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I principi della
strategia dell’UE sulle malattie degli animali
e i suoi strumenti più importanti di
realizzazione, si possono riassumere come
segue:
-
misure
di controllo contro malattie
epizootiche importanti, essenzialmente
elenco delle malattie della
lista
A dell'OIE,
come l’a
fta epizootica (FMD) e la peste suina
classica (CSF), da adottare non appena si
sospetta una malattia.
Nel caso della manifestazione della
malattia gli animali nell'azienda
infetta sono eliminati e le loro carcasse
distrutte per interrompere la catena di
infezione con la massima rapidità. Qualora
sia ritenuto necessario, è possibile anche
procedere all’eliminazione preventiva degli
animali nelle aziende sospette (contatto).
Per ottenere l’estirpazione si puo’
ricorrere, come misura supplementare, alla
vaccinazione d’emergenza. Non si applicano
misure di vaccinazione preventiva
generalizzata contro l’FMD e la CSF, in
quanto essa potrebbe “nascondere” agenti
patogeni e favorire la diffusione della
malattia. Tuttavia, per talune malattie,
quali la febbre catarrale degli ovini
(lingua blu), che non puo’ essere
controllata efficacemente con altri mezzi,
si ricorre alla vaccinazione come strumento
più importante per il controllo della
malattia;
-
programmi
di eradicazione e di monitoraggio
: sono
previsti per malattie già esistenti nella
Comunità come la rabbia, la brucellosi e la
tubercolosi, che sono soggette a programmi
nazionali cofinanziati dall’UE;
- l’applicazione del
concetto di "
regionalizzazione" in caso di
manifestazione di una malattia, consiste
nell'applicazione di misure per il controllo
e l’eliminazione delle malattie dalle zone
infette, senza applicare restrizioni nel
resto del paese;
-
registrazionedi fattorie,
identificazione
di animali e messa a punto di un sistema
sistema computerizzato che collega più
di 2.500 uffici delle autorità veterinarie
centrali e locali attraverso l’UE (
ANIMO)
, che
consente di conoscere in anticipo la
commercializzazione di animali e relativi
prodotti. Questi strumenti sono essenziali
per garantire la tracciabilità di questi
prodotti e ulteriori controlli adeguati;
-
trasparenza riguardo alla situazione
sanitaria degli animali negli Stati membri.
La comparsa delle malattie più importanti
deve essere notificata alla Commissione e
agli altri Stati membri attraverso il
sistema di notifica
computerizzato delle malattie degli
animali
, che
coinvolge ora anche numerosi altri paesi
europei (Paesi candidati e in via di
adesione, l’Islanda, la Norvegia, la
Svizzera, ecc.);
-
piani d'emergenza in ciascuno Stato
membro per affrontare le malattie
epizootiche, affinché le autorità competenti
siano in grado di garantire la rapida
applicazione delle misure di controllo più
adeguate, tenendo conto della situazione
epidemiologica locale;
-
laboratori
di riferimento
nazionali
e dell’UE per garantire uniformità di test e
supporto di esperti per la Commissione e gli
Stati membri.
L’applicazione delle
misure previste nella legislazione è di
competenza degli Stati membri. Tuttavia esse
sono
finanziariamente
sostenute
dall’UE per
quanto riguarda i costi delle misure applicate,
che possono comprendere i risarcimenti per
agricoltori costretti a sostenere gravi perdite
economiche a causa delle malattie degli
animali.
La Commissione deve
garantire che la legislazione comunitaria sia
applicata adeguatamente, proporre l’ulteriore
legislazione al legislatore
¹ e
approvare normative di applicazione adeguate.
Prima dell’approvazione, tali normative sono
discusse con gli esperti dei paesi membri nel
Comitato
permanente per la catena alimentare e la salute
degli animali (sezione salute e benessere degli
animali)
, in cui
vengono scambiate regolarmente informazioni
sulla situazione sanitaria degli animali.
In caso di emergenza,
la Commissione puo’anche adottare misure di
controllo supplementari
ad hoc (clausole di salvaguardia),
qualora siano necessarie per la protezione
della salute pubblica e/o degli animali.
Percio' la Commissione svolge un ruolo
determinante nella gestione dei problemi
sanitari più importanti e urgenti riguardanti
gli animali.
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1
La legislazione dell’UE sulla salute degli
animali è in genere approvata dal Consiglio
(art. 37 del Trattato, procedura consultiva).
Tuttavia nel caso in cui siano anche
direttamente interessate la sicurezza
alimentare o la salute dell’uomo, il Parlamento
europeo svolge anche un ruolo determinante
nell'approvazione della legislazione (art. 152
del Trattato, procedura di codecisione).
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