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L'obiettivo del
regime comunitario in materia fitosanitaria è
quello di impedire l'introduzione nel
territorio comunitario di organismi nocivi per
le piante o per i prodotti vegetali o la loro
diffusione nella Comunità.
Il regime
fitosanitario nella Comunità è definito dalla
direttiva
del Consiglio 2000/29/CE. I
principi generali si basano sulle disposizioni
definite dalla convenzione internazionale per
la protezione dei vegetali dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura e dall'accordo sulle misure
sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione
mondiale per il commercio.
Sono organismi nocivi
qualsiasi specie, ceppo o biotipo di piante,
animale o agente patogeno dannoso per i
vegetali o i prodotti vegetali.
Per vegetali si
intendono le piante vive e determinate parti
vive di piante, comprese le sementi (esclusi i
chicchi). Le parti vive delle piante
comprendono frutti, nel senso botanico del
termine, che non siano stati conservati
mediante congelazione, verdure che non siano
state conservate mediante congelazione, tuberi,
cormi, bulbi, rizomi, fiori recisi, rami dotati
di fogliame, alberi tagliati dotati di
fogliame, foglie, fogliame, colture di tessuti
vegetali, polline vivo, gemme, talee, marze e
qualsiasi altra parte dei vegetali che possa
essere specificata conformemente alla procedura
del Comitato fitosanitario permanente.
Per prodotti vegetali
s'intendono i prodotti di origine vegetale, non
trasformati o che abbiano subito una
preparazione semplice, sempre che non si tratti
di vegetali.
Per raggiungere lo
scopo indicato prima, vengono definiti i
diritti e i doveri ai quali gli Stati membri
devono attenersi al fine di disciplinare gli
spostamenti di vegetali o prodotti vegetali sul
loro territorio e per regolare l'introduzione
nella Comunità di vegetali o prodotti vegetali
provenienti da paesi terzi. Ai paesi terzi che
intendono esportare vegetali o prodotti
vegetali nella Comunità vengono imposti
obblighi precisi.
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