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Trattamento automatizzatoNei Paesi Bassi esiste una specifica procedura per le cause di modesta entità, dinanzi al giudice cantonale, che è più rapida della procedura per le cause di valore più elevato. Dinanzi al giudice cantonale un cittadino può procedere da solo, non è necessario quindi ricorrere a un avvocato. La legislazione olandese prevede alcune specifiche condizioni processuali in caso di crediti particolari, o crediti derivanti da determinati tipi di accordi.
Il giudice cantonale, in primo grado, è competente per:
Tutti questi procedimenti cominciano con una citazione. L’unica eccezione riguarda la risoluzione di un contratto di lavoro per motivi gravi, che comporta un ricorso.
Qualora si intenda recuperare una piccola somma per via giudiziaria, il procedimento dinanzi al giudice cantonale è la sola possibilità. Se una tale richiesta viene presentata al settore civile del tribunale, questo in linea di principio è incompetente a conoscere del caso, e lo rinvia al giudice cantonale. Se il settore civile omette (indebitamente) di rinviare la causa al giudice cantonale e decide in merito, ciò non toglie nulla all’efficacia della sentenza.
Per un procedimento dinanzi al giudice cantonale non è necessario utilizzare alcun modulo particolare. La citazione deve comunque soddisfare determinati requisiti e deve essere notificata al convenuto da un ufficiale giudiziario.
Nei procedimenti dinanzi al giudice cantonale le parti possono procedere personalmente, non devono cioè ricorrere a un avvocato. Se lo desiderano possono comunque farsi assistere o farsi rappresentare da un mandatario o da un avvocato. Chiunque può fornire assistenza o intervenire come mandatario.
Nel caso in cui decida di farsi assistere, la parte deve comunque essere presente all’udienza; quando invece viene nominato un mandatario, non è necessaria la presenza della parte. Né il giudice cantonale né la cancelleria forniscono assistenza per le questioni processuali.
Per piccoli importi valgono le norme abituali relative alle prove. Si veda la scheda relativa all’assunzione delle prove e ai mezzi di prova.
Dopo la notifica della citazione, in un procedimento davanti al giudice cantonale le parti (dato che in questo non devono necessariamente farsi rappresentare da un legale), possono spiegare la propria posizione sia oralmente che per iscritto.
Il procedimento si svolge oralmente durante l’udienza. Lo svantaggio di una difesa orale è che non si ha la sicurezza che quanto viene dichiarato figuri poi effettivamente nel fascicolo – ciò dipende dagli appunti che vengono presi durante l’udienza. Per questo il giudice cantonale dà spesso, alla parte che ha esposto oralmente la propria posizione, la possibilità di metterla anche per iscritto. Nelle cause più complesse, soprattutto, viene anche raccomandato di esporre il proprio punto di vista per iscritto (invece che oralmente).
Il procedimento può svolgersi per iscritto sia all’udienza che presentando i documenti in cancelleria prima della data stabilita dal giudice. In quest’ultimo caso si parla di “procedimento per posta”.
Generalmente, dopo la citazione e la difesa scritta, ha luogo un’udienza in cui il giudice può interrogare le parti (comparizione). In alternativa il giudice può dare alle parti l’opportunità di rispondere ancora una volta per iscritto. In tal caso ogni parte ha ancora diritto di spiegare oralmente il proprio punto di vista, se ne sente la necessità, ma non è obbligata a farlo.
La sentenza del giudice cantonale deve soddisfare i requisiti generali che valgono per le sentenze giudiziarie. In essa devono figurare i seguenti elementi: le parti, il procedimento, le richieste e le osservazioni delle parti, i motivi della decisione, la decisione stessa, il nome del giudice e la data della pronuncia.
Secondo la regola principale, è la parte soccombente a dover pagare le spese. Con questo termine si intendono le spese processuali della parte avversa. Nella pratica, la parte soccombente non è tenuta a rimborsare tutte le spese legali alla parte che vince. La legge olandese prevede a tal fine un sistema forfettario, secondo il quale le spese che la parte soccombente è condannata a pagare comprendono solo una parte delle spese legali del vincitore della causa, basata su una serie di azioni (osservazioni scritte, osservazioni orali, comparizione, e l’entità della causa). Una parte delle spese processuali sostenute dalla parte vincitrice rimangono così a suo carico.
Va fatta una distinzione fra le spese processuali da un lato, e quelle dell’assistenza legale e di esperti dall’altro. Le norme relative ai costi processuali riguardano solo i costi del processo. Va poi fatta un’altra distinzione fra le spese stabilite dalla sentenza (spese liquidate) e quelle che intervengono dopo di essa, come quelle della notificazione della sentenza. Queste ultime vanno a carico della parte soccombente.
Se il giudice cantonale ritiene che alcune spese non siano state necessarie, queste non verranno poste a carico della parte soccombente. Il giudice può anche, d’ufficio, contenere i costi. Il giudice, infine, può anche decidere una compensazione fra le spese sostenute da una parte e dall’altra.
È possibile impugnare una decisione del giudice cantonale solo se la causa riguarda un credito (o un interesse) superiore ai 1 750 euro.
Il termine per l’impugnazione è di tre mesi a decorrere dal giorno della pronuncia della decisione. Va avviata con citazione. In secondo grado è sempre obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato.
Per i ricorsi valgono gli articolo 358-362 del Codice di procedura civile.
La legislazione relativa alle cause davanti al giudice cantonale può essere consultata sul sito Overheid.nl
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Per le circoscrizioni giudiziarie e gli indirizzi dei tribunali nei Paesi Bassi è possibile consultare il seguente sito con informazioni sul sistema giuridico
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« Procedimenti semplificati e accelerati - Informazioni generali | Paesi Bassi - Informazioni generali »
Ultimo aggiornamento: 20-04-2006

