La coltivazione di
piante da frutto rappresenta una parte
importante dell'attività agricola della
Comunità. La produzione di frutta sana e di
elevata qualità dipende in gran parte dalle
caratteristiche del materiale impiegato per la
coltivazione delle piante da frutto.
La
direttiva
2008/90/CEE del Consiglio, del 29 rugsėjo
2008, relativa alla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutta, ha istituito un sistema
comunitario armonizzato che garantisce agli
acquirenti di tutta la Comunità materiale di
moltiplicazione e piante da frutto sane e di
buona qualità. La direttiva stabilisce che il
materiale di moltiplicazione delle piante da
frutto e le piante da frutto dei generi e delle
specie elencati all'allegato II, ritenuti di
grande importanza economica, possano essere
immessi sul mercato soltanto se appartenenti
alla categoria CAE (conformità agricola
europea), o materiali iniziali, di base o
certificati.
Per essere
classificati come tali, i materiali devono
rispondere ai criteri relativi a qualità, stato
fitosanitario, metodi e procedure d'esame,
sistemi di moltiplicazione e carattere
varietale di cui alle schede tecniche e devono
essere stati riconosciuti come conformi alle
condizioni suddette in seguito a ispezione
ufficiale.
Le schede sono
previste dalla direttiva 93/48/CEE della
Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce
la scheda sui requisiti da rispettare per i
materiali di moltiplicazione delle piante da
frutto e per le piante da frutto destinate alla
produzione di frutta, in conformità della
direttiva 92/34/CEE del Consiglio. Inoltre, il
materiale di moltiplicazione o le piante da
frutto nella maggior parte dei casi possono
essere commercializzati soltanto da fornitori
autorizzati i cui metodi di produzione e
stabilimenti rispettano i requisiti della
direttiva 92/34/CEE. Sono anche definite norme
comunitarie relative alla separazione dei
lotti, all'identificazione delle varietà e
all'etichettatura per garantire l'identità e la
corretta commercializzazione del materiale.
È stabilito che
spetti innanzitutto ai fornitori di materiali
di moltiplicazione e/o di piante da frutto
garantire che i prodotti rispondano alle
condizioni fissate dalla direttiva.
Il materiale di
moltiplicazione e le piante da frutto
provenienti da paesi non comunitari possono
essere commercializzati all'interno della
Comunità europea solo se offrono le stesse
garanzie del materiale prodotto nella Comunità
in conformità della direttiva 92/34/CEE del
Consiglio.
Se del caso, la
Commissione è assistita dagli Stati membri
nell'adozione dei provvedimenti connessi con la
direttiva 92/34/CEE del Consiglio per il
tramite del comitato permanente per i materiali
di moltiplicazione e le piante da frutto.
Legislazione