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La legislazione UE
disciplina la commercializzazione e l’impiego
di prodotti per la protezione delle piante e
loro residui negli alimenti.
La direttiva del
Consiglio
91/414/CEE stabilisce che le sostanze
attive non possono essere utilizzate nei
prodotti fitofarmaceuticci a meno che non siano
inclusi in un elenco positivo dell’UE. E' in
corso un programma di valutazione UE per creare
tale elenco. Gran parte delle sostanze attive
in esame sono costituite da pesticidi ma
numerose sostanze - come i fitoregolatori, i
feromeni, ecc. – non lo sono. Sono coperti
tutti gli usi fitofarmaceutici, non solo quelli
in agricoltura. I pesticidi utilizzati in altri
settori, ad esempio droghe veterinarie o
biocide, sono coperti da un’ altra
legislazione. Quando una sostanza è inclusa
nell’elenco positivo, gli Stati membri possono
autorizzare l’uso di prodotti che la
contengono.
I residui di
pesticidi negli alimenti sono disciplinati da
quattro direttive del Consiglio:
76/895/EEC,
86/362/EEC,
86/363/EEC
and
90/642/EC.
Il
regolamento
(CE) n. 396/2005 consolida e modifica tali
direttive. La legislazione copre il
collocamento, il monitoraggio e il controllo di
residui di pesticidi nei prodotti di origine
vegetale e animale in un’applicazione
fitofarmaceutica.
I livelli massimi
fissati sono quelli che risultano coerenti con
una buona pratica agricola negli Stati membri e
nei paesi terzi. I livelli sono stabiliti dopo
una valutazione degli eventuali rischi
derivanti ai consumatori di vari gruppi di età
e sono fissati solo se considerati sicuri. I
livelli hanno lo scopo di facilitare la
commercializzazione e non raggiungono limiti
tossicologici. L’eccedenza di un livello
massimo rappresenta più un uso scorretto di un
pesticida che un rischio per il consumatore. In
ogni caso si provvede a controllare severamente
qualsiasi tipo di eccedenza che viene valutata
e comunicata alle autorità degli Stati membri
attraverso il sistema di segnalazione rapida
per gli alimenti, qualora sussista un rischio
potenziale per i consumatori.
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