Occupazione, affari sociali e inclusione

Svizzera - Assicurazione malattie

L'assicurazione malattie in Svizzera comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure, presentata in questa sezione, oltre a un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera (cfr. la sezione Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera).

Di cosa si tratta?

L'assicurazione obbligatoria delle cure è in linea di principio obbligatoria per tutte le persone residenti in Svizzera, qualunque sia la loro cittadinanza.

Siete tenuti ad assicurarvi presso un assicuratore-malattie riconosciuto, che potete scegliere liberamente (cfr. la lista degli assicuratori autorizzati). L'assicurazione è individuale.

Se vi stabilite in Svizzera, dovete assicurarvi entro tre mesi dal vostro arrivo affinché l'assicurazione possa avere effetto a partire dalla data dell'acquisizione del domicilio in Svizzera.

In alcuni casi eccezionali non siete soggetti all'obbligo di assicurazione o potete richiederne l'esenzione.

Quali condizioni devo soddisfare?

Dovete pagare il premio mensile fissato dall'assicuratore che avete scelto. Attenzione: gli assicuratori devono fissare un premio inferiore per i minorenni (<18 anni) e per i giovani adulti (<25 anni); i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti.

Se il vostro reddito è modesto, potete beneficiare di una riduzione del premio a determinate condizioni (il sistema è organizzato a livello cantonale. Cfr. la lista delle istituzioni competenti).

L'assicurazione malattie interviene in caso di malattia, di maternità o di infortunio per le persone che non sono assicurate dall'assicurazione contro gli infortuni o non lo sono completamente (cfr. la sezione sull'Assicurazione contro gli infortuni).

Quali sono i miei diritti e come farli valere?

Il rimborso delle cure è garantito dalla legge in caso di malattia, di maternità e d'infortunio (a titolo accessorio). Esiste un catalogo delle prestazioni e tutti gli assicuratori-malattie devono coprire le stesse prestazioni, nella misura in cui siano efficaci, appropriate ed economiche:

  • Prestazioni generali, in particolare:
    • esami e terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cure, nonché le cure in ospedale dispensate da medici o su prescrizione medica;
    • analisi, farmaci, mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici prescritti da un medico;
    • provvedimenti di riabilitazione effettuati o prescritti da un medico;
    • degenza in ospedale in reparto comune;
    • contributo alle spese di cure balneari prescritte da un medico;
    • contributo alle spese di trasporto o di salvataggio necessarie dal profilo medico;
    • contributo alle cure dispensate ambulatoriamente in base a una prescrizione medica;
    • cure per malattie acute e transitorie dopo un soggiorno ospedaliero, al massimo durante 2 settimane.
  • Medicina preventiva: determinati test diagnostici e misure preventive (vaccinazioni, esami, ecc.).
  • Prestazioni specifiche di maternità: in particolare, gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, il parto a domicilio, in un ospedale o in una casa per partorienti, l'assistenza di un medico o di una levatrice, le cure e la degenza in ospedale del neonato.
  • Cure dentarie causate da una grave malattia dell’apparato masticatorio o legate a un'altra malattia grave.

In caso di dubbio in merito al rimborso di un trattamento, informatevi per quanto possibile presso il vostro assicuratore prima di iniziare il trattamento.

È anche possibile sottoscrivere un'assicurazione complementare di diritto privato per le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure.

Il vostro assicuratore prende in carico le spese mediche, fatta la debita deduzione di una partecipazione da parte vostra in quanto assicurato.

Tale partecipazione ai costi è composta di due elementi, la franchigia (fissa) e l’aliquota:

Assicurato:

Franchigia ordinaria:

Aliquota:

Adulto

300 CHF all'anno

- in generale, 10% dei costi oltre la franchigia

- massimale di 700 CHF all'anno

Minore (0-18 anni)

esonerato

- in generale, 10% dei costi

- massimale di 350 CHF all’anno; 1 000 CHF all’anno, per più minori di una stessa famiglia

In caso di ricovero in ospedale, gli assicurati maggiori di 25 anni versano inoltre un contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera (15 CHF al giorno).

Nessuna partecipazione ai costi può essere richiesta per le prestazioni specifiche di maternità e per le prestazioni medicali fornite tra la tredicesima settimana di gravidanza e l’ottava settimana dopo il parto.

Glossario

  • Assicuratori-malattie: assicuratori che praticano l'assicurazione malattie obbligatoria. Non realizzano profitto e devono essere riconosciuti dall’ufficio federale della sanità pubblica. Possono anche offrire assicurazioni complementari. Cfr. la lista degli assicuratori autorizzati.
  • Assicurazione complementare: le assicurazioni complementari sono facoltative e coprono bisogni particolari (reparto semi-privato o privato in ospedale) o prestazioni supplementari (cure da parte di naturopati, osteopati, cure dentarie ordinarie, ecc.). Sono soggette al diritto privato e l'assicuratore non è dunque obbligato ad accettarvi.
  • Premio: il premio è individuale. Non dipende dal reddito e varia da un cantone e da un assicuratore all'altro. Deve essere pagato anticipatamente all'assicuratore-malattie, in linea di principio tutti i mesi. I minorenni (fino ai 18 anni compiuti) e i giovani adulti (fino ai 25 anni compiuti) beneficiano di premi meno elevati.

Conoscere i propri diritti

I seguenti link forniscono informazioni aggiuntive sui vostri diritti. Essi non rinviano a siti della Commissione europea e non riguardano la Commissione:

Pubblicazioni della Commissione europea:

Chi contattare?

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

3003 Berna

Tel. +41 584622111

info@bag.admin.ch

www.bag.admin.ch

Ombudsman (mediatore) dell'assicurazione malattie

Morgartenstrasse 9, casella postale 3565

6002 Lucerna 2

Tel. +41 2261011 / 10 / 12 (numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30. Consulenza e mediazione in caso di controversie, non consulenza sull'assicurazione in generale).

https://om-kv.ch/it/

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