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Il vicepresidente Tajani e il commissario Potočnik hanno ribadito il loro
impegno a fare di REACH, il regolamento europeo sulle sostanze chimiche, uno
strumento efficace: dimostrando senza indugio di voler tener fede agli impegni
assunti durante le audizioni innanzi al Parlamento europeo, il 25 marzo i due
commissari hanno visitato l’Agenzia europea per le sostanze chimiche a
Helsinki. I due commissari europei si stanno adoperando affinché vengano
realizzati progressi per quanto riguarda la registrazione delle sostanze
chimiche e la gestione di quelle estremamente pericolose. È particolarmente
importante riuscire ad attuare, entro la scadenza del 30 novembre 2010, la
registrazione delle sostanze chimiche presenti in ingenti quantità offrendo
all’industria, e in particolare alle PMI, soluzioni a problemi pratici. Inoltre
i commissari hanno espresso soddisfazione per i progressi realizzati nella
traduzione degli orientamenti diretti a facilitare l’attuazione del regolamento
REACH.
Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea responsabile per
l’industria e le imprese, e Janez Potočnik, commissario europeo responsabile
per l’ambiente, hanno dichiarato: “Il regolamento REACH è un ottimo esempio
dell’equilibrio che si persegue tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile:
competitività, aspetti sociali e aspetti ambientali. REACH assicura un livello
elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente svolgendo nel contempo
un ruolo importante poiché incoraggia l’innovazione, promuove la competitività
e consente alle imprese di rispondere meglio alle esigenze di fondo dei
consumatori”.
Durante la loro visita i commissari hanno discusso con i rappresentanti
dell’ECHA (European Chemicals Agency: Agenzia europea per le sostanze chimiche)
e con le parti interessate le seguenti questioni:
1. Mancano soltanto pochi mesi alla prima scadenza prevista dal
regolamento REACH per la registrazione
Il 30 novembre 2010 è la scadenza entro la quale, in forza del regolamento
REACH, si deve procedere alla registrazione delle sostanze chimiche prodotte in
ingenti quantità e delle sostanze ad alto rischio. I fabbricanti e gli
importatori devono documentare il loro sistema di gestione del rischio delle
sostanze chimiche nei loro registri per poter continuare la produzione e la
commercializzazione delle stesse. Si ritiene che siano interessate circa
9 000 sostanze.
A questo proposito il commissario Tajani ha fatto riferimento ai passi
avanti compiuti per facilitare alle imprese, in particolare alle PMI, il
compito di registrare le sostanze chimiche: ad esempio, attraverso appositi
forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze noti come SIEF (Substance
Information Exchange Forums), le aziende che devono registrare le stesse
sostanze possono scambiarsi dati riducendo i costi ed evitando di rifare
ciascuna gli stessi test sugli animali.
Un gruppo di contatto presieduto dalla Commissione sta esaminando il grado
di preparazione dell’industria in vista della scadenza del 30 novembre e
propone soluzioni per risolvere i problemi pratici riscontrati. Il gruppo è
composto di rappresentanti della Commissione, dell’ECHA, delle industrie che
producono un elevato volume di sostanze chimiche e delle PMI.
L’ECHA ha compiuto progressi importanti nella traduzione, in tutte le lingue
ufficiali dell’UE, degli orientamenti per l’applicazione del regolamento REACH,
in particolare per quanto riguarda gli obblighi di registrazione.
2. Criteri per l’identificazione delle sostanze persistenti,
bioaccumulanti e tossiche
Il commissario Potočnik e il vicepresidente Tajani hanno annunciato che si è
raggiunto un accordo sulla definizione dei criteri per l’identificazione delle
sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) nonché di quelle
estremamente persistenti ed estremamente bioaccumulanti (vPvB). Tutte le
informazioni disponibili verranno esaminate e saranno usate nel contesto del
cosiddetto metodo della “forza probante dei dati”. La valutazione delle
proprietà PBT/vPvB serve ai fini della registrazione e dell’autorizzazione. Da
più di un anno si era in attesa di disporre di tali criteri, la cui
applicazione sarà disciplinata da disposizioni transitorie e diventerà
obbligatoria soltanto due anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo. Questi
criteri figureranno nell’allegato XIII del regolamento REACH.
3. Tabella di marcia per l’identificazione delle sostanze estremamente
preoccupanti
La Commissione è determinata a identificare ulteriori sostanze estremamente
preoccupanti (SVHC: Substances of Very High Concern) da includere nel
cosiddetto elenco delle sostanze candidate, in cui attualmente figurano 29
sostanze. I due commissari, previa consultazione dell’ECHA, hanno concordato
una tabella di marcia per l’inclusione, entro il 2012, di 106 SVHC prioritarie.
La Commissione sollecita anche gli Stati membri a fare la loro parte.
Quando si propone di qualificare una sostanza come SVHC, prima di inserirla
effettivamente nell’elenco delle sostanze candidate si procede ad una
consultazione pubblica e si chiede il parere del comitato degli Stati membri
dell’ECHA. L’inserimento nell’elenco delle sostanze candidate fa scattare
l’obbligo per il fabbricante di fornire informazioni sulla sostanza, ad esempio
sui prodotti che la contengono. Tali informazioni devono coprire l’intera
filiera della fornitura, dal fabbricante al consumatore finale. Le sostanze che
figurano nell’elenco delle sostanze candidate possono essere assoggettate ad
autorizzazione, secondo un ordine di priorità e previa iscrizione nell’elenco
delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento
REACH).
4. Orientamenti per l’autorizzazione
I due commissari hanno annunciato che il tanto atteso progetto di
orientamenti in materia di autorizzazione sarà presentato a breve all’ECHA. La
procedura di autorizzazione è una delle opzioni di gestione del rischio che
REACH prevede per le sostanze estremamente preoccupanti.
Contesto
Il regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH: Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals), entrato in vigore nel
2007, ha reso più efficiente il quadro normativo europeo in materia di sostanze
chimiche. Le disposizioni di REACH in materia di registrazione ed
autorizzazione sono entrate in vigore nel 2008.
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