Percorso di navigazione

La Commissione europea e 10 Stati membri decidono di rafforzare la certezza del diritto per i figli e i genitori nei matrimoni internazionali
RSSTwitter
Inviare questa pagina per posta elettronicaInviare questa pagina per posta elettronicaPrintPrint

24/03/2010

Una donna austriaca sposa un cittadino britannico nel Regno Unito. La coppia vive due anni in Austria con il figlio, poi il marito se ne va e la moglie decide di divorziare. Non sa però quale legge disciplini il divorzio: quella austriaca o quella britannica? Ogni anno migliaia di europei hanno difficoltà analoghe in quanto ciascuno Stato membro UE ha il proprio sistema per decidere la legge nazionale applicabile ai divorzi tra coniugi di nazionalità diversa. La Commissione europea ha proposto oggi una soluzione concreta: una legge che consente ai coniugi di scegliere la legge nazionale applicabile al loro divorzio. Il regolamento UE proposto fornirà un aiuto ai coniugi che hanno una cittadinanza diversa oppure vivono in Paesi diversi o in un Paese di cui non sono cittadini. L’obiettivo è ridurre i disagi per i figli e tutelare il coniuge più debole nei procedimenti di divorzio. Ogni anno si celebrano nell’UE circa 300 000 matrimoni internazionali. L’odierna proposta fa seguito ad una richiesta di 10 Stati membri (Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Romania, Slovenia e Spagna) ed è il primo caso di “cooperazione rafforzata” nella storia dell’UE.

    La Commissione europea e 10 Stati membri decidono di rafforzare la certezza del diritto per i figli e i genitori nei matrimoni internazionali

    La vicepresidente della Commissione europea Viviane Reding, responsabile per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, ha dichiarato: “Le coppie internazionali possono incontrare ingiustificati problemi giuridici che trasformano la tragedia del divorzio in un disastro finanziario ed emotivo, rendendo la vita un vero inferno. Migliaia di coppie si trovano in difficoltà per la mancanza di risposte chiare da parte dei sistemi giuridici nazionali. In molti casi sono i figli e il coniuge più debole a soffrirne. Non voglio che i cittadini dell’UE siano lasciati soli ad affrontare complicati divorzi internazionali. Voglio che dispongano di norme chiare che permettano loro di sapere sempre cosa fare. È per questo che oggi abbiamo deciso di agire.”

    Attualmente la situazione per le coppie internazionali è complessa:

    -       20 Paesi UE determinano la legge nazionale applicabile usando una serie di criteri di collegamento, quali la cittadinanza e la residenza abituale, che garantiscono l’applicazione al divorzio della legge di un Paese con cui i coniugi hanno un collegamento;

    -       7 Paesi UE (Danimarca, Lettonia, Irlanda, Cipro, Finlandia, Svezia e Regno Unito) applicano la loro legge nazionale.         

    Queste norme divergenti sulla legge applicabile complicano la situazione dal punto di vista giuridico e aggravano i costi, rendendo difficili i divorzi consensuali.

    La Commissione propone oggi una formula comune per determinare la legge nazionale applicabile alle coppie internazionali. In base al regolamento proposto:

    -       Le coppie internazionali potranno decidere la legge nazionale applicabile al loro divorzio, purché un coniuge abbia un collegamento con il Paese di tale legge. Ad esempio, una coppia lituano-svedese residente in Italia potrà chiedere al giudice italiano di applicare la legge lituana o svedese.

    -       Le autorità giurisdizionali disporranno di una formula comune per determinare la legge nazionale applicabile in mancanza di accordo tra i coniugi.

    Le coppie potranno scegliere la legge applicabile al divorzio anche se non intendono separarsi. Questa possibilità aumenterà la certezza del diritto e contribuirà a tutelare i coniugi e i figli contro procedimenti complicati, lenti e dolorosi.

    La proposta mira inoltre a tutelare il coniuge più debole, impedendo che sia ingiustamente penalizzato nel procedimento di divorzio. Attualmente il coniuge che può permettersi di sostenere le spese di viaggio e di giudizio può “correre in tribunale” in un altro Paese in modo che il procedimento sia regolato da una legge che tutela meglio i suoi interessi. Ad esempio, se un coniuge di una coppia polacca si trasferisce in Finlandia, potrà chiedere il divorzio in tale Paese dopo un anno senza il consenso dell’altro coniuge. Le nuove norme impedirebbero questo tipo di “forum shopping” negli Stati membri partecipanti, garantendo l’applicazione della legge del Paese in cui il coniuge più debole vive con l’altro coniuge o aveva con questo l’ultima residenza.

    Gli Stati membri UE devono adesso pronunciarsi sulla possibilità che i 10 Paesi interessati instaurino una cooperazione rafforzata. Anche il Parlamento europeo deve approvarla. Al riguardo, la commissaria Reding ha dichiarato:“Dieci governi hanno chiesto alla Commissione di proporre una soluzione. Il ricorso alla cooperazione rafforzata dimostra che l’UE possiede la flessibilità necessaria per aiutare i suoi cittadini anche quando le questioni giuridiche sono difficili. Il mio obiettivo è garantire che i cittadini possano beneficiare appieno del diritto di vivere e lavorare in un’Unione europea senza frontiere interne.”

     

    Contesto

    La Commissione ha proposto per la prima volta di aiutare le coppie internazionali nel 2006, ma il progetto (cosiddetto “regolamento Roma III”) non ha ricevuto il necessario sostegno unanime dei governi UE. Da allora 10 Paesi UE (Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Romania, Slovenia e Spagna) hanno espresso l’intenzione di ricorrere alla cosiddetta “cooperazione rafforzata” per poter adottare il provvedimento. Ai sensi dei trattati europei, la cooperazione rafforzata consente a nove o più Paesi di portare avanti una misura importante che è stata bloccata da una piccola minoranza di Stati membri. Gli altri Paesi UE mantengono il diritto di parteciparvi in qualsiasi momento.

    Il regolamento proposto oggi non incide sulla capacità degli Stati membri di definire il matrimonio.

    Link connessi

    Ultimo aggiornamento: 30/10/2010  |Inizio pagina