Gli studi effettuati
mostrano come l'uso nel settore forestale di
materiale di moltiplicazione di elevata qualità
e adatto al luogo di messa a dimora sia
essenziale per aumentare stabilità, resistenza
alle malattie, adattamento, produttività e
diversità delle foreste.
Pertanto, nel 1999 la
direttiva 1999/105/CE del Consiglio relativa
alla commercializzazione dei materiali
forestali di moltiplicazione ha istituito un
sistema comunitario motivato dal fatto che le
foreste coprono un'ampia superficie della
Comunità e svolgono un importante ruolo
sociale, ambientale, economico e culturale.
La direttiva
garantisce un'abbondante disponibilità,
all'interno della Comunità, di materiale
forestale di moltiplicazione di elevata qualità
per le specie interessate, stabilendo che detto
materiale non può essere commercializzato se
non appartiene a una delle quattro categorie
indicate nella direttiva stessa, e che solo il
materiale di base ufficialmente approvato (gli
alberi da cui è raccolto il materiale di
moltiplicazione) può essere usato per la
produzione di materiale destinato ad essere
commercializzato.
Il materiale di base
dev'essere approvato da un ente ufficiale che
accerta il rispetto dei requisiti minimi
stabiliti nell'allegato e corrispondenti alla
categoria di materiale forestale di
moltiplicazione che il materiale di base deve
produrre. La suddetta approvazione è soggetta a
controllo periodico. Le categorie differiscono
per la severità dei criteri qualitativi cui il
materiale deve corrispondere. Inoltre, tutti i
tipi di materiale devono soddisfare le
condizioni di cui all'allegato VII per quanto
riguarda la purezza della specie nelle partite
di frutta e sementi, la "qualità leale e
mercantile" per le parti di piante, gli ibridi
e il postime, nonché le condizioni specifiche
relative al Populus spp.
Tutte le informazioni
sulle unità di ammissione del materiale di base
approvato sul territorio di uno Stato membro
sono conservate in un registro nazionale
comprendente informazioni sulla o sulle zone in
cui il materiale è stato trovato, oppure
l'esatta ubicazione geografica (a seconda della
categoria). Questo elemento è fondamentale per
determinare se un particolare materiale
forestale di moltiplicazione sia adatto per il
luogo di messa a dimora. In base agli elenchi
nazionali è redatto un elenco comunitario
al
fine di garantire che il sistema funzioni
correttamente in tutta la Comunità. Il
riferimento unico di registro è indicato sul
certificato principale rilasciato dagli enti
ufficiali dopo la raccolta per tutto il
materiale di moltiplicazione ottenuto da
materiale di base approvato. Entrambi gli
elementi hanno un ruolo centrale
nell'informazione e nel rintraccio dei
materiali, e consentono quindi il rispetto
delle severe condizioni di produzione e
commercializzazione di cui alla direttiva. Il
materiale forestale di moltiplicazione
proveniente da paesi non comunitari può essere
commercializzato all'interno della Comunità
soltanto se fornisce le stesse garanzie del
materiale comunitario.
Va osservato che
esistono norme comunitarie in materia dal 1966
(precedente direttiva 66/404/CEE del
Consiglio). Se del caso, la Commissione è
assistita dagli Stati membri nell'adozione dei
provvedimenti connessi con la direttiva
1999/105/CE per il tramite del comitato
permanente per le sementi e i materiali di
moltiplicazione agricoli, orticoli e
forestali.
Per ulteriori informazioni sul ruolo svolto della Comunità nel settore della politica forestale, cliccare qui.
Legislazione