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Il vice presidente della Commissione, Neelie Kroes, responsabile per
l'agenda digitale ha dichiarato quanto segue: "Gli orientamenti della
Commissione alle autorità di regolamentazione sulle telecomunicazioni hanno
garantito un livello di coerenza e prevedibilità che dà fiducia agli
investitori. Tuttavia, abbiamo bisogno di una regolamentazione più coordinata
per garantire un'attuazione armonizzata e un funzionamento corretto di un
mercato unico dell'UE per le telecomunicazioni".
Il vice presidente della Commissione Joaquín Almunia, responsabile per la
concorrenza ha dichiarato: "la relazione evidenzia che l'attuazione della
normativa dell'UE sulle telecomunicazioni da parte delle autorità di
regolamentazione nazionali, sotto la supervisione della Commissione, ha aperto
i mercati delle telecomunicazioni alla concorrenza, offrendo una più grande
scelta e prezzi più bassi ai cittadini e alle imprese dell'UE".
La maggiore competitività del mercato è attribuibile agli orientamenti della
Commissione nella consultazione e nel processo di revisione noto come procedura
dell'articolo 7, nella quale le autorità di regolamentazione sulle
telecomunicazioni informano in anticipo la Commissione dei loro programmi per
regolamentare parte dei rispettivi mercati nazionali della
telecomunicazione.
La relazione della Commissione ha sottolineato oggi le tendenze e i problemi
più importanti sollevati dalla procedura dell'articolo 7 negli ultimi due anni.
Complessivamente, i risultati di questa procedura di notifica consistono in una
regolamentazione più snella e migliore su tutti i mercati delle
telecomunicazioni dell'UE. Tuttavia, le autorità nazionali delle
telecomunicazioni continuano ad applicare soluzioni divergenti nei casi in cui
ci sono problemi di concorrenza. Ad esempio:
- Il trattamento dei prodotti di accesso
in fibra nei mercati all'ingrosso – ad esempio in diversi casi, sebbene la
fibra sia stata inclusa nelle definizioni di mercato, le autorità di
regolamentazione delle telecomunicazioni hanno proposto di non imporre misure
correttive o di limitarle alle reti in fibra.
- Applicazione di calcoli distinti agli
oneri da parte degli operatori che offrono parte delle proprie reti (accesso) o
trasferiscono chiamate attraverso altri operatori (interconnessione). Diverse
autorità di regolamentazione includono tuttora costi non pertinenti nel calcolo
delle tariffe di terminazione, come i costi dello spettro, il che comporta
tariffe eccessivamente elevate.
- Vari approcci di regolamentazione nei
casi in cui gli operatori di telecomunicazione separano la prestazione di
servizi ad altri operatori delle telecomunicazioni da quelli forniti agli
utenti finali (separazione funzionale).
Dal maggio 2011, le norme riviste sulle telecomunicazioni dell'UE
prevederanno nuove responsabilità per la Commissione per quanto riguarda
l'imposizione e l'attuazione di misure correttive da parte delle autorità di
regolamentazione nazionali (v.
MEMO/09/513, e l'allegato infra). La Commissione si è impegnata a garantire
l'applicazione coerente delle norme dell'UE in materia di telecomunicazioni, in
stretta collaborazione con l'organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic
Communications(BEREC v.
SPEECH/10/15)) e a promuovere una maggiore diffusione della banda larga ad
alta velocità come previsto nell'Agenda digitale per l'Europa(
IP/10/581).
La Commissione sta ultimando una raccomandazione sull'accesso regolamentato
alle reti di accesso della nuova generazione, basandosi sulle direttive fornite
nel'ambito degli studi di mercato nazionali sulla banda larga. La Commissione,
insieme al BEREC, sta inoltre prendendo in considerazione ulteriori istruzioni
alle autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sull'applicazione
coerente degli impegni e misure correttive in materia di separazione.
Ambito normativo
La procedura di cui all'articolo 7 della Direttiva 2002/21/CE (modificato
dalla direttiva 2009/140/CE) relativa all'accesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (la
direttiva quadro)è servita a stabilire gli ambiti entro i quali la Commissione
e il BEREC devono agire per promuovere il mercato unico delle comunicazioni
elettroniche.
In base a tale procedura, le autorità nazionali di regolamentazione delle
telecomunicazioni devono presentare le proprie analisi di mercato alla
Commissione prima di adottare le decisioni finali al fine di consolidare il
mercato interno delle telecomunicazioni. Da quando è stata adottata la
procedura dell'articolo 7, le autorità di regolamentazione nazionali hanno
presentato più di 1000 progetti di decisioni di regolamentazione per analisi
per la Commissione.
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