2000.
Le aree esterne alla rete Natura 2000 possono anche fornire ulteriori rifugi per le specie e i tipi di habitat al di fuori dei siti designati, un’opportunità particolarmente preziosa nel caso di specie e di habitat caratterizzati da un ampio raggio d’azione (ad esempio l’orso e la lince) o da un’ampia distribuzione (ad esempio le foreste riparie) in quanto solo una parte delle loro risorse totali sono coperte dalla rete Natura 2000 (a volte meno del 50%). Le zone al di fuori della rete Natura 2000 sono necessarie per il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente.
L’articolo 10 della direttiva Habitat incoraggia gli Stati membri a gestire elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche di fauna e flora. Tali misure possono anche interessare territori che non sono designati come siti Natura 2000. L’articolo 10 presenta implicazioni pratiche per i proprietari e i gestori di terreni solo se gli Stati membri hanno adottato misure specifiche relative a questo aspetto. Alcuni paesi stanno affrontando la questione nell’ambito di strategie nazionali o regionali (ad esempio la National Nature Network nei Paesi Bassi, Ecoforests in Lettonia, Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique in Francia, la strategia di connettività ecologica in Spagna). L’iniziativa Infrastrutture verdi della Commissione europea incoraggerà ulteriormente gli Stati membri ad adottare tali misure.
L’importanza delle zone al di fuori della rete Natura 2000 per gli uccelli è indicata dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 4 della direttiva Uccelli, ai sensi dei quali gli Stati membri sono tenuti a cercare di mantenere e sistemare gli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione conformemente alle esigenze ecologiche e a prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat.
Le due direttive UE sulla natura prevedono anche la tutela di determinate specie in tutta l’UE, all’interno e all’esterno dei siti Natura 2000, per garantirne la conservazione in tutta la loro area di ripartizione naturale nell’Unione europea. Queste disposizioni riguardano tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell’Unione europea, nonché altre specie elencate negli allegati IV e V della direttiva Habitat.
Inoltre, gli Stati membri sono anche tenuti a preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli selvatici nel territorio europeo, una varietà e una superficie sufficienti di habitat (articolo 3 della direttiva Uccelli). Tale obbligo può implicare misure di protezione degli habitat al di fuori della rete Natura 2000.
Per quanto riguarda le disposizioni sulla tutela delle specie nelle loro intere aree di ripartizione, le due direttive vietano agli Stati membri:
Tali divieti, così come recepiti nella legislazione nazionale, devono essere rispettati da tutti i proprietari, gli utilizzatori e i gestori dei terreni.
Sono disponibili ulteriori orientamenti sulle disposizioni in materia di tutela delle specie ai sensi della direttiva Habitat.
Sono concesse deroghe alle disposizioni sulla tutela delle specie nelle loro intere aree di ripartizione (v. domanda 46) in alcune circostanze (ad esempio per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque), purché non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con gli scopi generali delle direttive.
Le condizioni per le deroghe sono contenute nell’articolo 9 della direttiva Uccelli e nell’articolo 16 della direttiva Habitat.
Sono disponibili ulteriori orientamenti sulle disposizioni in materia di tutela delle specie ai sensi della direttiva Habitat.
L’attuazione di Natura 2000 spetta agli Stati membri, ma presenta implicazioni molto importanti per i proprietari e i gestori dei terreni, la cui partecipazione è fondamentale. È realmente necessario e utile coinvolgere i proprietari e i gestori dei terreni sin dalle prime fasi, poiché conoscono le loro proprietà, hanno i propri obiettivi di gestione e svolgono un ruolo cruciale nell’introduzione e nell’attuazione delle misure di gestione nei propri terreni. Pertanto, sono partner importanti nello sviluppo e nell’attuazione efficace di Natura 2000.
È assolutamente raccomandabile la preparazione e lo sviluppo di piani di gestione che rispondano agli obiettivi specifici di conservazione dei siti e comprendano misure di conservazione dei siti Natura 2000. È importante coinvolgere tutte le parti interessate, al fine di esaminare il più a fondo possibile le opzioni che soddisfano diverse aspettative, per considerare ed evitare possibili conflitti e trovare soluzioni per compensare le perdite economiche (i costi aggiuntivi e il mancato guadagno) che potrebbero essere causate da particolari misure di conservazione che vanno al di là della normale pratica di gestione sostenibile del territorio.
Considerando che lo scopo di Natura 2000 è contribuire a salvaguardare la biodiversità, tenendo conto nel contempo delle esigenze socioeconomiche e culturali, è assolutamente consigliabile che tutte le parti interessate siano previamente individuate e coinvolte nella preparazione e nello sviluppo delle misure che riguardano la conservazione degli habitat e delle specie nei siti Natura 2000.
Diversi tipi di parti interessate possono essere coinvolti più o meno direttamente nella gestione dei siti Natura 2000. Le autorità, i proprietari e i gestori svolgono un ruolo preminente nei processi decisionali, ma si dovrebbe tenere conto anche dei punti di vista di altre parti interessate, in particolare le comunità locali e altri utilizzatori dei terreni, ONG, cacciatori, pescatori, ecc. che possono essere in grado di contribuire al processo con le loro conoscenze ed esperienze.
La partecipazione pubblica alla pianificazione e alla preparazione di obiettivi e misure di conservazione specifici di un sito Natura 2000 permette di tenere in considerazione i punti di vista delle persone che vivono e lavorano nel sito o lo utilizzano e offre un’eccellente opportunità per creare un clima sociale più favorevole alla tutela dell’ambiente. Le probabilità di successo aumenteranno notevolmente se le varie parti interessate vengono informate e consultate riguardo alla gestione del sito e, dove possibile, coinvolte nella stessa. Potrebbe anche essere un’opportunità per promuovere un approccio multidisciplinare e professionale, nonché la cooperazione e le possibili sinergie tra diversi operatori.
Il coinvolgimento di tutti gli attori pertinenti è un’opportunità per evitare o risolvere possibili conflitti e per trarre benefici dalle conoscenze e dalle esperienze di altri. Alla luce del fatto che lo stato di conservazione di tipi di habitat e specie protetti è spesso influenzato dalle attività di una serie di parti interessate (agricoltori, operatori forestali, cacciatori, settore turistico, ecc.), la comunicazione con loro e tra di loro è fondamentale per giungere a una gestione integrata e realizzare gli obiettivi di conservazione e di altro tipo in maniera equilibrata.
Esistono vari modi di intraprendere processi partecipativi. Un processo partecipativo nella gestione dei siti forestali di Natura 2000 potrebbe comprendere le seguenti fasi principali:
L’accesso aperto e pubblico alle informazioni è estremamente importante, in particolare le informazioni sugli obiettivi e le misure di conservazione, gli obblighi, le raccomandazioni, gli accordi, a livello del sito e a livello nazionale/regionale. Dopo le necessarie consultazioni, i proprietari e i gestori dei terreni dovrebbero essere ben informati riguardo alle motivazioni e all’importanza degli obiettivi e delle misure di conservazione specifici dei siti di Natura 2000. È pertanto consigliabile che una descrizione dettagliata degli obiettivi e delle misure di conservazione, nonché informazioni adeguate sull’ubicazione dei principali elementi naturali e sulle rispettive misure di conservazione, siano rese disponibili al pubblico. A differenza di altri piani, che possono contenere informazioni private e sensibili, un piano di gestione Natura 2000 di norma è un documento accessibile al pubblico (v. anche la domanda 23).
La comunicazione di informazioni pertinenti e comprensibili è di estrema importanza per promuovere la comprensione reciproca e favorire il dialogo tra le parti interessate. Si tratta anche di un presupposto essenziale per un dibattito proficuo sugli obiettivi di conservazione e sulle relative misure. Un buon piano di comunicazione richiede la formulazione di appropriate strategie di comunicazione e d’informazione circa gli obiettivi generali di Natura 2000, gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti, e così via. Questo può comportare l’istituzione di un gruppo di lavoro o di un comitato composto da più parti interessate, se possibile, e la definizione di una procedura trasparente per le riunioni e le consultazioni (tavole rotonde, newsletter, ecc.). È importante che le parti interessate siano adeguatamente informate non solo sui vincoli, ma anche sulle opportunità offerte da Natura 2000.
Sebbene la direttiva Habitat non preveda espliciti obblighi di comunicazione, la Commissione ha sottolineato l’importanza e la necessità di comunicare e spiegare gli obiettivi di Natura 2000 al grande pubblico e in particolare alle parti interessate direttamente collegate alla gestione dei siti. La Commissione ha elaborato utili documenti di orientamento sulle disposizioni generali delle direttive Uccelli e Habitat, oltre a orientamenti più specifici rivolti a particolari settori economici (v. articolo 6 – Orientamenti settoriali)
Sono disponibili numerosi strumenti per accrescere la consapevolezza, fornire consulenze e creare capacità locali per la gestione di un sito Natura 2000, nonché per sviluppare processi partecipativi (v. anche la domanda 34).
L’elaborazione e l’attuazione delle strategie generali di pianificazione territoriale e di piani e politiche di sviluppo devono tenere conto dei requisiti di conservazione di Natura 2000. Questo di solito avviene nel corso dell’elaborazione dei piani, tramite consultazioni con le autorità pertinenti che possono fornire informazioni utili per consentire di prevedere e prevenire ogni possibile impatto su tali requisiti di conservazione, ad esempio grazie alla corretta ubicazione delle attività pianificate, evitando le aree più sensibili, e così via.
Un piano che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 deve essere oggetto di un’opportuna valutazione delle potenziali incidenze sull’integrità del sito, alla luce dei suoi obiettivi di conservazione.
La valutazione ambientale strategica fornisce uno strumento per valutare, prevenire e mitigare qualsiasi potenziale impatto sui requisiti di conservazione dei siti Natura 2000, integrando un’analisi adeguata delle potenziali incidenze sui siti e le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, concernente l’opportuna valutazione (v. anche le domande 39 e 43).
Le direttive Uccelli e Habitat interagiscono con altre normative dell’UE in materia ambientale, mirate al raggiungimento di uno stato ecologico soddisfacente negli ecosistemi marini e di acqua dolce, come la direttiva quadro Acque e la direttiva quadro Strategia marina.
Le due direttive sulla natura e la direttiva quadro Acque sono intese a garantire la salute degli ecosistemi acquatici, mantenendo nel contempo un corretto equilibrio tra la tutela delle acque/della natura e l’uso sostenibile delle risorse naturali. Si creano molte sinergie, poiché l’attuazione di misure a norma della direttiva quadro Acque in generale va a vantaggio degli obiettivi delle direttive sulla natura. Sono stati prodotti svariati documenti di orientamento, intesi a facilitare e armonizzare l’attuazione delle direttive Uccelli, Habitat e della direttiva quadro Acque in tutta l’Unione europea. È disponibile una raccolta delle principali domande circa i collegamenti tra le norme UE sulle acque e in materia ambientale.
Le direttive sulla natura sono anche chiaramente correlate alla direttiva quadro Strategia marina, in quanto concernenti aspetti della conservazione della biodiversità nell’ambiente marino, compreso l’obbligo di conseguire uno stato soddisfacente in relazione agli elementi di biodiversità coperti da ciascuna direttiva. Benché i concetti di buono stato ecologico (BSE, nella direttiva quadro Strategia marina) e stato di conservazione soddisfacente (SCS, nella direttiva Habitat) o stato della popolazione (direttiva Uccelli) non siano necessariamente equivalenti, possono sostenersi a vicenda. Le misure attuate nel quadro delle direttive sulla natura possono fornire un importante contributo alla realizzazione dei più ampi obiettivi della direttiva quadro Strategia marina e viceversa. Sono disponibili le domande frequenti sui collegamenti tra la direttiva quadro Strategia marina e le direttive sulla natura.
Per quanto concerne la valutazione delle incidenze di piani e progetti su Natura 2000, l’opportuna valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat presenta analogie e sinergie con le valutazioni effettuate a norma delle direttive sulla valutazione dell’impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica, e spesso viene svolta contestualmente a tali valutazioni nell’ambito di una procedura integrata.
L’opportuna valutazione deve comunque concentrarsi espressamente sulle specie protette e sui tipi di habitat di importanza unionale nel quadro di Natura 2000. Se i progetti o i piani sono soggetti alle direttive VIA o VAS, la valutazione di cui all’articolo 6 può rientrarvi, benché debba essere chiaramente distinguibile e identificata in una dichiarazione ambientale, o riportata separatamente (v. anche la domanda 43).
Per saperne di più:
Studi di casi sulle sinergie tra direttiva quadro Acque, direttiva quadro Strategia marina e direttive sulla natura e Guida introduttiva.Le direttive sulla natura interagiscono in vari modi con altre politiche dell’UE che tengono conto delle disposizioni in materia di protezione ambientale che si applicano nell’Unione europea e ne sostengono l’attuazione.
In particolare, i principali fondi UE a sostegno delle politiche fondamentali dell’UE (sviluppo regionale, politica di coesione, politica sociale, agricoltura e sviluppo rurale, politica marittima e politica comune della pesca) integrano obiettivi e misure pertinenti che promuovono l’attuazione e lo sviluppo delle direttive Habitat e Uccelli e della rete Natura 2000.
Nell’attuale quadro finanziario, i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) sostengono una serie di obiettivi tematici, tra cui preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse. Questi obiettivi tematici si traducono in priorità specifiche per ognuno dei fondi SIE.
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione (FC) comprendono, tra le rispettive priorità d’investimento, la protezione e il ripristino della biodiversità e del suolo e la promozione di servizi ecosistemici, anche tramite Natura 2000, e di infrastrutture verdi.
Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca sostiene la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici e comprende diverse misure intese a contribuire alla conservazione delle specie e degli habitat protetti dalle direttive sulla natura e alla gestione, al ripristino e al monitoraggio dei siti Natura 2000.
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) comprende quanto segue tra le sue priorità: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all’agricoltura e alle foreste, con un’attenzione particolare per la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità, anche nelle aree Natura 2000.
La politica agricola comune (PAC) prevede una serie di disposizioni mirate a proteggere e favorire la biodiversità e gli ecosistemi naturali, note come greening (inverdimento), che comprendono, tra le altre misure pertinenti, il mantenimento dei prati permanenti ed elementi ecologicamente positivi in “aree di interesse ecologico”.
La politica comune della pesca (PCP) comprende anche una serie di misure per la conservazione degli ecosistemi marini, tra cui disposizioni specifiche per l’istituzione di misure di gestione della pesca per i siti Natura 2000 e altre zone marine protette.
Per quanto riguarda le politiche dei trasporti e dell’energia, le disposizioni in materia di protezione della natura sono prese in considerazione nella fase di pianificazione, in particolare nelle valutazioni ambientali di piani e programmi. La Commissione ha anche pubblicato documenti di orientamento specifici su trasporti sulle vie d’acqua interne e Natura 2000 e energia eolica e Natura 2000.
Sono disponibili documenti di orientamento anche in materia di agricoltura, silvicoltura e acquacoltura nell’ambito di Natura 2000 e su infrastrutture di trasporto dell’energia e Natura 2000 (v. articolo 6 - documenti di orientamento settoriale, all’indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm)
La rete Natura 2000 offre benefici alla società e all’economia fornendo vari servizi ecosistemici, che comprendono risorse tangibili come l’acqua o colture e legnami prodotti in modo sostenibile (servizi di approvvigionamento) e processi per regolare la qualità dell’acqua e dell’aria, prevenire calamità naturali come inondazioni ed erosione del suolo e mitigare il cambiamento climatico tramite la conservazione e il sequestro del carbonio (servizi di regolamentazione). Le aree Natura 2000 offrono anche servizi culturali, ad esempio sostenendo le attività ricreative e il turismo e preservando l’identità culturale e il senso di appartenenza ai luoghi. Secondo le stime, ogni anno i siti Natura 2000 registrano un numero di giorni/visitatore tra 1,2 e 2,2 miliardi, con vantaggi ricreativi compresi tra 5 e 9 miliardi di EUR l’anno.
Studi recenti promossi dalla Commissione europea hanno valutato e stimato i benefici economici generali forniti da Natura 2000. Il valore dei benefici della rete (terrestre) Natura 2000, considerando un progressivo aumento rispetto agli studi esistenti basati sui siti e al valore dei servizi forniti da diversi habitat, attualmente potrebbe oscillare tra 200 e 300 miliardi di EUR all’anno (ossia dal 2% al 3% del PIL dell’UE). Questo valore dovrebbe essere inteso come una prima stima illustrativa della scala dei benefici annuali e non come un risultato ben definito.
In Europa, circa 4,4 milioni di posti di lavoro e 405 miliardi di EUR di fatturato annuo dipendono direttamente dal mantenimento di ecosistemi sani, ubicati in percentuale significativa all’interno della rete Natura 2000. Benché queste cifre rappresentino solo una prima stima, i risultati preliminari evidenziano già che i vantaggi economici derivanti dalla rete Natura 2000 sono sicuramente superiori ai costi connessi alla gestione e alla protezione di questa importante risorsa, stimati in circa 5,8 miliardi di EUR all’anno (cifra che equivale solo a una minima parte del valore potenziale offerto alla società).
Grazie alla protezione dei siti Natura 2000 e alla promozione di interventi di conservazione, la rete migliora il funzionamento degli ecosistemi, con conseguenti benefici per la società e l’economia.
Per saperne di più:
Costi e benefici di Natura 2000Right navigation