Ordinamento giuridico
Organizzazione della giustizia
Professioni giuridiche
Patrocinio a spese dello Stato
Competenza dei giudici
Ricorso in giustizia
Termini processuali
Legge applicabile
Notificazione e comunicazione degli atti
Assunzione delle prove e mezzi di prova
Provvedimenti cautelari e misure conservative
Esecuzione delle decisioni giudiziarie
Procedimenti semplificati e accelerati
Divorzio
Responsabilitá dei genitori
Crediti alimentari
Fallimento
Modi alternativi di risoluzione delle controversie
Risarcimento delle vittime di reati
Trattamento automatizzato
Nel diritto civile lo scorrere del tempo, come “fatto giuridico”, può comportare sia l’acquisizione che la perdita di un diritto soggettivo, di una facoltà giuridica o di una semplice aspettativa. Nel primo caso si parla in termini generali di “prescrizione acquisitiva” o “usucapione”, nel secondo di “prescrizione estintiva”.
La “decadenza“ sorge quando la legge prevede un termine fisso per svolgere un determinato atto con efficacia giuridica, in modo tale che, trascorso detto termine senza che l’atto sia stato compiuto, si verifica il decadimento automatico della facoltà di esercizio del diritto. A differenza della prescrizione, la decadenza può essere dichiarata d’ufficio ed è applicabile solamente nei casi tassativamente indicati dalla legge. Se si realizza un atto che comporti l’interruzione dei termini di decadenza, questi vengono sospesi per il tempo previsto dalla legge e viene computato il periodo trascorso fino a tale sospensione; alla fine della sospensione legale, si aggiunge la parte restante fino alla scadenza del termine, a decorrere dal giorno che segue la fine della sospensione.
La “prescrizione estintiva” in senso proprio è una modalità di estinzione di determinati diritti - e delle pretese per far valere tali diritti - derivata dalla mancanza del loro esercizio durante il tempo previsto dalla legge per la loro attuazione. Affinché abbia efficacia giuridica, deve essere motivata da chi tenta di opporla. Si interrompe mediante qualsiasi atto del titolare del diritto che sia chiaramente incompatibile con la rinuncia derivata dalla mancanza di esercizio: questi atti sono enunciati nell’articolo 1973 del codice civile (esercizio dinanzi al tribunale, richiesta stragiudiziale del creditore e qualsiasi atto di riconoscimento del debito da parte del debitore). Una volta si sia prodotta l’interruzione, il termine tornerà a scorrere nuovamente dall’inizio. La giurisprudenza dei tribunali spagnoli è costante nell’affermare il carattere restrittivo dell’interpretazione di questa modalità di estinzione delle obbligazioni.
Per il loro computo, questi termini temporali possono essere frazionati in giorni, settimane, mesi o anni.
Nel “computo civile” dei termini, nel caso di termini computati in giorni - sempre che non venga stabilito altrimenti - il giorno d’inizio del termine sarà escluso dal computo, e si inizierà a calcolare a partire dal giorno seguente; nel caso di termini fissati in mesi o in anni, si calcolerà da data a data. Quando nel mese di scadenza non vi sia un giorno equivalente a quello d’inizio, si considererà che il termine scade l’ultimo giorno del mese. In questo caso concreto, non si escludono i giorni non lavorativi (articoli 5 e 1130 del codice civile).
Per il “computo dei termini nel processo civile”, si prega di vedere di seguito la domanda n. 3.
LINK:
Per quanto riguarda la regolamentazione dei procedimenti amministrativi, il regolamento (CEE) n. 1182/71 è attualmente recepito dall’articolo 48 della legge sul regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e sul procedimento amministrativo comune, a norma del quale:
Detto calendario dovrà essere pubblicato prima dell’inizio di ogni anno sulla Gazzetta ufficiale e su altri mezzi di diffusione che garantiscano che i cittadini ne possano venire a conoscenza.
Per quanto concerne i procedimenti giudiziari, la questione è contemplata dall’articolo 182 della legge sull’ordinamento giudiziario, a norma del quale:
A norma dell’articolo 183 della legge citata, e nell’ambito processuale, sono considerati festivi i giorni del mese di agosto per tutti gli atti processuali, ad eccezione di quelli che dichiarati urgenti dalle norme di procedura. Nonostante ciò, il Consiglio generale dell’ordinamento giudiziario, mediante regolamento, potrà abilitarli per il compimento di altri atti (vedere di seguito risposta 5b).
LINK:
La regolamentazione è contenuta nel libro I, titolo V, capitolo II, della citata legge 7 gennaio 2000, n. 1, di procedura civile (articoli da 130 a 136), le cui caratteristiche più importanti sono le seguenti:
Tutti gli atti giudiziari devono essere compiuti durante i giorni e le ore lavorative. Si considerano giorni lavorativi tutti i giorni dell’anno, ad eccezione delle domeniche, dei giorni di festa nazionale e dei festivi ad effetti lavorativi nelle rispettive comunità autonome o località. Si considererà festivo, inoltre, anche il mese di agosto. Si considerano ore lavorative quelle che sono comprese tra le otto del mattino e le otto di sera, salvo che per un atto specifico la legge disponga altrimenti. Per gli atti di comunicazione ed esecuzione, si considereranno altresì come ore lavorative quelle che siano comprese tra le otto e le dieci di sera.
Gli atti propri di un giudizio dovranno compiersi entro i “termini”, intesi nel senso della fissazione di un momento concreto per il compimento di un determinato atto processuale o come arco temporale all’interno del quale si deve agire nel processo. Trascorso detto periodo e scaduti i termini previsti per il compimento dell’atto processuale, si produce “la preclusione” e si perde l’opportunità di realizzare l’atto in questione. Il Cancelliere attesta che i termini sono scaduti e prende le misure appropriate, nel caso in cui si tratti di una materia di sua competenza, o trasmette gli atti al tribunale affinché sia quest’ultimo a pronunciarsi.
Per gli atti del tribunale in cui il ritardo possa causare un grave pregiudizio agli interessati o alla buona amministrazione della giustizia, o provocare l’inefficacia di una pronuncia giurisdizionale, cioè per gli “Atti urgenti” (ad esempio: ricovero non volontario a causa di un disturbo psichico; misure giudiziarie che hanno il fine di soddisfare, in qualsiasi tipo di situazione conflittuale nell’ordine civile, l’“ interesse superiore” di persone minori di età...), d’ufficio o ad istanza di parte, i tribunali della giurisdizione civile possono abilitare i giorni e le ore non lavorative. Per i citati atti urgenti, si considerano lavorativi i giorni del mese di agosto, senza necessità di una abilitazione espressa. Allo stesso modo, non è necessaria abilitazione per proseguire durante le ore festive, per il tempo reputato indispensabile, gli atti urgenti che si fossero cominciati durante ore lavorative.
In relazione al “computo dei termini”, questi sono computati a partire dal giorno seguente a quello in cui si sia effettuato l’atto di comunicazione da cui la legge fa dipendere l’inizio del termine, e in questo calcolo si includerà l’ultimo giorno, che si considera trascorso alle ore ventiquattro. Nonostante ciò, quando la legge preveda un termine che cominci a decorrere dallo scadere di un altro termine, il nuovo termine viene computato, senza necessità di una nuova notifica, a partire dal giorno seguente a quello di scadenza del termine anteriore. Nel calcolo dei termini in giorni sono esclusi i giorni festivi. I termini indicati in mesi o anni si calcolano da data a data. Qualora nel mese di scadenza non vi sia un giorno equivalente a quello iniziale del computo, si considera come termine finale l’ultimo giorno del mese.
Nel caso in cui sia la presentazione di uno scritto ad essere soggetta ad un termine, questa si potrà effettuare entro le ore quindici del giorno lavorativo seguente a quello della scadenza del termine, presso la cancelleria del tribunale o, in mancanza di questa, presso l’ufficio o registro centrale del luogo. Per gli atti dinanzi a tribunali civili non si ammette la presentazione di scritti presso il tribunale che presti servizio di guardia.
I termini sono improrogabili, ma possono essere interrotti e prorogati nel caso di forza maggiore che ne impedisca l’osservanza e il loro computo sarà ripreso nel momento in cui sia cessata la causa che ha determinato l’interruzione o la proroga. L’esistenza di forza maggiore dovrà essere verificata dal tribunale, d’ufficio o ad istanza della parte che la subisce, sentite le controparti.
LINK:
I termini cominciano a decorrere dal giorno seguente a quello in cui si sia effettuato l’atto di comunicazione da cui la legge fa dipendere l’inizio dei termini, e nel computo di questi è compreso il giorno finale, che si considera trascorso alle ore ventiquattro. Ciò nonostante, quando la legge indichi che un termine comincerà a decorrere dal momento in cui ne è trascorso un altro, questo si computa, senza necessità di una ulteriore notifica, a partire dal giorno seguente alla scadenza del primo termine. La legge di procedura civile contiene una regolamentazione esaustiva degli “Atti di comunicazione giudiziaria” negli articoli da 149 a 168.
LINK ALLA SCHEDA: Notifica e trasmissione di documenti - SPAGNA
Come regola generale, l’articolo 132 della legge di procedura civile dispone che gli atti del giudizio si compiono nei termini previsti per ognuno di questi e che, quando non sia fissato alcun termine, si presume che tali atti devono essere compiuti senza ritardo.
L’articolo 133 della legge di procedura civile stabilisce che i termini cominciano a decorrere a partire dal giorno seguente a quello in cui si sia effettuato l’atto di comunicazione da cui la legge fa dipendere l’inizio dei termini, e scade alle ore ventiquattro del giorno finale.
Allo stesso modo, l’articolo 151, paragrafo 2, della legge citata stabilisce che gli atti di comunicazione all’Avvocatura di Stato e al Pubblico Ministero, così come gli atti compiuti mediante i servizi di notifica dipendenti dall’Ordine dei Procuratori, si considerano compiuti il giorno seguente alla data di notifica che risulta nella relata.
I giorni festivi sono esclusi dal computo dei termini indicati in giorni.
Per i termini indicati negli atti urgenti a cui fa riferimento il paragrafo 2 dell’articolo 131 della legge di procedura civile (atti del tribunale il cui ritardo può causare grave pregiudizio agli interessati o alla buona amministrazione della giustizia, o provocare l’inefficacia di una decisione giurisdizionale), non si considerano festivi i giorni del mese di agosto e si escludono dal computo solo le domeniche e i giorni festivi.
I termini indicati in mesi o in anni sono computati da data a data.
Quando nel mese finale non esiste un giorno equivalente a quello iniziale di computo, si presume che il termine scada l’ultimo giorno del mese.
L’articolo 135 della legge di procedura civile stabilisce che, in merito alla presentazione di scritti, per quanto riguarda il requisito temporale negli atti giudiziari:
Nonostante quanto esposto nel precedente paragrafo, a fini probatori e per certificare il compimento dei requisiti legali che prevedano la presentazione di documenti originali o di copie legalizzate, questi devono pervenire al tribunale nei tre giorni seguenti all’invio effettuato secondo la modalità anteriormente descritta.
I termini che scadono una domenica o un altro giorno festivo si considerano prorogati fino al giorno feriale seguente.
Ciò nonostante, quando la legge indichi che un termine deve essere calcolato a partire dal momento in cui ne trascorre un altro, detto termine viene computato, senza necessità di una nuova notifica, a partire dal giorno seguente a quello di scadenza del primo, e si considera applicabile quanto stabilito per lo spirare di un termine in un giorno festivo.
Nonostante la Spagna sia costituita, oltre che dal territorio continentale, anche dalle Isole Baleari, dalle Isole Canarie, e da Ceuta e Melilla, non esiste nessuna regolamentazione speciale in merito ai termini processuali per questi territori.
Si applicano le stesse considerazioni.
I ricorsi in appello e quelli in cassazione sono soggetti a un termine generale stabilito dalla legge in merito alla comunicazione e all’argomentazione, indipendentemente dalla materia. Per la comunicazione si concedono cinque giorni a partire dalla notifica della sentenza (articoli 457 e 479 della legge di procedura civile). Per l’argomentazione, venti giorni a partire dal momento in cui il tribunale consideri introdotto il ricorso (articoli 457 e 481 della legge di procedura civile).
Nel giudizio verbale, (il cui ambito è stabilito dall’articolo 250 della legge di procedura civile), non è previsto alcun atto scritto per comparire e rispondere alla domanda, ma l’ordinanza che ammette la domanda deve fissare l’udienza in un giorno compreso tra i dieci e i venti successivi alla citazione delle parti (articolo 440 della legge di procedura civile).
Nel giudizio ordinario (il cui ambito è stabilito dall’articolo 249 della legge di procedura civile), il convenuto deve presentare la comparsa di risposta nei venti giorni successivi alla notifica della citazione (articolo 404 della legge di procedura civile).
I termini per comparire e replicare in giudizio non possono essere abbreviati né prorogati. Il preambolo della legge di procedura civile enuncia il proposito di eliminare radicalmente i termini determinabili dal tribunale, e di stabilire gli altri con realismo, tenendo conto della lunga esperienza maturata in relazione all’anteriore legge del 1881. Si opta per termini brevi, ragionevoli e realisticamente rispettabili affinché, in definitiva, si emetta, con le debite garanzie, una decisione che offra tempestivamente una tutela effettiva. L’articolo 134, paragrafo 1, della legge di procedura civile stabilisce che i termini stabiliti in detta legge sono improrogabili.
Come eccezione, è prevista la possibilità di interrompere i termini in caso di forza maggiore:
Non è applicabile.
La sanzione prevista per la parte che lascia scadere o trascorrere il termine per compiere un atto processuale è la preclusione, con la conseguente perdita dell’opportunità di compiere l’atto in questione (articolo 136 della legge di procedura civile).
Qualora il termine si riferisca alla comparizione in giudizio del convenuto, questi viene dichiarato contumace (articolo 442, paragrafo 2 e articolo 496, paragrafo 1 della legge di procedura civile) e, senza ulteriore notifica, il giudizio continua il suo corso, con la mera notificazione al convenuto della dichiarazione di contumacia e della pronuncia che mette fine al processo (articolo 497 della legge di procedura civile).
La violazione dei termini per gli atti giudiziari da parte dei tribunali e del personale al servizio dell’Amministrazione della Giustizia, in mancanza di giusta causa, è soggetta a sanzione disciplinare a norma della legge sull’ordinamento giudiziario, senza escludere il diritto della parte pregiudicata a reclamare ulteriore risarcimento (articolo 132, paragrafo 3 della legge di procedura civile).
« Termini processuali - Informazioni generali | Spagna - Informazioni generali »
Ultimo aggiornamento: 02-04-2007

