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In concreto, “notificazione e comunicazione degli atti” significa la consegna di documenti giudiziari o di altro tipo alla persona fisica o giuridica interessata, secondo la procedura stabilita dalle leggi vigenti.
Le regole specifiche hanno lo scopo di stabilire il metodo di notificazione e comunicazione degli atti che è accettato dai tribunali e di tutelare le persone che possono subire un pregiudizio se tali regole sono violate.
Le citazioni a comparire, le domande di apertura di un procedimento, i ricorsi e appelli, gli atti processuali, ogni documento giudiziario e ogni altro documento la cui notificazione o comunicazione è ordinata dal tribunale oppure è prevista dalle leggi vigenti.
Alla notificazione o comunicazione degli atti provvedono privati debitamente autorizzati a svolgere tale funzione dalla Corte suprema, a norma del Codice di procedura civile. La scelta della persona che notificherà o comunicherà gli atti spetta alla parte che, avendo registrato presso il tribunale gli atti di cui al precedente punto 2, è responsabile della loro notificazione o comunicazione.
La notificazione o comunicazione avviene:
La notificazione o comunicazione di ogni mandato di comparizione o avviso rivolto a qualsiasi persona va effettuata all'indirizzo di quella persona o, in mancanza di tale indicazione, presso l’ultimo domicilio conosciuto o abituale della persona in questione.
Disposizioni specifiche riguardano la notificazione o comunicazione di atti a minorenni, minorati psichici, persone sotto tutela e persone giuridiche (disposizione 5 del Codice di procedura civile).
Se non è possibile notificare o comunicare atti secondo quanto indicato al precedente punto 4, si può far registrare presso il tribunale una domanda di notificazione o comunicazione sostitutiva.
La notificazione o comunicazione di atti o l’impossibilità di procedere in tal senso viene iscritta in un apposito registro, che è tenuto dalle persone autorizzate a svolgere le suddette operazioni. Inoltre, le persone autorizzate attestano la notificazione o comunicazione degli atti mediante dichiarazione giurata, compilando il modulo previsto nel Codice di procedura civile.
In caso di notificazione o comunicazione via fax, la certificazione dell’invio degli atti viene depositata presso l'ufficio del registro del tribunale competente.
In caso di notificazione o comunicazione errata, la si può annullare facendone registrare la relativa domanda. Allo stesso modo, se il tribunale pronuncia una decisione dopo una notificazione o comunicazione errata, si può far annullare tale decisione previa registrazione della relativa domanda.
Ogni documento da notificare o comunicare a norma di un regolamento giudiziario o testo di legge viene notificato o comunicato a cura del tribunale soltanto previo pagamento di un importo stabilito dal Codice di procedura civile. L’importo in questione è di 2,50 lire cipriote, a cui si aggiunge un supplemento variante tra 0,50 e 6,50 lire cipriote, a seconda della distanza del luogo di destinazione dal tribunale competente.
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Ultimo aggiornamento: 21-06-2006

