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Il regime speciale del margine è stato incluso nella direttiva IVA per semplificare l’applicazione dell’IVA per gli agenti di viaggio: infatti alcuni elementi dei pacchetti da loro venduti potrebbero essere ubicati in diversi paesi ed essere pertanto soggetti a diverse normative sull’IVA. Le agenzie di viaggio possono beneficiare del regime speciale del margine solo quando vendono pacchetti ai viaggiatori. Il regime non si applica invece in caso di vendita di pacchetti vacanze ad altre società, in particolare ad altri agenti di viaggio a fini di rivendita.
Gli otto Stati membri citati oggi dinanzi alla Corte non attuano il regime speciale del margine in modo corretto, in quanto ne consentono spesso l’applicazione alle vendite tra agenti di viaggio. Questa situazione determina distorsioni della concorrenza tra le agenzie di viaggio, poiché alcuni agenti sono soggetti ad un onere fiscale superiore rispetto ad altri.
Nel 2006 la Commissione ha analizzato l’applicazione del regime speciale del margine in tutta la UE e ha rilevato che 13 Stati membri lo stanno attuando in modo scorretto. Da allora Cipro, Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno modificato la loro legislazione in modo da allinearla alle disposizioni dell’UE. Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna non hanno invece adottato le misure necessarie per modificare le proprie norme, ragion per cui la Commissione li deferisce alla Corte di giustizia dopo aver inviato loro pareri motivati nel febbraio 2008.
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