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Il diritto europeo attribuisce dei diritti e impone dei doveri non soltanto agli Stati membri, ma anche ai cittadini e alle imprese: diverse norme si applicano infatti direttamente ai soggetti di diritto privato. Il diritto dell'Unione europea costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico degli Stati membri: è ad essi che spetta in primo luogo attuare e applicare concretamente le norme europee. Ogni cittadino ha quindi il diritto di attendersi dalle autorità nazionali di tutti i paesi dell'Unione europea il pieno rispetto dei diritti conferitigli dal diritto europeo.
Chiunque può presentare alla Commissione europea
una denuncia contro uno Stato membro per
segnalare una misura (legislativa, regolamentare
o amministrativa) o una prassi adottata dallo
Stato membro in questione che, a suo giudizio, è
contraria a una disposizione o a un principio del
diritto dell'Unione. Non c'è bisogno di
dimostrare l'esistenza di un interesse ad
agire; non è neppure necessario che
l'infrazione denunciata arrechi a titolo
principale un pregiudizio diretto a chi presenta
la denuncia. Tuttavia, perché una denuncia sia
considerata ricevibile, ossia venga esaminata, è
necessario che riguardi una violazione del
diritto dell'Unione da parte di uno Stato
membro: essa non può quindi avere per oggetto una
controversia privata.
1. Presentazione di una
denuncia
2. Trattamento
della denuncia
3. Mezzi di ricorso
nazionali
4. Garanzie
amministrative
5. Protezione
degli autori di denunce e dei dati
personali
6. Ricorso al
mediatore europeo
Le denunce vanno presentate per iscritto, inviando una lettera, un fax o un messaggio di posta elettronica.
È estremamente importante che la denuncia sia completa e precisa e indichi in particolare i provvedimenti dello Stato membro che si intendono contestare, i passi già compiuti a qualsiasi livello e, per quanto possibile, le disposizioni del diritto dell'Unione che sarebbero state violate e l'eventuale esistenza di un finanziamento europeo. Una comunicazione scritta che denuncia misure o prassi di uno Stato membro che sarebbero contrarie al diritto dell'Unione viene esaminata entro un mese per decidere se possa essere formalmente considerata come una denuncia.
Per qualsiasi comunicazione scritta pervenuta, il Segretariato generale della Commissione europea invia un primo avviso di ricevimento entro quindici giorni lavorativi, secondo le regole enunciate nel codice di buona condotta amministrativa. In caso di dubbio sulla natura di una comunicazione, il Segretariato generale consulta i servizi interessati entro quindici giorni di calendario dal ricevimento.
Ogni comunicazione scritta qualificabile come una denuncia sulla quale potrebbe essere aperta un'istruttoria viene iscritta in una banca dati tenuta dal Segretariato generale della Commissione europea.
L'esame del merito di ogni comunicazione scritta e/o denuncia è effettuato dalle direzioni generali e dai servizi competenti della Commissione europea.
Se vengono presentate numerose denunce con gli
stessi addebiti, queste sono registrate con un
unico numero in uno stesso fascicolo. ![]()
La procedura avviata a seguito della denuncia di un'infrazione può seguire le fasi seguenti:
A seguito di una denuncia, può rivelarsi
necessario compiere indagini per raccogliere
informazioni supplementari per l'accertamento
dei fatti e degli elementi di diritto
pertinenti.
Se prende contatto con le autorità dello Stato
membro contro il quale è stata presentata una
denuncia, la Commissione europea rivela
l'identità del suo autore solo se questi
l'ha espressamente autorizzata a farlo.
Eventualmente, l'autore della denuncia può
essere invitato a fornire ulteriori
informazioni.
Esaminati i fatti, e sulla base delle regole e
delle priorità definite dalla Commissione europea
per l'avvio e la prosecuzione dei
procedimenti d'infrazione, i servizi della
Commissione valutano se dare seguito o meno alla
denuncia.
Se ritiene che la presunta violazione del diritto
dell'Unione giustifichi l'avvio di un
procedimento d'infrazione, la Commissione
europea invia allo Stato membro una lettera,
detta "lettera di messa in mora", con
la quale lo invita a presentare le sue
osservazioni entro un dato termine.
Lo Stato membro chiamato in causa deve prendere
posizione in merito agli elementi di fatto e di
diritto addotti dalla Commissione europea come
motivi per avviare il procedimento
d'infrazione.
Dopo aver esaminato la risposta dello Stato
membro, o se questo non risponde, la Commissione
europea può decidere di inviare un "parere
motivato", cioè un documento nel quale
espone chiaramente e a titolo definitivo i motivi
per i quali ritiene che vi sia stata violazione
del diritto dell'Unione e con cui ingiunge
allo Stato membro di conformarsi al diritto
europeo entro un dato termine (di norma due
mesi).
Questi contatti formali mirano a stabilire se si
configuri effettivamente una violazione del
diritto dell'Unione e, se questa sussiste, a
cercare di porvi rimedio in questa fase senza
dover adire la Corte di giustizia.
La Commissione europea può anche decidere, vista
la risposta dello Stato membro, di non proseguire
il procedimento d'infrazione, per esempio
perché lo Stato membro si è impegnato in modo
credibile a modificare la sua legislazione o la
prassi della sua amministrazione. La maggior
parte dei casi può essere risolta in questa
fase.
Se lo Stato membro chiamato in causa non si
conforma al parere motivato, la Commissione
europea può decidere di adire la Corte di
giustizia.
In media, occorrono due anni perché la Corte
pronunci la propria sentenza.
Le sentenze della Corte di giustizia non hanno lo
stesso effetto di quelle dei tribunali
nazionali.
Al termine del procedimento, nella sua sentenza
la Corte di giustizia constata infatti
semplicemente l'esistenza (o la non
esistenza) di un'infrazione.
La Corte di giustizia delle Comunità europee non
ha il potere di dichiarare la nullità di una
disposizione nazionale non conforme al diritto
dell'Unione, né di costringere
un'amministrazione nazionale a rispondere
alla domanda di un privato cittadino, né di
condannare lo Stato membro a versare un
risarcimento a un privato cittadino i cui diritti
siano stati lesi per effetto di una violazione
del diritto dell'Unione.
Spetta allo Stato membro condannato dalla Corte
di giustizia prendere le misure necessarie per
conformarsi alla sentenza, in particolare per
risolvere la controversia che è all'origine
del procedimento.
Se lo Stato membro non fa nulla, la Commissione
europea può soltanto adire di nuovo la Corte di
giustizia e chiederle di infliggere allo Stato
membro una penalità da versare fino al momento in
cui avrà messo fine all'infrazione, e/o una
somma forfettaria. ![]()
L'obbligo di assicurare il rispetto del
diritto dell'Unione da parte degli Stati
membri spetta in primo luogo alle autorità
amministrative o giudiziarie nazionali.
Chiunque ritenga che una disposizione
(legislativa, regolamentare o amministrativa) o
una prassi di uno Stato membro sia contraria al
diritto dell'Unione è quindi invitato a
rivolgersi ai competenti organi amministrativi o
giurisdizionali nazionali (e agli eventuali
mediatori nazionali o regionali) e/o ad avviare
le procedure di arbitrato e di conciliazione
disponibili, prima di presentare una denuncia
alla Commissione o nel momento in cui la
presenta.
La Commissione europea consiglia di servirsi dei
mezzi di ricorso amministrativi, giudiziari o di
altra natura disponibili nel diritto nazionale,
in quanto questa soluzione può essere anche più
vantaggiosa per chi si ritiene leso nei suoi
diritti.
I mezzi di ricorso nazionali offrono infatti, di
norma, la possibilità di far valere i propri
diritti in modo più diretto e personalizzato che
un procedimento d'infrazione avviato dalla
Commissione europea, il quale ha una durata
piuttosto lunga e, anche in caso di esito
positivo, non si traduce immediatamente in un
risultato concreto.
Solo i giudici nazionali hanno infatti il potere
di ordinare ad un'amministrazione di tenere
un certo comportamento e di annullare una
decisione nazionale.
Inoltre, soltanto i giudici nazionali possono
eventualmente condannare lo Stato membro in causa
a risarcire il danno causato ai privati dalla
violazione del diritto dell'Unione. ![]()
A favore degli autori di denunce sono previste le
garanzie illustrate di seguito.
a) Al momento della registrazione presso il
Segretariato generale della Commissione europea,
alla denuncia viene attribuito un numero di
riferimento ufficiale, che è indicato
nell'avviso di ricevimento e che va citato in
tutta la corrispondenza successiva.
La registrazione e l'attribuzione di un
numero di riferimento non significano
necessariamente che verrà avviato un procedimento
d'infrazione contro lo Stato membro chiamato
in causa.
b) Se si mettono in contatto con le autorità
dello Stato membro oggetto della denuncia, i
servizi della Commissione tengono conto delle
indicazioni del suo autore riguardo alla
divulgazione della sua identità. Se l'autore
della denuncia non si è espresso, i servizi della
Commissione presumono che abbia scelto di non
rivelare la propria identità.
c) La Commissione europea fa il possibile per
prendere una decisione sul merito della denuncia
(avvio del procedimento d'infrazione o
archiviazione della denuncia) entro dodici mesi
dalla data di iscrizione della stessa nel
registro del Segretariato generale.
d) In caso di superamento di tale termine, il
servizio della Commissione responsabile del
procedimento d'infrazione ne dà notizia per
iscritto, se richiesto. Se
intende proporre alla Commissione di archiviare
una denuncia senza prendere alcun provvedimento,
il servizio competente ne informa l'autore.
Questi viene inoltre tenuto al corrente dello
svolgimento dell'eventuale procedimento
d'infrazione. ![]()
La comunicazione allo Stato membro dell’identità
dell’autore della denuncia e dei dati da questo
trasmessi è subordinata al previo consenso
dell’autore stesso, in particolare a norma del
regolamento (CE) n. 45/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati, e a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 2001, relativo all'accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione. ![]()
Se ritiene che vi sia stata, da parte della
Commissione europea, cattiva amministrazione nel
trattamento della denuncia, l’autore della stessa
ha la facoltà di ricorrere al mediatore europeo a norma
degli articoli 24 e 228 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Per una descrizione delle misure amministrative predisposte a favore dell'autore della denuncia, che la Commissione si impegna a rispettare nel trattamento delle denunce e nell'esame della presunta violazione, si può consultare, a titolo informativo, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione" [documento
COM(2012) 154 def.] ![]()