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Legislazione UE in Italia
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Legge comunitaria e nuovo ruolo delle regioni

La fase discendente del diritto comunitario
Le problematiche relative all'adattamento dell'ordinamento interno agli atti delle istituzioni comunitarie si pongono, soprattutto, con riferimento alle direttive. Il regolamento, infatti, è espressamente definito dal Trattato CE come direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, questo fa sì che l'atto produca i suoi effetti senza che sia necessario un intervento formale di una qualche autorità nazionale, ove non richiesto dallo stesso regolamento comunitario.


Diverso è invece il problema che si pone per le direttive, in quanto, conformemente alla previsione dell'articolo 249 del Trattato CE, in via generale e di principio sono esse stesse ad imporre allo Stato membro di adottare gli atti necessari alla loro puntuale attuazione. La fase discendente, quindi, costituisce il processo di recepimento delle direttive nell'ordinamento italiano.

La legge comunitaria è il principale strumento di attuazione della normativa comunitaria e regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive. Istituita nel 1989 dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (cd. Legge La Pergola), la legge comunitaria viene ora regolata dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", che ha abrogato la Legge La Pergola.

L'attuazione nazionale della normativa comunitaria è garantita da un disegno di legge, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, recante "disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee". In esso il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione, nonché sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, inoltre fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare per via amministrativa e di quelle attuate per via regolamentare.

La legge comunitaria garantisce il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario:

- mediante modifiche a norme vigenti che siano in contrasto con obblighi comunitari e a norme attuative di direttive comunitarie divenute oggetto di procedure di infrazione;

- mediante disposizioni che diano attuazione diretta alla normativa comunitaria, anche tramite delega al Governo, o che autorizzino il Governo stesso ad attuare la stessa per via amministrativa o tramite regolamento;

- mediante disposizioni recanti i principi fondamentali per l'attuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome degli atti comunitari nelle materie di propria competenza legislativa;

- mediante disposizioni che garantiscano l'intervento legislativo dello Stato ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte delle Regioni.

- Contestualmente al disegno di legge comunitaria, il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli sviluppi del processo di integrazione europea, sulla partecipazione dell'Italia al processo legislativo comunitario, sull'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, nonché sull'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia.

Le leggi comunitarie:


1990: Legge 29 dicembre 1990, n. 428
1991: Legge 19 febbraio 1992, n. 142
1992: Legge 19 dicembre 1992, n. 489
1993: Legge 22 febbraio 1994, n. 146
1994: Legge 6 febbraio 1996, n. 52
1995/1997: Legge 24 aprile 1998, n. 128
1998: Legge 5 febbraio 1999, n. 25
1999: Legge 21 dicembre 1999, n. 526
2000: Legge 29 dicembre 2000, n. 422
2001: Legge 1 marzo 2002, n. 39
2002: Legge 3 febbraio 2003, n. 14
2003: Legge 31 ottobre 2003, n. 306
2004: Legge 18 aprile 2005, n. 62

Nuovo ruolo delle regioni
La legge 11/2005, riprendendo quanto previsto dalla citata Legge La Pergola, conferisce alle Regioni la potestà di dare attuazione diretta alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza, ferma restando la possibilità, per lo Stato, di attivare poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte delle Regioni stesse. Questo processo di coinvolgimento diretto delle Regioni nel processo comunitario ha avuto un impulso decisivo con la legge costituzionale n. 3, del 18 ottobre 2001 che ha modificato il Titolo 5° della Costituzione, relativo alle Regioni, alle Province ed ai Comuni. In particolare, le modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione hanno reso lo Stato e le Regioni contitolari della potestà legislativa, "nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Viene anche previsto che, nelle materie di loro competenza, le Regioni e le Province autonome partecipino "alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari" e provvedano "all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza".

Con la riforma del Titolo 5° della Costituzione viene dunque riconosciuto definitivamente, anche a livello costituzionale, il ruolo delle Regioni nella fase discendente del diritto comunitario. Tale ruolo è stato meglio precisato dagli articoli 5 e 6 della legge 131/2003, che danno attuazione ai commi 5 e 9 dell'articolo 117 della Costituzione, prevedendo, tra l'altro, la partecipazione delle Regioni, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione, e la possibilità che, nel caso si discuta di materie di competenza regionale, l'Italia sia rappresentata a livello comunitario da un rappresentante regionale. Viene altresì inserita una previsione secondo la quale, nelle materie di propria competenza, le Regioni e le Province autonome possono chiedere che il Governo proponga ricorso davanti alla Corte di giustizia al fine di denunciare la contrarietà di un atto normativo comunitario alle disposizioni del Trattato.

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Ultimo aggiornamento: 30/10/2010  |Inizio pagina