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Il mese scorso le autorità italiane hanno confiscato alla mafia beni per un
valore di 60 milioni di euro. Nel Regno Unito sono stati sequestrati 92,3
milioni di sterline a un'organizzazione criminale proprietaria di beni a Dubai.
I sequestri hanno interessato soltanto una parte del patrimonio complessivo di
queste reti criminali, che oggi può essere facilmente trasferito oltre
frontiera. Le norme UE consentono alle autorità giudiziarie di uno Stato membro
di chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di eseguire le
decisioni di confisca; tuttavia, la relazione odierna ha messo in luce che uno
scarso livello di attuazione della normativa unitamente ad ostacoli
burocratici, spesso indice della mancanza di fiducia nei sistemi giudiziari di
altri paesi, rendono tuttora difficile aggredire i proventi di reato.
"In un periodo di crisi economica duole constatare che gli Stati
membri UE si lasciano sfuggire miliardi di euro provenienti da attività
illecite, nonostante quattro anni fa i governi abbiano trovato un accordo
relativo all'adozione di misure di confisca", ha dichiarato la
Vicepresidente Viviane Reding, Commissaria per la Giustizia, i diritti
fondamentali e la cittadinanza. "Il fatto che molti Stati membri
rifiutino di conformarsi alla decisione quadro del Consiglio, adottata con
l'accordo di tutti, dimostra ancora una volta perché il trattato di Lisbona sia
necessario allo spazio europeo di giustizia. In futuro l'Unione deve disporre
di norme più chiare e più coerenti a livello di applicazione e attuazione, ma
soprattutto deve instaurare una maggiore fiducia tra i sistemi giudiziari. Nel
frattempo, invito gli Stati membri a predisporre norme di contrasto della
criminalità che consentano alle autorità giudiziarie di collaborare per
aggredire in maniera efficace i proventi acquisiti illecitamente.
Le organizzazioni criminali approfittano delle frontiere aperte all'interno
dell'UE per trasferire da un paese all'altro beni rubati o merci illegali. La
confisca è uno strumento prezioso per porre fine a questa pratica.
Secondo le norme dell'Unione, un paese UE può trasmettere una decisione di
confisca al paese in cui il destinatario della decisione risiede, detiene
proprietà o percepisce un reddito. Quest'ultimo paese esegue direttamente la
confisca, conformemente alle proprie norme interne, senza ulteriori
formalità.
Tuttavia, la relazione odierna dimostra che a febbraio 2010 solo in 13 dei
27 Stati membri UE tali norme erano effettivamente in vigore. Sebbene il
termine per l'attuazione delle misure fosse il 24 novembre 2008, sette paesi
hanno comunicato alla Commissione che il processo legislativo era ancora in
corso, mentre gli altri sette non hanno fornito informazioni (si veda
l'allegato).
I 13 Stati membri che hanno dato attuazione alle norme le stanno già
utilizzando nella lotta alla criminalità. Le autorità giudiziarie dei Paesi
Bassi, ad esempio, dall'entrata in vigore di tali norme hanno inviato alle
autorità competenti degli altri paesi UE 121 decisioni di confisca relative a
beni per un valore complessivo di quasi 20 milioni di euro.
L'assenza di fiducia nell'equità dei sistemi giudiziari limita la
cooperazione giudiziaria
L'attuale normativa UE fornisce un elenco delle circostanze in cui gli Stati
membri possono rifiutare di eseguire le decisioni di confisca, quali ad esempio
la violazione del principio del ne bis in idem (essere giudicati due
volte per lo stesso reato) o ritardi particolarmente lunghi tra il verificarsi
dei fatti e la condanna definitiva. Tuttavia, dalla relazione odierna emerge
che tutti i paesi tranne due (Irlanda e Portogallo) hanno addotto ulteriori
ragioni per rifiutare di eseguire le decisioni di confisca di altri paesi. Ciò
limita l'impatto di uno strumento concepito per consentire alle autorità di
riconoscere immediatamente le rispettive decisioni.
La relazione della Commissione pubblicata oggi avverte inoltre che anche nei
paesi in cui la normativa è in vigore, le decisioni di confisca non sono ancora
automaticamente riconosciute a causa di formalità legali, quali le udienze
pubbliche, introdotte in aggiunta alle norme nazionali in quattro paesi
(Repubblica ceca, Polonia, Romania e Slovenia).
A marzo, la Commissaria UE per la Giustizia, Viviane Reding, ha dichiarato
che la fiducia reciproca è indispensabile affinché le autorità giudiziarie
riconoscano le rispettive decisioni (
SPEECH/10/89). La Commissione considera pertanto prioritario elaborare
norme minime comuni – a partire dal diritto all'interpretazione e alla
traduzione per gli indagati nei procedimenti penali (le norme che lo prevedono
entreranno in vigore quest'autunno –
IP/10/746 ) fino alla comunicazione dei diritti (proposta il 20 luglio
–
IP/10/989 ).
Contesto
Il 6 ottobre 2006 gli Stati membri UE hanno approvato una decisione quadro
del Consiglio (2006/783/GAI) avente ad oggetto il
riconoscimento e l'esecuzione immediata delle decisioni di confisca emesse
dalle autorità competenti di altri paesi UE.
Prima del trattato di Lisbona, le norme UE in materia di giustizia venivano
adottate nell'ambito del cosiddetto "terzo pilastro" in forma di
"decisioni quadro" che vincolavano gli Stati membri quanto ai
risultati, ma lasciavano le autorità nazionali libere di scegliere la forma e i
metodi per conseguirli. Le norme così dettate potevano risultare approssimative
e variare ampiamente da paese a paese all'interno dell'UE. A differenza di
quanto accade in altri settori, per un periodo di transizione che terminerà nel
2014, la Commissione non potrà ricorrere alle procedure previste per garantire
che gli Stati membri attuino le norme in questione. Fino a quella data, la
Commissione continuerà comunque a controllarne e a sostenerne l'attuazione e
l'osservanza effettive da parte degli Stati membri.
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