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Allegato
(traduzione non ufficiale)
Carta europea per la libertà di stampa
Art. 1
La libertà della stampa è fondamentale per una società democratica. Tutte le autorità pubbliche devono osservarla e proteggerla nonché rispettare la diversità dei mezzi di comunicazione giornalistica, sotto qualsiasi forma, e la loro missione politica, sociale e culturale.
Art. 2
È vietata ogni forma di censura. Si deve garantire che il giornalismo indipendente in tutti i media sia libero da persecuzioni e rappresaglie e non subisca alcuna ingerenza politica o regolamentare da parte dello Stato. La stampa e i media in linea non devono essere soggetti a una licenza statale.
Art. 3
Il diritto dei giornalisti e dei media alla raccolta e alla diffusione di informazioni e opinioni non deve essere minacciato, limitato o reso passibile di sanzione.
Art. 4
La protezione delle fonti giornalistiche deve essere strettamente osservata. Sono vietate le perquisizioni di redazioni e di locali di giornalisti, la sorveglianza o l'intercettazione delle comunicazioni di giornalisti finalizzate a scoprire le fonti d'informazione o violare il segreto professionale.
Art. 5
Gli Stati devono garantire che i media godano della piena protezione di un sistema giudiziario indipendente e delle autorità nell'assolvimento dei loro compiti. Ciò vale in particolare per la difesa dei giornalisti e dei loro collaboratori da aggressioni fisiche e da molestie. Qualsiasi minaccia o violazione di questi diritti deve formare oggetto di un'accurata indagine e essere sanzionata dagli organi giudiziari.
Art. 6
L'esistenza economica e l'indipendenza dei media non devono essere messe in pericolo da istituzioni statali o controllate dallo Stato, o da altri organismi. È vietato il ricorso alla minaccia di sanzioni economiche. Le imprese private devono rispettare l'indipendenza editoriale dei media e astenersi da esercitare pressioni sul contenuto editoriale o dal cercare di offuscare la differenza tra contenuto pubblicitario e contenuto editoriale.
Art. 7
Le istituzioni statali o controllate dallo Stato non devono ostacolare la libertà d'accesso alle informazioni dei giornalisti. Esse sono tenute a sostenere la loro missione d'informazione.
Art. 8
I media e i giornalisti hanno il diritto di accedere liberamente a tutte le informazioni e fonti di informazioni, anche in provenienza dall'estero. Ai giornalisti stranieri devono essere rilasciati senza indugio visti, accreditamenti e altri documenti indispensabili all'espletamento dei loro compiti di informazione.
Art. 9
In tutti gli Stati l'opinione pubblica deve godere del libero accesso a tutti i mezzi di comunicazione e fonti di informazioni, nazionali e stranieri.
Art. 10
Lo Stato non deve limitare l'accesso alla professione di giornalista.
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