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La direttiva sui veicoli fuori uso impone agli Stati membri l’istituzione di sistemi per la raccolta, il trattamento e il recupero dei veicoli usati. L'obiettivo è di garantire che i veicoli siano consegnati a centri di trattamento autorizzati dove essere smontati prima di essere trattati. Le regole impongono anche il recupero di tutti i componenti pericolosi per l’ambiente. Nel Maggio 2007 la Corte di giustizia europea ha decretato che la legge italiana che recepiva nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva conteneva numerose lacune.
L'Italia compare inoltre tra i dodici paesi richiamati dall'UE per mancata trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/99 sull' istituzione di misure penali contro l'inquinamento marino e altri danni ambientali. Il termine ultimo per l'adozione della direttiva era Dicembre 2010. L'Italia è anche tra gli otto paesi in ritardo nell'adozione della direttiva 2009/123 sull'inquinamento causato dalle navi. Queste direttive sono infatti fondamentali per istituire una base comune di misure penali a contrasto dei danni gravi all'ambiente e per evitare l'inquinamento causato dalle navi.
Contesto
L'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dà alla Commissione il potere di iniziare un'azione legale contro uno Stato membro che non rispetti gli obblighi derivantigli dal diritto dell' UE.
La procedura di infrazione inizia con una richiesta di informazioni, a cui lo Stato in questione deve rispondere entro il periodo specificato, solitamente due mesi. Se la Commissione non è soddisfatta delle informazioni ottenute e ritiene lo Stato membro colpevole di infrazione, può invitarlo formalmente ad adeguarsi alla normativa dell'Unione europea. Lo Stato membro ha due mesi per ottemperare all'invito e informarne la Commissione.
Se questo non accade la Commissione ha il potere di deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia europea. Nel caso essa decida contro lo Stato membro questo dovrà prendere tutte le misure necessarie per adeguarsi a tale decisione.
Se, nonostante la sentenza della Corte, lo Stato membro non si adegua la Commissione può aprire un nuovo procedimento, regolato stavolta dall'articolo 260 del TFUE, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare le proprie osservazioni. In tal caso, la Commissione precisa anche l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione,, basata sulla durata dell'illecito e sulla grandezza dello Stato membro.
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