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“Potestà dei genitori” significa che, di regola, spetta ai genitori prendere le decisioni riguardanti la persona ed i beni del figlio. In concreto, è dovere e diritto dei genitori custodire il figlio, amministrarne i beni e rappresentarlo in ogni questione, operazione o vertenza riguardante la sua persona o i suoi beni.
Come regola generale, esercitano la potestà su un minore i suoi genitori, se sono coniugati e coabitano. In caso di morte o di assenza di uno dei genitori, o se uno di essi rinuncia a esercitare la potestà, questa viene esercitata esclusivamente dall’altro. Lo stesso vale se uno dei genitori si trova nell’impossibilità di esercitare la potestà per fondati motivi o per interdizione totale o parziale. Nel caso di figli adottivi, la potestà viene esercitata dai genitori adottivi. Nel caso di figli nati fuori del matrimonio, se i genitori non contraggono matrimonio la potestà viene esercitata dalla madre.
Sì. Nel caso che i genitori non possano o non vogliano esercitare la potestà, il tribunale designa un tutore, conferendogli la potestà sul minore.
In caso di divorzio per mutuo consenso, i genitori concludono un accordo riguardo alle modalità di esercizio della potestà o all’affidamento del figlio e accludono tale accordo alla domanda di divorzio che presentano al tribunale monocratico di primo grado competente per territorio, che giudicherà secondo la giurisdizione volontaria. I genitori che, volendo divorziare non per mutuo consenso, presentano la domanda di divorzio al tribunale collegiale di primo grado competente per territorio, il quale giudicherà secondo la giurisdizione contenziosa, possono aggiungere alla domanda di divorzio la domanda di attribuzione della potestà a uno dei genitori o ad entrambi, oppure ognuno dei due può presentare separatamente tale domanda al tribunale monocratico di primo grado competente per territorio, il quale tratterà il caso a norma dell’articolo 681 Β del Codice di procedura civile e deciderà nell’interesse del minore. In caso di divorzio o di separazione, se vi è urgenza o pericolo imminente il tribunale monocratico di primo grado detta, a richiesta di uno dei coniugi, gli opportuni provvedimenti cautelari e attribuisce a titolo temporaneo l’esercizio della potestà.
Se nel corso del procedimento i genitori giungono a un accordo sulle modalità di esercizio della potestà, presentano tale accordo, per iscritto, al tribunale competente per territorio e per materia, precisandovi quanto essi propongono, oppure, in caso di provvedimenti cautelari, menzionano tale accordo nelle loro osservazioni scritte. Il tribunale, dopo aver accertato che l’accordo è nell’interesse del minore, pronuncia la sentenza e decide la questione della potestà secondo la modalità concordata.
Per decidere riguardo all’esercizio della potestà genitoriale, la legge non prevede altri mezzi oltre ad adire il tribunale.
Se i genitori adiscono il tribunale, il giudice può attribuire la potestà all’uno o all’altro dei genitori o ad entrambi, può ripartirla tra loro oppure può attribuirla a un terzo. In caso di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio, si attribuisce la potestà al genitore con il quale abiterà il figlio. La potestà comprende l’obbligo di mantenere, custodire, educare e istruire il figlio. Viene anche stabilito il luogo di residenza. Inoltre, il giudice fissa l’entità dell’obbligo alimentare imposto all’altro genitore e determina il diritto del figlio di rimanere a contatto con il genitore al quale non è stato affidato.
Di regola, entrambi i genitori devono decidere congiuntamente su ogni questione attinente all’esercizio della potestà. Tuttavia, se il tribunale decide di attribuire la potestà sul minore esclusivamente a uno dei genitori, questi può effettuare gli atti consueti relativi alla custodia del figlio, provvedere all’amministrazione corrente dei beni del figlio, procedere ad azioni a carattere urgente e dare il proprio beneplacito in questioni riguardanti unicamente il figlio. Inoltre, è compito del genitore che ha ottenuto la potestà esigere dall’altro genitore l’adempimento dell’obbligo alimentare. Se l’altro genitore si oppone a un atto compiuto dal genitore avente la potestà, poiché ritiene che tale atto non rientri nell’ambito della normale custodia del figlio né riguardi l’amministrazione corrente dei beni del figlio, né abbia carattere urgente, può adire il tribunale, sostenendo che l’atto in questione si configura come inadempimento degli obblighi o come esercizio abusivo della potestà genitoriale. Se il genitore avente la potestà non informa l’altro genitore delle azioni da lui legittimamente compiute, anche questa omissione può configurarsi come esercizio abusivo della potestà genitoriale.
Quando il tribunale decide di affidare la custodia del figlio ai due genitori congiuntamente, ciò significa che i genitori decidono insieme riguardo all’esercizio della potestà, nell’interesse del figlio.
Di norma, per le questioni riguardanti la potestà dei genitori è competente il tribunale monocratico di primo grado. Se la domanda è correlata a una domanda di divorzio secondo la procedura contenziosa oppure a una domanda di annullamento del matrimonio, è competente il tribunale collegiale di primo grado.
Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, nel caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea è competente il tribunale dello Stato indicato agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 1347/2000 del Consiglio UE, secondo cui il tribunale competente è anzitutto quello nella cui giurisdizione rientra l’ultima residenza comune dei coniugi o, in secondo luogo, la residenza del convenuto. La domanda va presentata alla cancelleria di tale tribunale. Viene quindi fissata la data dell’udienza e, a cura dell’avvocato dell’attore, si notifica la copia della domanda al convenuto. Se la notifica avviene sul territorio nazionale, provvede alla consegna un ufficiale giudiziario. Se invece la notifica deve essere recapitata all’estero, si applica il regolamento n. 1348/2000 nel caso di un cittadino di uno Stato membro dell’UE, oppure la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, relativa alla notifica di atti giudiziari all’estero, nel caso di un paese firmatario di tale Convenzione. Altrimenti, si deposita la copia della domanda presso la procura dei tribunali di primo grado, che a sua volta la trasmette al Ministero degli affari esteri, perché sia notificata al convenuto a norma delle leggi dello Stato estero in questione. La copia della domanda viene depositata presso la procura anche quando è ignota la residenza del convenuto. In tal caso, un estratto della domanda viene pubblicato su due giornali, uno di Atene e l’altro della località per la quale ha competenza giurisdizionale il tribunale adito. Nel corso del procedimento, le parti espongono le proprie ragioni e producono elementi probatori. Vengono sentiti testimoni, per comprovare le argomentazioni di ciascuna delle controparti. Se il convenuto è stato citato in giudizio a norma di legge ed entro i termini prescritti, ma non compare in tribunale, questo procede come se il convenuto fosse presente. Il convenuto deposita la sua replica presso il medesimo tribunale, che la notifica all’attore entro cinque giorni lavorativi prima dell’inizio del procedimento. Inoltre, prima del procedimento i servizi sociali effettuano un’indagine di carattere sociale e presentano al tribunale una relazione particolareggiata. Se lo ritiene necessario, il tribunale sente anche il parere del minore. Dopo l’udienza, le controparti hanno il diritto di presentare entro tre giorni lavorativi le proprie confutazioni. Trascorso un certo lasso di tempo, il tribunale pronuncia in aula la decisione con la quale vengono determinate le modalità di esercizio della potestà genitoriale.
Si applica la procedura di cui all’articolo 681 Β del Codice di procedura civile, che è relativamente rapida: per fissare la data dell’udienza e, di norma, per giungere alla sentenza i tempi sono più brevi rispetto agli altri procedimenti giudiziari. Inoltre, se vi è urgenza o pericolo imminente, si può chiedere al tribunale monocratico di primo grado competente per territorio di dettare provvedimenti cautelari e temporanei. Dopo il deposito della domanda presso la cancelleria del tribunale, la data dell’udienza viene fissata sollecitamente ed è previsto un breve lasso di tempo per notificare la domanda al convenuto, al quale si può comunicare la citazione anche per telefono o per telegramma. Il giorno dell’udienza, o entro un termine stabilito dal tribunale, le controparti espongono le loro ragioni, producendo i relativi documenti, vengono sentiti in aula i testimoni e in tempi brevi il tribunale pronuncia la sentenza in base alle sue ragionevoli conclusioni. La replica viene presentata oralmente in aula.
Sì, se si dimostra di non essere in grado di pagare le spese processuali senza menomare le possibilità di provvedere al sostentamento proprio e della propria famiglia, a meno che il tribunale dichiari che, dopo la sentenza da esso pronunciata, la richiesta di patrocinio a spese dello Stato è manifestamente ingiustificata o non conveniente.
Sì, dinanzi alla competente Corte d’appello.
Le decisioni che accordano la potestà genitoriale o la custodia a una persona, dispongono anche che il minore le sia consegnato. Se la persona che deve procedere in tal senso non lo fa, il tribunale le infligge d’ufficio una pena pecuniaria o detentiva o entrambe le pene. Inoltre, se la persona che deve consegnare il minore non ottempera alla sentenza del tribunale, questo può ordinare l’esecuzione indiretta e imporre che la persona in questione pronunci una dichiarazione sotto giuramento.
A norma del regolamento n. 1347/2000 del Consiglio, le sentenze pronunciate in uno Stato membro dell’UE sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario nessun procedimento speciale. Chi vuole far riconoscere in Grecia una sentenza relativa alla potestà genitoriale, deve presentarne domanda al tribunale monocratico di primo grado avente la competenza giurisdizionale per la località di normale residenza della persona nei confronti della quale si chiede l’esecuzione della sentenza oppure per la località di ultima residenza del minore in questione o, da ultimo, per la località nella quale la sentenza va eseguita. Alla domanda si devono allegare:
Dopo che è stata fissata la data dell’udienza, l’attore deve far notificare al convenuto la copia della domanda, con l’indicazione della data dell’udienza e la citazione a comparire. Il tribunale, il quale non ha la facoltà di contestare la competenza del tribunale dello Stato membro dell’UE che ha pronunciato la sentenza, riconosce la sentenza dopo aver accertato che il riconoscimento di tale sentenza non è contrario all’ordine pubblico, che la domanda è stata notificata alla controparte contumace in tempo utile perché questa potesse difendersi o che la controparte ha accettato la sentenza senza contestazione, che la sentenza stessa non è incompatibile con altra sentenza riguardante le medesime controparti pronunciata precedentemente in Grecia o in un altro Stato membro o paese terzo e che essa soddisfa le condizioni necessarie per esser riconosciuta in Grecia.
Per impugnare la sentenza con la quale è stata riconosciuta in Grecia la sentenza in materia di potestà genitoriale pronunciata da un tribunale di un altro Stato membro dell’UE, occorre rivolgersi alla Corte d’appello, che giudica secondo la giurisdizione contenziosa. L’appello va presentato entro il termine di un mese dalla notifica della sentenza, o di due mesi da tale notifica se la parte contro la quale è stato chiesto il riconoscimento risiede normalmente in uno Stato membro diverso da quello nel quale la sentenza è stata dichiarata esecutoria. Il termine entro il quale presentare l’appello non è prorogabile per motivi di distanza. Se la controparte non compare, il tribunale è tenuto a sospendere il procedimento finché non sia accertato che tale parte sia stata citata a norma di legge ed entro il termine prescritto oppure che sia stato compiuto ogni possibile tentativo in tal senso. Contro la sentenza della Corte d’appello si può ricorrere alla Corte suprema.
Il diritto sostanziale da applicare in materia di potestà dei genitori è, in ordine di prevalenza:
Il diritto processuale da applicare è quello greco, a norma della lex fori.
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Ultimo aggiornamento: 03-08-2007

