La legislazione UE disciplina la commercializzazione e l’impiego di prodotti per la protezione delle piante e loro residui negli alimenti.
La direttiva del Consiglio 91/414/CEE stabilisce che le sostanze attive non possono essere utilizzate nei prodotti fitofarmaceuticci a meno che non siano inclusi in un elenco positivo dell’UE. E' in corso un programma di valutazione UE per creare tale elenco. Gran parte delle sostanze attive in esame sono costituite da pesticidi ma numerose sostanze - come i fitoregolatori, i feromeni, ecc. – non lo sono. Sono coperti tutti gli usi fitofarmaceutici, non solo quelli in agricoltura. I pesticidi utilizzati in altri settori, ad esempio droghe veterinarie o biocide, sono coperti da un’ altra legislazione. Quando una sostanza è inclusa nell’elenco positivo, gli Stati membri possono autorizzare l’uso di prodotti che la contengono.
I residui di pesticidi negli alimenti sono disciplinati da quattro direttive del Consiglio: 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EC. Il regolamento (CE) n. 396/2005 consolida e modifica tali direttive. La legislazione copre il collocamento, il monitoraggio e il controllo di residui di pesticidi nei prodotti di origine vegetale e animale in un’applicazione fitofarmaceutica.
I livelli massimi fissati sono quelli che risultano coerenti con una buona pratica agricola negli Stati membri e nei paesi terzi. I livelli sono stabiliti dopo una valutazione degli eventuali rischi derivanti ai consumatori di vari gruppi di età e sono fissati solo se considerati sicuri. I livelli hanno lo scopo di facilitare la commercializzazione e non raggiungono limiti tossicologici. L’eccedenza di un livello massimo rappresenta più un uso scorretto di un pesticida che un rischio per il consumatore. In ogni caso si provvede a controllare severamente qualsiasi tipo di eccedenza che viene valutata e comunicata alle autorità degli Stati membri attraverso il sistema di segnalazione rapida per gli alimenti, qualora sussista un rischio potenziale per i consumatori.