Ordinamento giuridico
Organizzazione della giustizia
Professioni giuridiche
Patrocinio a spese dello Stato
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Ricorso in giustizia
Termini processuali
Legge applicabile
Notificazione e comunicazione degli atti
Assunzione delle prove e mezzi di prova
Provvedimenti cautelari e misure conservative
Esecuzione delle decisioni giudiziarie
Procedimenti semplificati e accelerati
Divorzio
Responsabilitá dei genitori
Crediti alimentari
Fallimento
Modi alternativi di risoluzione delle controversie
Risarcimento delle vittime di reati
Trattamento automatizzato
Per gli onorari di avvocato in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria è in vigore la legge 13 giugno 1942, n. 794, e successive modifiche; gli onorari per le singole prestazioni giudiziali sono liquidati in base alla Tariffa approvata con decreto ministeriale 1994, n.585.
(Costi della procedura ) - I costi di un procedimento giudiziario in materia civile e commerciale, assumendo il termine “costi” in un significato ampio, comprendono sia le spese relative alla procedura, sia le spese e gli onorari relativi alla difesa legale.Le spese relative alla procedura sono costituite da un contributo unificato per la iscrizione della causa a ruolo e da altre voci di spesa che possono essere anche eventuali ( come per esempio le spese di consulenza tecnica e i diritti di copia degli atti ).
Il contributo unificato di cui al T.U. 2002, n. 115, è dovuto, per ciascun grado di giudizio e per ogni processo civile, ivi compresa la procedura fallimentare e di volontaria giurisdizione, salvo i casi di esenzione previsti per legge.
In particolare, non sono soggetti al contributo unificato i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al libro IV del codice di procedura civile (per es. separazione personale dei coniugi; disposizioni relative ai minori; rapporti patrimoniali tra coniugi); i processi cautelari (per es. sequestri a tutela di crediti); il processo in materia tavolare e il processo esecutivo per consegna e rilascio; il processo relativo all'assegno di mantenimento dei figli e comunque tutti i processi relativi alla prole (per es. procedimenti riguardanti la potestà genitoriale); i regolamenti di competenza e di giurisdizione.
Le ragioni della esenzioni devono risultare da apposita dichiarazione della parte contenute nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Non è soggetto al pagamento del contributo unificato l'esercizio dell'azione civile di risarcimento danni nel processo penale, se viene chiesta soltanto la condanna generica del responsabile; se viene chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto se la domanda è accolta.
Il contributo varia a seconda della natura e del valore della causa, oscillando da un minimo di 62 euro ad un massimo di 930 euro.
(Obbligo di pagamento) - Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie o richiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato (per es. spese di consulenza); se la parte è ammessa al gratuito patrocinio, le spese sono a carico dello Stato.In particolare, il contributo unificato deve essere corrisposto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo ovvero che, nei processi esecutivi, fa istanza per l'assegnazione o la vendita.
Il valore della causa è quello indicato dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo; la parte che modifica la domanda o che svolge una domanda riconvenzionale o un intervento autonomo, i quali comportino un aumento del valore della causa, è tenuta al versamento di un contributo integrativo.
(Criterio di imputazione del pagamento delle spese ) - Secondo un principio generale, il giudice con la sentenza che definisce il processo condanna la parte soccombente a rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.Il regolamento delle spese del giudizio è rimesso al potere discrezionale del giudice, il quale può dichiarare anche la loro compensazione parziale o totale, tenendo conto dell'esito complessivo della lite. Il giudice dovrà tener conto del grado di fondatezza della pretesa nel suo insieme. La decisione può essere impugnata.
La parte soccombente deve rifondere alla parte vittoriosa le spese e gli onorari del difensore, nonché le somme erogate per compensi ai consulenti tecnici di ufficio e di parte, così come risultano liquidate dal magistrato; è altresì tenuto a corrispondere le altre spese relative al compimento degli atti processuali, il cui importo viene liquidato dal cancelliere, unitamente all'importo delle spese per la notifica della sentenza.
Per effetto dell'ammissione al patrocinio, non vengono corrisposti dall'interessato il contributo unificato, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio, alcune imposte (di registro, ipotecaria e catastale) e i diritti di copia.
Vengono invece anticipati dallo Stato :
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta generale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 9269,22 Euro; i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni, con decreto del Ministero della giustizia, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono in contestazione diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato anche allo straniero e all'apolide regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, nonché ad enti od associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Sono escluse dall'ammissione al patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvo che la cessione sia stata effettuata in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
L'interessato che ritenga di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge, senza usare formule prestabilite, può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo, con istanza che deve sottoscrivere a pena di ammissibilità.
La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità previste dall'art. 38 DPR 2000/445 (la sottoscrizione deve avvenire in presenza di un dipendente addetto all'Ufficio, ma l'istanza può anche essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).
L'istanza può essere trasmessa per fax o per via telematica, con il rispetto delle formalità previste per tali incombenti.
Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.
L'interessato, ove richiesto dal giudice o dal Consiglio dell'ordine degli avvocati competente, deve provvedere a produrre la documentazione necessaria a provare la veridicità di quanto indicato nell'istanza, a pena di inammissibilità della stessa.
Se si è nella fase del giudizio di cassazione, è competente il consiglio dell'ordine del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Entro il termine di dieci giorni il consiglio dell'ordine ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se ritiene la sussistenza di un reddito non superiore al limite stabilito e se le pretese che l'interessato intende far valere non sono manifestamente infondate.
Nel caso in cui l'azione civile di danni venga esercitata nel processo penale, l'istanza deve essere presentata o deve pervenire all'ufficio del magistrato procedente che provvederà al riguardo.Se l'istante è in stato di detenzione, la copia del decreto viene notificata con il rispetto delle formalità specificatamente enunciate dal codice di procedura penale.
Chi è ammesso al beneficio può altresì nominare un consulente tecnico nelle ipotesi ammesse dalla legge.
Se si è nella fase del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, la scelta del difensore va operata usufruendo degli elenchi istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte d'appello del luogo ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L'elenco degli avvocati incaricati del patrocinio è formato dai professionisti che ne fanno richiesta, provvisti dei requisiti necessari per la difesa.
L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine tenendo conto delle attitudini, dell'esperienza professionale acquisita in almeno sei anni di esercizio dell'attività e dell'assenza di sanzioni disciplinari.
L'inserimento nell'elenco è revocabile in qualsiasi momento, rinnovabile ogni anno e reso pubblico in tutti gli uffici giudiziari del distretto.
Il difensore della parte ammessa al patrocinio deve chiedere la dichiarazione di estinzione del processo in caso di sua cancellazione dal ruolo per inattività delle parti (ex art. 309 codice procedura civile). L'inosservanza dell'obbligo ha rilevanza disciplinare.
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato al termine di ciascuna fase o grado del processo e comunque all'atto della cessazione dell'incarico.
Spese ed onorari vanno liquidati anche all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte.
Il decreto di pagamento viene comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, e può essere impugnato dagli interessati.
Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi diversi da quelli previsti per legge. Ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare.
Nel caso di azione civile esercitata nel processo penale deve farsi riferimento all'art. 108 del T.U. sulle spese di giustizia; l'ammissione al patrocinio determina, tuttavia, effetti sostanzialmente identici a quelli previsti dalla disciplina generale.
Tuttavia, la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Il patrocinio può, altresì, essere revocato in qualsiasi momento dal magistrato che procede, se risulta la insussistenza dei presupposti necessari per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o ha resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La revoca ha effetto dal momento in cui si verifica la modifica del reddito, mentre negli altri casi ha effetto retroattivo; essa comporta il recupero delle somme che fanno carico dello Stato.
L'ufficio finanziario, se accerta che sono state fatte affermazioni non veritiere, richiede la revoca del beneficio e trasmette gli atti acquisiti al Procuratore della Repubblica competente per l'eventuale apertura di un procedimento penale.
Controlli sulla permanenza dei requisiti di ammissibilità possono essere ripetuti nel corso del giudizio su richiesta dell'autorità giudiziaria o su iniziativa degli uffici finanziari.
Per l'ipotesi che siano state compiute false attestazioni sull'ammontare del reddito percepito, è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e la pena pecuniaria da euro 309,87 a euro 1549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio.
La condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva del beneficio e il recupero nei confronti del responsabile delle somme poste a carico dello Stato.
La disciplina, che necessità di norme integrative per la sua concreta applicazione, entrerà in vigore il 1° luglio 2003 (decreto legge 2002/n.126).
Fino a tale data, nei processi previsti dalla legge 1983, n. 184, (procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e procedimenti di adozione) trova applicazione la disciplina del T.U. 2002/n.115, secondo quanto previsto dall'art. 143 dello stesso T.U., il quale pone a carico dello Stato :
Procedure espletate per l'espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea
Nel procedimento avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dello Stato e sono liquidati dal magistrato procedente.
E' ammessa opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
Procedure di interdizione ed inabilitazione promosse dal pubblico ministero
Le spese sono regolate secondo la regola generale.
Gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo, dell'inabilitando o dell'ausiliario del magistrato sono invece anticipate dallo Stato.
Passata in giudicato la sentenza, lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e dei curatori, qualora il magistrato accerti il superamento dei limiti del reddito previsti per l'ammissione al beneficio nei processi civili, tenendo conto della documentazione presentata o degli accertamenti dell'ufficio finanziario.
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Ultimo aggiornamento: 23-03-2005

