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Trattamento automatizzatoVa proposta davanti al giudice di pace anche l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, salva la competenza del tribunale riguardo alle violazioni per le quali sia prevista una sanzione superiore a € 15.493,71 o ad alcune violazioni di particolare importanza (v. legge n. 689/1981).
Per tutte dette cause, le forme del giudizio davanti al giudice di pace sono improntate al principio di massima semplificazione; fermo restando che, in mancanza di espressa disposizione, si applicano le norme che disciplinano il procedimento davanti al tribunale. Non esiste quindi una procedura semplificata ad hoc, ma una forte semplificazione delle forme previste per il giudizio davanti al tribunale.
La soglia del valore è uno dei criteri di determinazione della competenza del giudice di pace; per altre controversie la competenza è allo stesso attribuita per materia , a prescindere cioè dal valore. Trattasi di controversie di modesta rilevanza sociale, demandate ad un giudice diffuso sul territorio.
La procedura è obbligatoria o facoltativa?
Come già rilevato, il sistema non prevede una procedura ad hoc (come ad esempio per l’ingiunzione di pagamento). Nel ripartire la competenza tra i giudici di primo grado, sono state attribuite al giudice di pace (il quale non è un giudice di carriera ed ha sostituito il vecchio giudice conciliatore) alcune controversie in ragione del modesto valore o della modesta rilevanza sociale.
Poichè il criterio di attribuzione è quello della competenza (per materia e per valore), è necessario osservare le regole di competenza per sottrarsi all’eccezione della controparte o al rilievo di ufficio (art. 38 cpc).
Le parti o il tribunale possono trasformare una procedura relativa a domanda di modesta importanza in una procedura ordinaria? Se si, a quali condizioni?
Non è possibile, perché il sistema è diverso. Se sono state violate le regole sulla competenza, il giudice - su eccezione di parte o su rilievo di ufficio nei casi consentiti (ex art. 38 cpc) - dichiara la propria incompetenza e la causa deve essere riassunta davanti al giudice dichiarato competente.
Esistono dei formulari da utilizzare per la procedura relativa alle domande di modesta importanza? Se si, a quale stadio della procedura? E’ obbligatorio il loro uso?
Non esistono formulari. Per le cause di competenza del giudice di pace, la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Può essere proposta anche verbalmente; in tal caso viene raccolta dal giudice a verbale che, a cura dell’attore, è notificato al convenuto con citazione a comparire a udienza fissa. (art. 316 cpc).
In materia di opposizioni a sanzioni amministrative attribuite alla competenza del giudice di pace (per es. in materia di circolazione stradale), l’opposizione si propone con ricorso, il quale deve contenere le indicazioni richieste dall’art. 22 della legge n. 689/1981.
L’atto di citazione (o il ricorso) deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto; in considerazione del massimo di semplificazione cui è improntato il giudizio davanti al giudice di pace, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi fino all’udienza di trattazione (art. 320 cpc).
Le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non sia eccedente I€ 516,46 . In ogni altro caso occorre l’assistenza di un difensore, salvo che il giudice di pace, valutata la natura e l’entità della controversia, ritenga di autorizzare la parte a stare in giudizio senza difensore.
In materia di opposizioni a sanzioni amministrative, l’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente (art. 23 legge 1981/689)
In applicazione della norma di carattere generale di cui all’art. 182 cpc, il giudice può assegnare alle parti un termine per completare o mettere in regola atti che riconosce difettosi ovvero per regolarizzare al costituzione delle parti, salvo che si sia già verificata una decadenza.
In materia di prove vi sono regole meno rigide rispetto alla procedura ordinaria? Se si, quali?
Non sono previste regole meno rigide in materia di prove. Tuttavia, per quanto attiene al verificarsi delle preclusioni, , la libertà di forme in materia di costituzione consente di articolare mezzi istruttori e produrre documenti fino all’udienza di prima trattazione (ex art. 320 cpc); è altresì possibile il rinvio ad un’udienza successiva per una sola volta per ulteriori produzioni e richieste di prova, ma solo se sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti.
Una procedura meramente scritta è possibile? (in luogo di una procedura orale con audizione delle parti)? Se si, a quali condizioni?
Non è prevista una procedura meramente scritta, atteso l’obbligo per il giudice di pace di sentire liberamente le parti e tentare la conciliazione.
Tuttavia, l’omissione dell’interrogatorio libero delle parti non costituisce un vizio comportante la nullità del procedimento, in mancanza di una espressa previsione in tal senso.
Le regole relative al contenuto della decisione sono più flessibili rispetto a quelle della procedura ordinaria? Se si, in quale misura?
No. Si applicano le regole generali.
Il rimborso delle spese è limitato? Se si, in quale misura?
Per la pronuncia relativa alle spese si applicano le regole generali, per cui l’onere delle spese fa carico alla parte soccombente, salvo che sia disposta la compensazione se vi è soccombenza reciproca ovvero se concorrono giusti motivi.
Le spese sono liquidate in base a tariffe, le quali tengono conto del grado e del valore della causa.
La possibilità di appello è esclusa o è soltanto limitata?
Con recente riforma (d.lgs. 2006, n. 40) è stato modificato il regime di impugnazione delle sentenze di equità (controversie di valore non eccedente € 1.100,00) del giudice di pace, nel senso che le stesse sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia .
Tale nuova disciplina si applica alle decisioni pronunciate a decorrere dal 2 marzo 2006 (art. 27 d.lgs. 2006/40)
Le sentenze di equità pronunciate prima di detta data, sono soggette a ricorso per cassazione (nel rispetto dei termini di legge) solo per violazione di norme costituzionali, comunitarie e processuali, per violazione dei principi regolatori della materia e per motivazione inesistente o meramente apparente. Le sentenza pronunciate dal giudice di pace in materia di sanzioni amministrative non sono appellabili, ma sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione.
Per il resto, le pronunce del giudice di pace sono suscettibili di impugnazione mediante appello.
Vedere le schede in materia di organizzazione della giustizia, competenza dei tribunali e ricorso al giudice.
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Ultimo aggiornamento: 30-05-2007

