Percorso di navigazione

Qualifiche professionali, circolazione dei capitali, trasporto aereo: la Commissione chiede all'Italia di prendere provvedimenti
RSSTwitter
Inviare questa pagina per posta elettronicaInviare questa pagina per posta elettronicaPrintPrint

17/02/2011


La Commissione ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia per quanto riguarda l'uguale trattamento delle compagnie aeree UE, e inviato tre altri pareri motivati nell'ambito di altrettanti procedimenti a riguardo del riconoscimento delle qualifiche professionali e della libera circolazione dei capitali. Ora lo Stato italiano ha due mesi di tempo per rimediare all'infrazione delle normative UE. In caso non lo faccia la Commissione potrà accedere alla prossima fase prevista dai Trattati.

    Qualifiche professionali, circolazione dei capitali, trasporto aereo: la Commissione chiede all'Italia di prendere provvedimenti

    Per il riconoscimento delle qualifiche professionali. (IP/11/167)

    La Commissione esorta l'Italia a riconoscere pienamente l'esperienza professionale dei medici maturata in altri Stati membri per determinare il loro inquadramento nel settore pubblico e a desistere dall'assegnare punti aggiuntivi nelle graduatorie agli insegnanti che abbiano ottenuto le proprie qualifiche in Italia. La Commissione ritiene che le regole attualmente in vigore siano discriminanti verso i lavoratori degli altri Stati membri e incompatibili col principio della libera circolazione dei lavoratori.

    La normativa UE sulla libera circolazione dei lavoratori non si applica al settore pubblico, ma la Corte di giustizia ha dato un'interpretazione molto restrittiva di tale limitazione: lo Stato membro ha il diritto di riservare ai propri cittadini solo le cariche che comportano esercizio di autorità pubblica. Medici e insegnanti non rientrano in questa categoria.

    In linea con quanto accade negli altri Stati membri, le precedenti esperienze di lavoro dei medici devono essere contabilizzati dalle autorità italiane anche quando maturate al di fuori dell'Italia, e devono influire sul salario e lo sviluppo della carriera del lavoratore. Al momento attuale per un medico non italiano il trasferimento significa un'interruzione della carriera.

     

    Per la libera circolazione dei capitali (IP/11/175)

    La Commissione europea ha richiesto che l’Italia modifichi la legislazione che conferisce allo Stato poteri speciali d'intervento in materia di decisioni riguardanti la proprietà e la gestione di società privatizzate che operano in settori strategici quali le telecomunicazioni e l'energia.

    La libera circolazione dei capitali è uno dei pilastri del mercato unico. Grazie ad essa cittadini e imprese possono investire liberamente in tutti gli Stati membri, aprire conti bancari, acquistare azioni di società estere. In Italia lo Stato ha il potere di impedire, nel caso sia in gioco un interesse fondamentale, l'acquisto di azioni di un'impresa privatizzata e di opporsi ad alcune decisioni prese da queste imprese o dai suoi azionisti (ad esempio fusioni o scissioni aziendali). Le aziende italiane attualmente sottoposte a questo regime sono Telecom Italia, ENI, Finmeccanica ed Enel.

    La Commissione europea giudica questi poteri una restrizione ingiustificata della libera circolazione dei capitali, che possono rendere meno attraenti le imprese in questione e scoraggiare gli investimenti esteri. Gli investitori non possono inoltre gestire in piena indipendenza alcune imprese, mentre viene loro impedito l'acquisto (oltre una certa quota) di azioni.

    La libera circolazione dei capitali può essere sospesa secondo la giurisprudenza europea quando siano in gioco interessi vitali dello Stato. Nel marzo 2009 tuttavia la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso una sentenza, pertinente a una precedente causa italiana (C-326/07), confermando che i poteri di opporsi alle attività sopraelencate non sono idonei al fine di salvaguardare gli interessi vitali dello Stato.

     

    Per la parità di trattamento delle compagnie aeree dell'UE. (IP/11/186)

    La Commissione europea ha avviato oggi una serie di procedimenti di infrazione nei confronti di Cipro, Irlanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna relativi agli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati con la Russia, inviando a ciascuno Stato membro interessato una richiesta formale di informazioni (la cosiddetta “lettera di costituzione in mora”). L'Italia, insieme ad altri Stati membri, ha ricevuto un'analoga lettera per la stessa potenziale infrazione nel gennaio scorso.

    Il sospetto è quello che gli accordi bilaterali presi dagli Stati membri con la Russia violino le norme antitrust della UE, secondo cui tutte le compagnie aeree devono ricevere un trattamento analogo da parte dello Stato. E' severamente vietato imporre ad alcune compagnie un trattamento meno favorevole o l'obbligo di pagamenti supplementari irragionevoli.

    Tutti gli accordi bilaterali devono dunque includere una "clausola di designazione UE" che preveda che le condizioni dell'accordo si applichino a tutte le compagnie aeree dell'UE e non soltanto a quello dello Stato membro firmatario.

    La Russia è uno dei pochi paesi al mondo che non accetta la clausola. Le compagnie UE designate sono obbligate a pagare i diritti di sorvolo della Siberia direttamente alla compagnia aerea Aeroflot. La Commissione teme che questo contraddica la legge antitrust UE (secondo la quale le compagnie aeree non dovrebbero essere costrette a concludere un accordo commerciale con un concorrente diretto) e il diritto internazionale. I dazi imposti sono inoltre diversi a seconda del singolo trattato bilaterale, determinando una seria distorsione della concorrenza e, in ultima analisi, inutili costi per i consumatori.

     

    Contesto

    L'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dà alla Commissione il potere di iniziare un'azione legale contro uno Stato membro che non rispetti i propri obblighi stabiliti dalla legge UE.

    La procedura di infrazione inizia con una richiesta di informazioni, a cui lo Stato in questione deve rispondere entro il periodo specificato, solitamente due mesi. Se la Commissione non è soddisfatta delle informazioni ottenute e ritiene lo Stato membro colpevole di infrazione, può richiedergli formalmente di rientrare nella legislazione europea. Lo Stato membro ha due mesi per adeguarsi e informare la Commissione.

    Se questo non accade la Commissione ha il potere di deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia europea. Nel caso  essa decida contro lo Stato membro questo dovrà prendere tutte le misure necessarie per adeguarsi a tale decisione.

    Se, nonostante la sentenza della Corte, lo Stato membro non si adegua la Commissione può aprire un nuovo procedimento, regolato stavolta dall'articolo 260 del TFUE: essa dovrà soltanto emettere un comunicato scritto prima di deferire nuovamente lo Stato membro alla corte, questa volta con il potere di suggerire una sanzione finanziaria, basata sulla durata dell'illecito e sulla grandezza dello Stato membro.

    Link connessi

    Ultimo aggiornamento: 17/02/2011  |Inizio pagina