Diritti dei passeggeri
La legislazione UE impone che i viaggiatori siano a conoscenza dell’identità di qualunque compagnia aerea, che operi un volo da/verso un aeroporto comunitario, o sia uno dei vettori di collegamento nel corso di un viaggio che inizi o termini nell’Unione europea. In caso l'operatore aereo cambi, il passeggero deve essere informato dell’identità della nuova compagnia aerea alla prima occasione utile.
Altre informazioni sui diritti dei passeggeri aerei nell'UE.
Informazioni supplementari
Legislazione comunitaria
-
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
dicembre 2005
relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori
aerei soggetti a divieto operativo all’interno della Comunità ed alle
informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del
vettore aereo effettivo. Abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE -
Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione del 22 marzo 2006
che
stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori
aerei soggetti a divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo
II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio -
Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione del 22 marzo 2006
che
istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo
all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n.
2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio -
come modificato da...
Regolamento (CE) n. 273/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010
, recante
modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario
dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della
Comunità

























