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La parità retributiva tra le donne e gli uomini è consacrata all'articolo
157 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Nel contesto delle
pensioni da lavoro ciò implica che l'età pensionabile deve essere la stessa per
le donne e gli uomini. La Corte di giustizia europea ha confermato a più
riprese che le pensioni dei funzionari pubblici vanno considerate alla stregua
di retribuzioni e di regimi professionali.
Il 13 novembre 2008 la Corte ha statuito che il regime applicabile ai
funzionari pubblici italiani gestito dall'INPDAP (Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) è discriminatorio
poiché applica alle donne e agli uomini età pensionabili diverse. Questo era
anche il punto di vista della Commissione allorché ha aperto nel 2005 la
procedura d'infrazione contro l'Italia.
Nel giugno 2009 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in
mora perché l'Italia non aveva adottato disposizioni giuridiche nuove che
fossero in linea con la sentenza. Nella sua risposta alla Commissione l'Italia
ha notificato il varo di nuove disposizioni che introducono gradualmente, fino
al 2018, un'età pensionabile identica per tutti i dipendenti pubblici. In forza
delle disposizioni del decreto l'età pensionabile per le funzionarie pubbliche
aumenterebbe gradualmente e arriverebbe allo stesso livello di quella degli
uomini – la cui età pensionabile legale è fissata a 65 anni – soltanto
nel 2018.
La Commissione ritiene, anche in conformità della giurisprudenza dell'UE,
che tale misura transitoria continui ad applicare un trattamento
discriminatorio e sia quindi inadeguata. La Commissione ha pertanto deciso di
emanare un'ulteriore lettera di costituzione in mora all'indirizzo dell'Italia
in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, sollecitando le autorità
italiane a ottemperare alla sentenza.
Iter procedurale
L’articolo 258 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di
procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri
obblighi.
Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i
presupposti per avviare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette
allo Stato membro in questione una diffida o lettera di “costituzione in mora”
(primo avvertimento scritto), in cui intima alle autorità del paese interessato
di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente
fissato a due mesi.
Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la
Commissione può decidere di formulare un “parere motivato” (secondo e ultimo
avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i
motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto
comunitario e invita lo Stato membro a conformarsi entro un termine ben
preciso, in genere di due mesi.
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può
decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di
giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente
è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto
comunitario.
Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che
l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver
posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire nuovamente
la Corte, in applicazione dell’articolo 260 del trattato, chiedendo alla Corte
di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato.
Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in
questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i
limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla
data fissata dalla Corte nella sentenza.
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