Ordinamento giuridico
Organizzazione della giustizia
Professioni giuridiche
Patrocinio a spese dello Stato
Competenza dei giudici
Ricorso in giustizia
Termini processuali
Legge applicabile
Notificazione e comunicazione degli atti
Assunzione delle prove e mezzi di prova
Provvedimenti cautelari e misure conservative
Esecuzione delle decisioni giudiziarie
Procedimenti semplificati e accelerati
Divorzio
Responsabilitá dei genitori
Crediti alimentari
Fallimento
Modi alternativi di risoluzione delle controversie
Risarcimento delle vittime di reati
Trattamento automatizzato
Il dovere di mantenere, proteggere ed educare i figli nonché di garantire loro un'adeguata istruzione.
(di norma esercitata congiuntamente dai genitori fintanto che essi convivono, ma può spettare alla madre se i genitori non sono coniugati)
Il genitore o il tutore del figlio. (Quest'ultimo può essere una persona che diventa 'de facto' in loco parentis per il figlio, oppure essere designato dal giudice.)
Sì. In generale le autorità locali del Ministero della sanità possono presentare al tribunale distrettuale locale una richiesta di affidamento per ottenere l'affidamento dei minori di 18 anni. In alcuni casi può essere nominato un tutore.
Sì - In caso di morte dei genitori è possibile nominare un tutore.
(mediante accordo congiunto o ricorrendo a un giudice)
In entrambi i modi. Se ci si rivolge a un tribunale, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo o congiunto e fissare i diritti di visita. Raramente, nei casi in cui i genitori o i tutori non siano in grado o non vogliano assolvere i loro obblighi, il giudice è adito dalle autorità statali.
(ad esempio approvazione di un'autorità o di un giudice)
Di norma la potestà spetta al genitore che ha il figlio in affidamento. Tuttavia i genitori non possono esimersi dai loro obblighi; se un accordo viene violato, il ricorso al tribunale è l'unico mezzo per ottenere una disposizione giuridicamente vincolante.
(ad esempio la mediazione)
Sì, oppure mediante consulenza.
(ad esempio la residenza del figlio, se i genitori devono avere l'affidamento congiunto o se un genitore deve avere l'affidamento esclusivo, i diritti di visita dei genitori, l'obbligo di corrispondere gli alimenti per il figlio, la scelta della scuola del figlio, il nome del figlio ecc.)
Inoltre, tutte le questioni relative alla crescita del figlio, inclusi residenza, visite, mantenimento, istruzione e cure sanitarie.
(ad esempio traslocare con il figlio in un altro indirizzo nello stesso paese, trasferirsi con il figlio in un altro paese, decidere quale scuola frequenterà il figlio ecc.)
No, il genitore non affidatario rimane tutore del figlio e ha il diritto di essere interpellato in tutte le decisioni a lungo termine. Di norma, il genitore cui è affidato il figlio ha il diritto di prendere le decisioni quotidiane senza consultare l'altro.
Solitamente tale affidamento viene concesso solo se i figli non sono oggetto di contenzioso e se c'è pieno accordo in merito alla loro educazione, alla loro istruzione, ecc.
Di norma la competenza spetta al tribunale distrettuale (District Court) , a meno che non sia in atto un procedimento in materia di famiglia (separazione, divorzio o annullamento) , nel qual caso è competente la Circuit o la High Court. (Allegare certificati di nascita.)
Sì, è possibile adire le vie legali 'ex parte' (senza notifica) se è in gioco il benessere del bambino.
Sì, tramite il regime di un patrocinio a spese dello Stato (Civil Legal Aid Scheme) , previa valutazione delle risorse finanziarie.
Sì, sempre.
Si applica la legge sulla sottrazione di minori e sull'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act) del 1991. L'Irlanda ha sottoscritto in toto la Convenzione dell'Aia sulla sottrazione dei minori e la Convenzione di Lussemburgo sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento.
La procedura è definita dalla legge sulla sottrazione dei minori e sull'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act) del 1991.
La procedura è definita dalla legge sulla sottrazione dei minori e sull'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act) del 1991.
(esporre le norme nazionali di conflitto di ciascuno Stato membro).
La procedura è definita dalla legge sulla sottrazione dei minori e sull'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento (Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act) del 1991.
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Ultimo aggiornamento: 04-05-2005

