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"La potestà genitoriale" è il complesso dei diritti - doveri che l'ordinamento attribuisce ai genitori sui figli ancora minorenni. Ai sensi dell'articolo 97 del codice di diritto familiare, entrambi i genitori hanno gli stessi diritti e le stesse responsabilità nei confronti dei figli ancora minorenni, senza alcuna distinzione tra figli nati durante il matrimonio, fuori dal matrimonio o adottati ed esercitano i diritti nell'esclusivo interesse dei figli.
La tutela da parte dei genitori presuppone l'esistenza di una persona che non ha ancora compiuto 18 anni e che non è ancora del tutto in possesso della sua capacità d'agire.
La tutela da parte dei genitori esiste nell'interesse del minore; si tratta soprattutto di una questione di doveri dei genitori piuttosto che di diritti. Tra di essi sono compresi:
(In generale, la potestà spetta ad entrambi i genitori ed è dagli stessi esercitata finché vivono insieme, ma può spettare alla madre se i genitori non sono sposati)
La potestà spetta ad entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto se il minore sia nato o no nel corso del matrimonio o sia stato adottato (articolo 97 del codice di diritto di famiglia). Ai sensi dell'articolo 42, primo comma del codice di diritto di famiglia, dopo l'emissione della sentenza di divorzio, il giudice decide a quale genitore saranno affidati i figli minorenni. Il genitore divorziato che otterrà l'affidamento dei figli eserciterà i diritti dei genitori rispetto ai figli. Il genitore divorziato che non avrà ottenuto l'affidamento dei figli mantiene il diritto di avere contatti personali con i figli e di vigilare sulla crescita, l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale dei figli.
Nel caso di figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti da entrambi i genitori, l'affidamento sarà deciso dal giudice con una decisione giudiziaria (articolo 65 del codice di diritto di famiglia).
(Se entrambi i genitori sono morti o incapaci di esercitare la potestà, può essere nominato un tutore)
Ai sensi dell'articolo 113 del codice di diritto di famiglia, Se entrambi i genitori sono morti, sono sconosciuti, sono stati privati dei loro diritti genitoriali, hanno avuto restrizioni, per quanto riguarda la potestà genitoriale, sono stati dichiarati scomparsi o sono morti, il figlio minorenne sarà posto sotto tutela.
(con un accordo consensuale o con una pronuncia del giudice)
In caso di divorzio, il giudice emetterà un provvedimento con il quale confermerà l'accordo raggiunto dalle parti o, in difetto di tale accordo, emetterà un provvedimento indipendentemente dalla volontà dei genitori.
Nel corso del matrimonio, nel caso in cui sorga un disaccordo tra i genitori per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dei genitori, il tutore prenderà la decisione dopo aver ascoltato i genitori e tenendo conto degli interessi dei figli minorenni (articolo 99 del codice di diritto di famiglia).
(ad esempio approvazione di un'autorità o di un giudice)
Nel caso in cui l'accordo riguardi figli nati nel corso del matrimonio, non occorre l'adempimento di formalità relative a un accordo tra i genitori in quanto il codice di diritto di famiglia stesso stabilisce all'articolo 98, primo comma, che le misure che si riferiscono alla persona e ai beni di proprietà dei figli devono essere prese dai genitori di comune accordo.
Nel caso in cui il matrimonio finisce con il divorzio o nei casi in cui si tratta di figli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti da entrambi i genitori, il giudice deciderà sull'accordo raggiunto tra i genitori.
(ad esempio la mediazione)
Richiesta di una decisione da parte dall'autorità incaricata della tutela (nel corso del matrimonio).
Mediazione - legge n. 192/2006 sulla mediazione e sull'organizzazione della professione di mediatore.
(Ad esempio, la futura residenza dei figli, se i genitori avranno l'affidamento congiunto o se i figli verranno affidati a uno solo dei genitori, i diritti di visita e di accesso dei genitori, l'obbligo di pagare gli alimenti, la scelta della scuola per i figli, il nome dei figli ecc.)
Il giudice può decidere sulle seguenti questioni:
(ad esempio trasferirsi insieme ai figli in un'altra abitazione nello stesso paese, trasferirsi insieme ai figli in un altro paese, decidere quale scuola frequenteranno i figli ecc.)
L'affidamento esclusivo viene assegnato dal giudice con la sentenza di divorzio (per i figli nati nel corso del matrimonio) o in seguito a una pronuncia su una istanza relativa all'affidamento dei figli minori (per i figli nati fuori dal matrimonio nel caso in cui i figli siano stati riconosciuti da entrambi i genitori).
Il genitore che ha ottenuto l'affidamento dei figli esercita i relativi diritti sui figli e sui beni di proprietà dei figli e adempie ai suoi doveri di genitore.
Il genitore a cui non sono stati affidati i figli non è responsabile per quanto riguarda la custodia e il controllo dei figli; ha comunque diritto a controllarne la crescita, l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale. Il genitore non affidatario ha il diritto di avere contatti personali con i figli ma non ha il diritto di stabilire dove i figli vivranno o di esigere che i figli gli siano restituiti ai sensi dell'articolo 103 del codice di diritto di famiglia, da una persona che abbia in custodia i figli senza averne diritto.
Nel corso del matrimonio, i genitori in base alla legge esercitano i diritti e i doveri di genitori in modo uguale.
Il giudice interviene soltanto per assegnare l'affidamento esclusivo a uno dei genitori al momento della sentenza di divorzio (per i figli nati nel corso del matrimonio) o in seguito a una pronuncia su una istanza relativa all'affidamento dei figli minori (per i figli nati fuori dal matrimonio).
Nel corso del matrimonio, i disaccordi tra genitori per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dei genitori sono risolti dall'autorità incaricata della tutela, dagli organismi esecutivi del villaggio, della città o dalle autorità distrettuali per quanto riguarda la città di Bucarest. In alcune situazioni previste dalla legge, i disaccordi tra genitori concernenti le misure da prendere per quanto riguarda i figli vengono risolti dal giudice secondo le leggi ordinarie. Tali situazioni comprendono disaccordi sulla portata dell'obbligazione alimentare, l'importo dell'assegno alimentare, l'affidamento, i diritti di visita e il luogo di residenza dei figli.
Si applica la procedura ordinaria (come regola generale).
Le eccezioni sono le seguenti: nel corso del procedimento di divorzio, il giudice può, con un'ordinanza, adottare misure temporanee sull'affidamento dei figli minorenni, sull'obbligazione alimentare, sul contributo al mantenimento dei figli e l'utilizzazione di una residenza (articolo 613 del codice di procedura civile).
Il gratuito patrocinio si può ottenere ai sensi degli articoli 74-81 del codice di procedura civile e può essere concesso in qualsiasi momento del procedimento, per una parte o per tutte le spese.
Le decisioni prese dall'autorità incaricata della tutela possono essere impugnate dinanzi all'autorità gerarchicamente superiore. Una decisione del giudice può essere impugnata secondo quanto stabilito dal codice di procedura civile (appello, o ricorso presso un giudice di livello superiore). Se la decisione sulla potestà genitoriale costituiva il principale oggetto del contendere, il termine per l'impugnazione in primo grado/o il ricorso presso un giudice di livello superiore è di 15 giorni dalla comunicazione della decisione; se la decisione riguardava una domanda accessoria della causa, come ad esempio accade in un procedimento di divorzio, il termine per l'impugnazione è di 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Se il provvedimento del giudice non viene eseguito spontaneamente, si può ricorrere all'intervento dell'ufficiale giudiziario secondo la procedura prevista dal codice di procedura civile, sezione V (articolo 371 e segg.).
Per il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di potestà genitoriale possono essere applicate le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2201/2003, Bruxelles II.
L'istanza dev'essere presentata al giudice del domicilio o della residenza in Romania del convenuto. Se il convenuto non ha un domicilio conosciuto né una residenza, occorre che sia inviato al giudice del domicilio/della residenza del ricorrente.
Per contestare il riconoscimento di una decisione, la persona interessata deve rivolgersi al tribunale competente dove è pendente il ricorso per il riconoscimento. Si applicheranno le disposizioni della legge ordinaria del codice di procedura civile.
(Spiega le regole sulla scelta della legge applicabile per ogni Stato membro).
Per stabilire la legge applicabile per rapporti di diritto internazionale privato, occorre far riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 105/1992 relativa ai rapporti di diritto internazionale privato. I rapporti tra genitori e figli, compresi gli obblighi a mantenere ed educare i figli e a gestire i beni di loro proprietà sono soggetti alla legge nazionale ordinaria ma, nei casi in cui sono interessati i cittadini di un altro paese, essi sono soggetti alla legge del loro domicilio comune.
La legge nazionale ordinaria o la legge del loro comune domicilio continuerà a regolare i rapporti tra genitori e figli nel caso in cui uno di loro cambi la cittadinanza o il domicilio.
In difetto di cittadinanza comune o di domicilio comune, i rapporti tra genitori e figli sono soggetti alla legge del territorio in cui hanno o hanno avuto una residenza comune o con cui entrambi mantengono i contatti più stretti.
Informazioni supplementari (link collegati a Internet)
cooperare judiciară internaţională
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Ultimo aggiornamento: 04-12-2007