Ordinamento giuridico
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Divorzio
Responsabilitá dei genitori
Crediti alimentari
Fallimento
Modi alternativi di risoluzione delle controversie
Risarcimento delle vittime di reati
Trattamento automatizzato
La nozione di "responsabilità genitoriale" non ha ancora ottenuto una consacrazione giuridica in Portogallo. La nozione in vigore nell'ordinamento giuridico portoghese è quella di Poder Paternal (potestà genitoriale).
Secondo la legge, la nozione include poteri e doveri di carattere personale (potere di comando e di rappresentanza, dovere di rispetto, di aiuto e di educazione; diritto-dovere di custodia) e patrimoniale (potere di amministrazione dei beni dei figli, dovere di assistenza).
Di norma sono i genitori che detengono ed esercitano la potestà genitoriale sui figli.
Può aversi limitazione o inibizione dell'esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso può essere anche deciso che i figli vengano affidati ad una terza persona (tutore) o ad un istituto di assistenza.
Si ha inibizione nei seguenti casi:
Si ha affidamento ad una terza persona o ad un istituto di assistenza anche quando i genitori violano colpevolmente i doveri verso i figli, a grave danno di questi ultimi, o quando, per inesperienza, malattia, assenza o per altre ragioni, si dimostrano incapaci di assolvere il dovere di custodia dei figli.
La nomina di un tutore è obbligatoria:
Ad eccezione di alcune limitazioni previste dalla legge, i terzi a cui i minori vengono affidati hanno gli stessi diritti e obblighi dei genitori.
In caso di divorzio o di separazione, la potestà genitoriale è regolata con sentenza del giudice o con decisione dell'ufficiale di stato civile.
La sentenza può essere una sentenza di omologazione, ossia di conferma dell'accordo raggiunto dai genitori in merito all'esercizio della potestà sui figli, o una sentenza di merito, nel qual caso contiene una decisione impositiva sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale.
La decisione dell'ufficiale di stato civile è omologativa dell'accordo dei genitori.
Le predette decisioni sono pronunciate nel corso del procedimento di divorzio o di separazione legale o nel quadro di un procedimento autonomo inteso a regolare l'esercizio della potestà genitoriale. L'intervento dell'ufficio di stato civile è limitato ai procedimenti di separazione e di divorzio consensuali.
L'accordo deve tutelare avvedutamente gli interessi dei minori e regolare i vari diritti e doveri che l'esercizio della potestà genitoriale comporta. Per l'accordo non è richiesta una forma specifica, dato che viene presentato accompagnato dalla domanda di omologazione.
L'accordo deve essere omologato dal giudice del tribunale competente o dall'ufficiale di stato civile (quest'ultimo, come si è già visto, interviene soltanto nei procedimenti di separazione e di divorzio consensuali) e deve essere allegato agli atti del procedimento (di separazione, di divorzio o di disciplina dell'esercizio della potestà genitoriale).
L'accordo può essere raggiunto anche in sede di tentativo di conciliazione presieduto dal giudice. In questo caso, viene iscritto a verbale e omologato dallo stesso giudice.
Il tentativo di conciliazione è obbligatorio nei procedimenti di divorzio e di separazione giudiziari e di disciplina dell'esercizio della potestà genitoriale.
Per quanto riguarda la procedura dinanzi all'ufficiale di stato civile, il pubblico ministero presso il tribunale di primo grado competente per la circoscrizione territoriale in cui si trova l'ufficio di stato civile deve pronunciarsi sull'accordo prima del suo esame finale.
L'omologazione viene sempre rifiutata se l'accordo non tutela gli interessi del minore, compreso l'interesse a mantenere stretti rapporti con il genitore non affidatario.
È sempre necessario ottenere l'omologazione del giudice di qualsiasi accordo raggiunto dai genitori (che si tratti di accordo spontaneo o risultante da una procedura di mediazione) , ad eccezione di quanto si riferisce al già menzionato intervento dell'ufficio di stato civile
Nella fase in cui vengono esaminati i fattori di conflitto e di riconciliazione dei genitori, è possibile ricorrere alla mediazione del Gabinete de Mediação Familiar (servizio di mediazione familiare) , creato dal ministero della Giustizia nel 1997, o dei servizi di mediazione familiare esistenti presso alcune amministrazioni comunali.
È anche possibile ricorrere all'Associação de Mediadores de Conflitos (associazione dei mediatori).
In ogni fase del procedimento, il giudice può, se lo ritiene opportuno, disporre d'ufficio, o con il consenso o su richiesta degli interessati, l'intervento dei servizi di mediazione pubblici o privati. Il giudice omologa l'accordo raggiunto a seguito della mediazione, purché l'accordo tuteli gli interessi del minore.
In generale, e a prescindere da chi ha richiesto l'intervento, il giudice può, per quanto riguarda il minore e nel quadro della materia di cui stiamo trattando:
In mancanza di accordo tra i genitori sulle questioni di particolare importanza, spetta al tribunale supplirvi, su domanda di uno dei genitori e dopo che siano stati effettuati il tentativo di conciliazione e l'audizione del minore. Per essere ascoltato, il minore deve essere di età superiore ai 14 anni e le circostanze non devono essere tali da sconsigliare l'audizione.
Tra le questioni di particolare importanza rientrano tra l'altro: il nome del figlio, la sua educazione (in particolare quella religiosa) , l'alienazione di beni, la rinuncia ad un'eredità, la contrazione di prestiti e l'acquisizione di partecipazioni in società commerciali.
Nel caso di genitori divorziati o separati, spetta al giudice decidere se la potestà genitoriale sarà esercitata congiuntamente o esclusivamente, a quale genitore sarà riconosciuto l'affidamento, quale sarà il regime delle visite di cui beneficerà il genitore non affidatario e quali saranno l'importo e la forma della prestazione alimentare (se prevista).
Per gli atti di particolare importanza o per i quali la legge esiga espressamente il consenso di entrambi i genitori, il genitore non affidatario deve essere consultato e esprimere il suo consenso. In ogni caso, il genitore che non esercita la potestà genitoriale ha il diritto di vigilare sull'educazione e sulle condizioni di vita dei figli.
Inoltre, i genitori possono decidere di risolvere determinate questioni di comune accordo o che l'amministrazione dei beni dei figli venga assunta dal genitore affidatario.
In pratica, in caso di affidamento congiunto, i genitori esercitano in comune la potestà genitoriale; essi decidono in merito alle questioni relative alla vita dei figli in condizioni analoghe a quelle esistenti in costanza di matrimonio, con la differenza importante che i figli possono risiedere soltanto con uno dei genitori.
In questo contesto, il divorzio o la separazione non modifica, sul piano giuridico, la posizione dei genitori verso i figli.
In Portogallo, competenti in questa materia sono i Tribunais de Família (tribunali della famiglia).
Vi sono tribunali della famiglia (chiamati Tribunais de Família e Menores) a Aveiro, Barreiro, Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Funchal, Lisbona, Loures, Ponta Delgada, Portimão, Oporto, Setúbal, Seixal, Sintra e Vila Franca de Xira.
Al di fuori delle aree di competenza di questi tribunali, spetta ai tribunali di comarca conoscere delle cause relative alla potestà genitoriale.
Tuttavia, se è in corso un procedimento di divorzio o di separazione giudiziari, i provvedimenti relativi alla disciplina dell'esercizio della potestà genitoriale, alle prestazioni alimentari e all'inibizione della potestà genitoriale sono regolate nel corso di detto procedimento.
In assenza di un procedimento di divorzio o di separazione giudiziari, deve essere presentata una domanda, per la quale non occorre attenersi alla suddivisione in articoli, nella quale vengono individuate le parti, vengono esposti i fatti, viene formulata la richiesta e vengono presentati i mezzi di prova.
La domanda può essere firmata dai genitori, dato che la rappresentanza di un avvocato è obbligatoria solo nella fase del ricorso. Gli unici documenti indispensabili in questa fase iniziale sono l'atto di nascita dei minori e, se i genitori sono sposati tra di loro, l'atto di matrimonio.
Per ulteriori informazioni in materia, consultate la scheda relativa alla competenza dei giudici.
In questi casi si applicano le norme sulla giurisdizione volontaria. Di conseguenza, il tribunale può procedere liberamente a verificare i fatti, a raccogliere le prove, a ordinare indagini e a raccogliere le informazioni reputate necessarie. Sono ammesse solo le prove che il giudice ritiene necessarie.
La sentenza viene pronunciata entro 15 giorni dalla presentazione della relativa domanda al giudice.
Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare, il giudice non è obbligato a seguire un criterio di stretta legalità, ma deve adottare, in ogni caso, la soluzione che ritiene più adeguata e più opportuna. Pertanto, quando è chiamato a intervenire per regolare l'esercizio della potestà genitoriale, il giudice deve farsi guidare dalla tutela piena ed esclusiva dell'interesse del minore.
Il carattere volontario della giurisdizione non dispensa tuttavia il giudice dal motivare in fatto e in diritto le sue decisioni.
In questo tipo di processo, le decisioni possono essere modificate, fatti salvi gli effetti già prodotti, a seguito di circostanze sopravvenute che giustifichino la modifica. Per sopravvenute si intendono sia le circostanze verificatesi dopo la decisione sia le circostanze preesistenti che non siano state invocate per ignoranza o per altro motivo valido.
Le parti hanno il diritto di prendere conoscenza delle informazioni, delle relazioni, degli esami e dei pareri relativi al procedimento. Possono richiedere precisazioni, presentare nuovi elementi o chiedere la raccolta di informazioni che ritengano necessarie. Il giudice respinge, con ordinanza non impugnabile, le domande che risultano inutili, irrealizzabili o presentate a scopo chiaramente dilatorio. E' garantito il contraddittorio per quanto riguarda le prove ottenute con i mezzi descritti.
Durante le ferie giudiziarie proseguono i procedimenti di tutela civile il cui ritardo potrebbe danneggiare gli interessi del minore.
In ogni fase del procedimento, e ogniqualvolta lo ritenga opportuno, il giudice può decidere, a titolo provvisorio, sulle questioni che devono essere esaminate alla fine. Inoltre può disporre i provvedimenti che appaiano indispensabili per garantire l'effettiva esecuzione della decisione. E' altresì possibile modificare provvisoriamente le decisioni già adottate a titolo definitivo. A tal fine, il giudice procede alle indagini sommarie ritenute opportune.
Sì. Il sistema del gratuito patrocinio si applica in tutti i tribunali, indipendentemente dalla forma del processo.
Per informazioni più dettagliate in materia, consultate la scheda Patrocinio a spese dello Stato - Portogallo.
Sì. Il ricorso può essere promosso, conformemente alle norme generali del processo civile, da uno dei genitori o dal pubblico ministero. Non è ammesso ricorso dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema di cassazione) contro decisioni pronunciate secondo criteri di convenienza o di opportunità.
Per quanto riguarda il minore, se uno dei genitori non rispetta ciò che è stato concordato o deciso, l'altro genitore può chiedere al giudice di adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione forzata e di condannare il genitore inadempiente ad un'ammenda e ad un risarcimento a favore del minore, del richiedente o di entrambi.
Dopo che la domanda è stata presentata o allegata agli atti del processo, il giudice convoca le parti ad un incontro o fa notificare al convenuto la richiesta di presentare le allegazioni che ritiene opportune. Durante l'incontro, i genitori possono concordare di modificare quanto deciso in merito all'esercizio della potestà genitoriale, tenendo conto dell'interesse del minore. Se l'incontro non viene convocato o se nel corso dell'incontro i genitori non riescono a raggiungere un accordo, il giudice ordina accertamenti sommari e qualsiasi altro provvedimento che ritenga necessario e, infine, rende la sua decisione. In caso di condanna ad un'ammenda, se questa non viene pagata entro dieci giorni, viene rilasciato un certificato relativo agli atti del processo da trasmettere al tribunale competente per l'esecuzione.
Si tratta di un processo incidentale del processo principale, e si svolge su domanda del genitore o del pubblico ministero.
Quando la persona giuridicamente obbligata a prestare gli alimenti non paga le somme dovute entro dieci giorni dalla scadenza, si procede come segue:
Gli importi detratti, che comprendono anche gli alimenti che sono prossimi alla scadenza, sono versati direttamente al beneficiario.
Per rispondere a questa domanda occorre distinguere tra le situazioni nelle quali la decisione è stata pronunciata nell'ambito di un procedimento di divorzio, di separazione legale o di annullamento del matrimonio dei genitori e le altre situazioni.
Nel primo caso, si applica il regolamento (CE) n. 1347/2000, del 29 maggio 2000, in base al quale le decisioni pronunciate in un altro Stato membro, ad eccezione della Danimarca, sono riconosciute in Portogallo senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
Pertanto, le decisioni pronunciate in uno Stato membro e relative all'esercizio della potestà genitoriale sui figli comuni della coppia, sempre che nel predetto Stato abbiano forza esecutiva e siano state notificate, sono eseguite in Portogallo dopo essere state dichiarate esecutive su domanda di una delle parti interessate.
I pochi motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni sono quelli previsti nel summenzionato regolamento.
Nei casi che non rientrano nell'ambito di applicazione del predetto regolamento e per quanto riguarda le questioni relative all'affidamento dei figli, si applica la convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento (che è vincolante per la maggioranza degli Stati membri dell'UE).
Nell'ambito di applicazione di questo strumento internazionale, ogni persona che abbia ottenuto in uno Stato contraente una decisione relativa all'affidamento di un minore e che desideri ottenere in un altro Stato contraente il riconoscimento o l'esecuzione della decisione può presentare domanda all'Instituto de Reinserção Social (istituto per il reinserimento sociale). Alla domanda devono essere allegati: a) un documento che autorizzi le autorità portoghesi ad agire in nome del richiedente o a designare a tal fine un altro rappresentante; b) una copia della decisione, che soddisfi i necessari requisiti di autenticità; c) in caso di decisione pronunciata in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale, ogni documento che attesti che l'atto con cui l'azione è stata proposta o l'atto equivalente è stato debitamente comunicato al convenuto; d) se necessario, un documento che attesti che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva; e) se possibile, informazioni sul luogo in cui si trova il minore nello Stato richiesto e proposte riguardanti le modalità del ristabilimento dell'affidamento del minore.
Nei casi non coperti da trattati o da norme speciali, si applica il procedimento speciale di delibazione delle sentenze straniere.
Nell'ambito di questo procedimento, una volta presentato assieme alla domanda il documento da cui risulti la decisione di cui si chiede la delibazione, la controparte viene citata affinché possa proporre opposizione nel termine di 15 giorni. Il richiedente può rispondere nei 10 giorni successivi alla notificazione della presentazione dell'opposizione. Avendo le parti formulato le rispettive richieste ed essendo stati eseguiti i provvedimenti ritenuti indispensabili dal relatore, gli atti del procedimento sono messi a disposizioni delle parti e del pubblico ministero, rispettivamente per 15 giorni, affinché possano presentare le rispettive allegazioni.
Perché la sentenza possa essere confermata, occorre:
Per ottenere il riconoscimento in Portogallo di una decisione in materia di potestà genitoriale resa da un giudice di un altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca) , nelle situazioni descritte precedentemente e alle quali si applica il regolamento (CE) n. 1347/2000, occorre presentare la domanda al tribunale di comarca o al Tribunal de Família (tribunale della famiglia, se quest'ultimo esiste nella circoscrizione territoriale). Come indicato nella risposta alla domanda precedente, per il riconoscimento in Portogallo di queste decisioni non è necessario il ricorso ad alcun procedimento.
Occorre tener presente che nelle altre situazioni vale la regola secondo la quale, fatte salve le disposizioni dei trattati e delle leggi speciali, nessuna decisione riguardante diritti privati, pronunciata da giudice straniero o da arbitro estero ha efficacia in Portogallo, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, se non è stata delibata e confermata.
Competente per la delibazione e la conferma è il Tribunal da Relação (corte d'appello) del distretto giudiziario nel quale è domiciliata la persona contro la quale si intende far valere la decisione (Coimbra, Évora, Guimarães, Lisbona e Porto).
Nei casi ai quali si applica il regolamento (CE) n. 1347/2000, del 29 maggio 2000, il giudice dello Stato membro competente a decidere in merito alla domanda di divorzio, di separazione o di annullamento del matrimonio dei coniugi sono altresì competenti a decidere sulle questioni relative alla potestà genitoriale sui figli comuni, sempre che i figli abbiano la residenza abituale in detto Stato membro.
E' pertanto competente il giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova:
Se il figlio non risiede abitualmente nello Stato membro competente a decidere su una domanda di divorzio, di separazione o di annullamento del matrimonio, i giudici di questo Stato membro sono competenti in materia se il figlio ha la residenza abituale in uno degli Stati membri e se: a) almeno uno dei coniugi eserciti la potestà sul figlio, e b) la competenza giurisdizionale di tali giudici sia stata accettata dai coniugi e corrisponde all'interesse superiore del figlio.
Se nessun giudice di uno Stato membro è competente conformemente alle disposizioni summenzionate, la competenza è determinata in ciascuno Stato membro dalla legge interna.
Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme di competenza in vigore in questo Stato contro un convenuto che non abbia la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né abbia la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non abbia il "domicile" sul territorio di uno di questi Stati membri.
Di norma, se il bambino, figlio di genitori non sposati, risiede in uno degli Stati contraenti della convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (ratificata dal Portogallo) , competenti a regolare l'esercizio della potestà genitoriale sono i giudici dello Stato di residenza abituale del minore, i quali applicano, in linea di principio, la loro legge nazionale.
Le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino possono adottare provvedimenti miranti alla tutela della sua persona o dei suoi beni, conformemente al rispettivo diritto nazionale, se ritengono che l'interesse del minore lo esiga, dopo avere informato le autorità dello Stato di residenza abituale del minore.
Se queste norme non si applicano, vigono le disposizioni del diritto portoghese, le quali prevedono che sia competente il giudice del luogo di residenza del minore o, se questi non risiede in Portogallo, del luogo di residenza del richiedente o del convenuto.
Se nessuno dei tre risiede in Portogallo, e se tuttavia i giudici portoghesi sono competenti a livello internazionale, spetta al Tribunal de Família e de Menores di Lisbona conoscere della causa.
I giudici applicheranno la legge nazionale comune dei genitori o, in mancanza, la legge del luogo di residenza abituale comune. Se i genitori risiedono abitualmente in Stati diversi, si applica la legge personale del figlio. Se la filiazione è stata accertata soltanto in relazione ad uno dei genitori, si applica la legge personale di quest'ultimo. In caso di decesso di uno dei genitori, si applica la legge personale del genitore superstite.
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Ultimo aggiornamento: 03-05-2005

