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L’ordinamento giuridico di Malta, a prescindere dal diritto comunitario, è stabilito principalmente da leggi del Parlamento (diritto primario) e da atti di diritto derivato o secondario. In qualche caso si utilizzano come riferimento il diritto consuetudinario inglese (“common law”) e gli usi e costumi. L’ordine di prevalenza è quello qui seguito nell’elencazione. Malta non riconosce come legge la giurisprudenza: i tribunali interpretano la legge quale è sancita nei vari atti giuridici. Il che non significa, tuttavia, che i precedenti statuiti in sede giudiziaria non facciano testo: di fatto, come regola generale e salvo gravi motivi, i giudici si attengono ai principi ben fondati derivanti dalla giurisprudenza. È anche prassi costante che i tribunali di grado inferiore seguano i principi sanciti su elementi del diritto da un tribunale di grado superiore.
Malta ha una Costituzione scritta, nella quale sono enunciati i principi per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e la separazione dei poteri esecutivo, giudiziario e legislativo. A Malta, che è una democrazia parlamentare liberale, si tengono a intervalli regolari elezioni a suffragio universale. Il Presidente è il capo dello Stato, mentre il potere esecutivo spetta al presidente del Consiglio e al Governo. Il Parlamento monocamerale, che è eletto ogni 5 anni, comprende 65 deputati.
La Costituzione di Malta è considerata la legge suprema dello Stato. La supremazia della Costituzione implica che nessun testo di legge può essere in contrasto con la Costituzione. Per esaminare la costituzionalità di una legge del Parlamento è competente la Corte costituzionale: se essa dichiara che un testo di legge è in contrasto con la Costituzione, a seconda del grado di non costituzionalità tale atto è nullo e privo di effetti.
Di norma, il diritto primario maltese è enunciato in testi di legge, che sono attualmente 476. I testi principali, ossia il diritto civile, commerciale, penale e procedurale, sono in forma di codici.
Perché un disegno di legge diventi un atto legislativo del Parlamento si applica il sistema di Westminister, che richiede il consenso della Camera dei deputati e del Presidente di Malta. L’iter parlamentare è il seguente: un disegno di legge viene presentato al Parlamento, spesso in seguito a consultazioni con gli organismi interessati e di norma in forma di Libro bianco. La Camera dei deputati discute in seconda lettura sui principi del disegno di legge, sul quale si procede a un esame più minuzioso in sede di commissione o commissioni parlamentari, con conseguenti emendamenti del testo. Il disegno di legge e gli emendamenti vengono quindi approvati dal Parlamento in terza lettura.
A meno che non sia previsto nel disegno di legge, un atto legislativo del Parlamento entra in vigore alla data della sua promulgazione, ossia alla data alla quale il Presidente lo approva e ne viene pubblicato il testo. Tuttavia, in un testo di legge può essere indicata la data di entrata in vigore, ossia la data alla quale esso prende effetto nella sua integralità, oppure possono essere indicate diverse date, alle quali entrano in vigore articoli diversi.
Gli atti legislativi del Parlamento sono redatti in maltese e in inglese ma, in caso di discrepanza tra i due testi, prevale il testo maltese, a meno che non sia indicato altrimenti nel testo stesso.
Il Parlamento può delegare il potere di emanare regolamenti a ministri o ad organismi legislativi a titolo secondario, che includono i ministeri e altre pubbliche autorità. Una legge del Parlamento può quindi essere elaborata in modo da incorporare gli aspetti principali di quanto forma oggetto di regolamentazione, conferendo al ministro competente la facoltà d’introdurre i particolari necessari, in forma di normative, regolamenti e ordinanze emanate sotto l’autorità della legge “madre”. Le autorità, d’altro canto, hanno in genere il potere, conferitogli dalla legge “madre”, di promulgare leggi secondarie, di solito in forma di ordini o divieti.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stata recepita nel diritto maltese mediante la legge XIV del 1987. Nessuna legge maltese può essere in contrasto con i diritti e le libertà sanciti nella Convenzione. Il potere di esame spetta ai tribunali.
La legge V del 2003 (legge sull’Unione europea) prevede tra l’altro l’adesione di Malta all’Unione europea. Dal 1° maggio 2004 il trattato di adesione e tutti gli atti adottati dall’Unione europea sono divenuti vincolanti a Malta e sono divenuti parte della legislazione nazionale. Ogni legge nazionale incompatibile con gli obblighi spettanti a Malta a norma del trattato decade dai suoi effetti, nella misura della sua incompatibilità.
Un’altra fonte del diritto maltese e la “common law” inglese. È ben stabilito, in sede di giurisprudenza, che quando vi è una lacuna nel diritto pubblico inglese si fa riferimento al diritto consuetudinario inglese.
Un’altra fonte di diritto sono gli usi e costumi, ossia norme seguite da molti anni, sino ad ottenere la forza di legge. Gli usi e costumi hanno di solito le seguenti caratteristiche:
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Ultimo aggiornamento: 13-07-2006

