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Lo scopo della legge sul patrocinio a spese dello Stato consiste nel favorire il diritto delle persone fisiche a un’equa difesa grazie all’assistenza finanziaria corrisposta dallo Stato per il servizio di patrocinio a spese del medesimo. Il patrocinio a spese dello Stato è quantificato in termini di ore e attività specifiche: consulenza, stesura di atti e rappresentanza in giudizio.
Le modalità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono contenute nella legge sul patrocinio a spese dello Stato, nel regolamento n. 920 del Consiglio dei ministri, del 6 novembre 2006, riguardante le formalità del patrocinio, il massimo numero di ore, le tariffe e le procedure, e nel regolamento n. 558 del Consiglio dei ministri, del 4 luglio 2006, sui requisiti necessari per potere accedere al patrocinio a spese dello Stato alla luce di fatti personali, situazione patrimoniale e livello di reddito.
Lo Stato può fornire il gratuito patrocinio per cause civili, amministrative e penali.
L'assistenza finanziaria garantita dallo Stato serve ad aiutare i singoli a far valere i propri diritti in caso di controversie.
Lo Stato fornisce e paga le spese del gratuito patrocinio, caso per caso, a copertura di quanto segue:
Lo Stato non copre le spese legali dovute da una persona ai sensi di una decisione del giudice.
L'Amministrazione per il patrocinio a spese dello Stato decide in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause civili e amministrative - e in quelle penali con riferimento alla vittima - sulla base della specifica richiesta del singolo. Una persona sospettata, accusata o arrestata in quanto coinvolta in una causa penale può chiedere che l'assistenza legale le venga pagata dall'Amministrazione per il patrocinio a spese dello Stato facendone richiesta all'autorità che conduce le indagini (polizia, tribunale o pubblico ministero).
Se possibile, la decisione di concedere o rifiutare il patrocinio a spese dello Stato dev’essere assunta entro due settimane dalla data di ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto di qualsiasi situazione di urgenza indicata dal richiedente, sulla cui base l’Amministrazione per il patrocinio a spese dello Stato nomina una persona che presterà il servizio di assistenza legale.
I formulari di richiesta di patrocinio a spese dello Stato possono essere ritirati personalmente presso gli uffici dell'Amministrazione per il patrocinio a spese dello Stato all'indirizzo Brīvības gatve 214, Riga, oppure possono essere scaricati dal sito di tale ente all'indirizzo www.jpa.gov.lv
, o sono a disposizione presso gli uffici dell'amministrazione locale nella cui area amministrativa il richiedente vive o ha la residenza legale.
Colui che richiede il patrocinio a spese dello Stato deve presentare un apposito modulo debitamente compilato, corredato di copie dei documenti che attestano le informazioni fornite sul modulo (documenti che attestano il reddito del richiedente e le informazioni riguardanti la natura della controversia e il relativo andamento).
Il richiedente, per ricevere il patrocinio a spese dello Stato, deve compilare un apposito modulo e presentarlo di persona o spedirlo via posta ordinaria all’Amministrazione per il patrocinio a spese dello Stato.
L’Amministrazione per il patrocinio a spese dello Stato decide se concedere o no tale beneficio sulla base della propria valutazione della richiesta a tal fine presentatale. Le decisioni vengono comunicate con lettera inviata al recapito fornito dal richiedente o consegnate personalmente al richiedente medesimo.
A seguito di una decisione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, verrà nominato un legale e al richiedente verrà inviata una lettera con cui gli verrà comunicata la decisione a suo favore e indicante l’ambito dell’assistenza legale concessa, il nome completo del legale, l’indirizzo dello studio e la data e l’ora del primo incontro. Il richiedente, per ricevere l’assistenza legale gratuita, deve rispettare l’appuntamento fissato con il legale, come indicato nella lettera di cui sopra.
Per garantire il servizio di assistenza legale a spese dello Stato, l’Amministrazione per il patrocino a spese dello Stato stipula contratti con persone abilitate a fornire assistenza legale e, a seguito di decisione favorevole all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i funzionari dell’apposita Amministrazione contattano un legale a tal fine e ne predispongono i servizi per il caso in questione.
Le formalità e il contenuto del patrocinio a spese dello Stato in Lettonia sono disciplinati dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato e dal regolamento n. 920 del Consiglio dei ministri, del 6 novembre 2006, sulle formalità del patrocinio, il massimo numero di ore, le tariffe e le procedure.
Lo Stato fornisce e paga le spese del gratuito patrocinio a copertura di quanto segue in ciascuna causa civile, amministrativa o penale con riferimento alla vittima:
Nelle cause civili transfrontaliere, oltre a quanto sopra indicato, il richiedente ha diritto al servizio di interpretariato e a ricevere la traduzione di qualsiasi documento necessario alla decisione della causa, come richiesto dal giudice o da un'autorità competente, e presentato dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato; in tali controversie, il patrocinio a spese dello Stato copre anche le spese connesse alla comparizione in giudizio laddove la presenza della persona interessata sia prevista dalla legge o richiesta dal giudice se è stato stabilito che la testimonianza di tale persona non possa essere escussa altrimenti.
Nei processi penali, lo Stato fornisce il patrocinio a proprie spese per la fase preliminare e in giudizio, se richiesto dall'autorità che conduce il caso.
Lo Stato non copre le spese legali dovute da una persona ai sensi di una decisione del giudice.
In Lettonia non è previsto il beneficio parziale del patrocinio a spese dello Stato: il patrocinio viene concesso in toto o rifiutato.
Ai sensi della Legge sul patrocinio a spese dello Stato, il patrocinio a spese dello Stato è offerto in tutti e tre i gradi di giudizio - dinanzi ai tribunali (municipali) distrettuali, quali giudici di primo grado, ai tribunali regionali, quali giudici di appello, e alla Corte suprema, quale giudice di cassazione, al grado previsto dalla Legge sul patrocinio a spese dello Stato e dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 920 del 6 novembre 2006 sulle formalità, il massimo numero di ore, le tariffe e le procedure (v. domanda n. 2).
Ai sensi dell'art. 27 della Legge sul patrocinio a spese dello Stato, una persona non può presentare una seconda domanda di patrocinio a spese dello Stato in una causa riguardante il medesimo oggetto e in base agli stessi motivi se il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la prima richiesta. Una nuova domanda di patrocinio a spese dello Stato per un caso avente lo stesso oggetto e basata sugli stessi motivi è ammessa solo se la situazione personale e patrimoniale del richiedente, nonché il livello di reddito, hanno subito sostanziali modifiche. Qualora si accerti che una domanda di patrocinio a spese dello Stato è presentata con riferimento a un caso avente lo stesso oggetto e basata sugli stessi motivi, l'Amministrazione per il patrocinio a spese dello Stato non la considererà e la rinvierà al richiedente.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere sospeso se le circostanze del caso, le decisioni prese o qualsiasi dichiarazione resa dal legale nominato per il patrocinio a spese dello Stato indicano che non vi sono più motivi per continuare la causa e che tale patrocinio è inutile.
Il richiedente può proporre appello al segretario di Stato del ministero di Giustizia contro la decisione dell’Amministrazione per il patrocinio a spese dello Stato di concedere o rifiutare il patrocinio a spese dello Stato; l’appello dev’essere fatto entro un mese dall’entrata in vigore di tale decisione e con istanza presso tale ministero. È possibile ricorrere contro la decisione del ministero di Giustizia entro un mese dalla sua entrata in vigore con istanza al Tribunale amministrativo regionale. Non è possibile ricorrere contro una decisione del Tribunale amministrativo regionale.
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Ultimo aggiornamento: 20-11-2007

