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Legislazione comunitaria
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Legislazione comunitaria

Fonti del diritto e processo decisionale nell'Ue
L'ordinamento giuridico dell'Unione europea rappresenta oggi una componente fissa della realtà politica dei 25 Stati membri.

Sulla base dei trattati comunitari, ogni anno vengono prese migliaia di decisioni che contribuiscono a configurare in maniera decisiva la realtà degli Stati membri della Comunità e dei suoi cittadini. Da tempo il cittadino degli Stati membri non è più soltanto cittadino del proprio comune, della propria città o del proprio Stato, ma anche della Comunità.


Obiettivo di queste pagine è di far conoscere ai cittadini l'ordinamento giuridico europeo, presentando le fonti del diritto comunitario e il processo legislativo in modo chiaro e sintetico.

Le fonti del diritto comunitario

La nozione di "fonte giuridica" ha una duplice accezione: nel significato originario del termine, si tratta della ragione dell'insorgenza del diritto, vale a dire la sua motivazione. In base a tale definizione, la fonte giuridica del diritto comunitario sarebbe la volontà di preservare la pace e di creare un'Europa migliore tramite l'interpenetrazione dei mercati, vale a dire, le fondamenta stesse della costruzione europea. Nell'uso giuridico, la "fonte giuridica" è l'origine e la legittimizzazione del diritto.

Il diritto primarioI trattati internazionali
Il diritto derivatoGli accordi tra Stati membri
La giurisprudenzaLe fonti non scritte

 

Il processo decisionale nell'Ue

Le decisioni a livello dell'Ue vengono prese da diverse istituzioni europee e segnatamente da: Commissione europea, l'organo a cui è affidato il compito di proporre l'adozione di un atto comunitario; Consiglio dell'Unione europea, l'organo decisionale delle Comunità, a cui spetta il compito di adottare l'atto; Parlamento europeo, può assumere una duplice funzione in quanto, a seconda della procedura adottata, può essere fondamentale per l'adozione dell'atto o partecipare soltanto attraverso l'emanazione di pareri vincolanti e non.

 

Strumenti giuridici e processo decisionale per il secondo e terzo pilastro

Nel gergo comunitario si parla dei "tre pilastri" del trattato sull'Unione europea. Questi tre pilastri che formano la struttura dell'Unione europea sono: la dimensione comunitaria, che è disciplinata dalle disposizioni previste dal trattato istitutivo della Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM): cittadinanza dell'Unione, politiche comunitarie, unione economica e monetaria, ecc. (primo pilastro); la politica estera e di sicurezza comune, che è retta dal titolo V del trattato sull'Unione europea (secondo pilastro); la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che è contemplata dal titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro). Il trattato di Amsterdam ha trasferito una parte dei settori contemplati dall'ex terzo pilastro al primo pilastro (libera circolazione delle persone). La Costituzione europea prevede una radicale riforma del sistema. I tre pilastri esistenti sono destinati ad essere fusi, pur mantenendo nondimeno procedure particolari nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di difesa. Nell'ambito del primo pilastro viene applicato il c.d. metodo comunitario, che è caratterizzato dal monopolio del diritto d'iniziativa della Commissione; dal ricorso generalizzato al voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio; dal ruolo attivo del Parlamento europeo; dalla uniformità di interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia. Il funzionamento istituzionale del secondo e terzo pilastro dell'Unione europea poggia, invece, su una logica di cooperazione intergovernativa (metodo intergovernativo), caratterizzata dal ruolo preminente del Consiglio, dal ruolo consultivo del Parlamento europeo e dal ruolo limitato della Corte di Giustizia.

La politica estera e di sicurezza comune
La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

 

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Ultimo aggiornamento: 30/10/2010  |Inizio pagina