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Modi alternativi di risoluzione delle controversie
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Per gli ultimi aggiornamenti cfr. Il trattato di Amsterdam del 1996 ha permesso sin dal 1999 di instaurare un legame fra la cooperazione giudiziaria in materia civile e la libera circolazione delle persone. La possibilità di avvalersi di strumenti legislativi comunitari è lungi dall'essere insignificante per il cittadino europeo che può far valere direttamente i regolamenti europei in sede di giudizio.
Il riconoscimento reciproco delle sentenze costituisce la chiave di volta di tutto il sistema. Il Consiglio e la Commissione hanno approvato un programma di riconoscimento reciproco per determinare le principali azioni da attuarsi.
In questo contesto, sono stati adottati numerosi strumenti:
Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, detto regolamento Bruxelles I, consente di rispondere a due interrogativi cruciali in caso di controversia tra persone residenti in diversi Stati: quali sono i tribunali competenti e come viene riconosciuta e eseguita in un Stato membro una decisione giudiziaria pronunciata in un altro Stato membro. Il regolamento, che sostituisce la Convenzione di Bruxelles del 1968 ed è entrato in vigore il 1º marzo 2002, ha subito da allora una serie di modifiche. Il 24 novembre 2001 è stata pubblicata una rettifica riguardante le convenzioni di cui è parte il Regno Unito. Nel 2002 sono stati modificati gli allegati I e II e nel novembre 2004 gli allegati da I a IV a seguito dell'allargamento dell'Unione a 25 Stati membri. Il Consiglio e la Commissione hanno inoltre formulato una dichiarazione | ||
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 si applica dal 1º marzo 2005. (cfr. la guida Per un'applicazione ottimale dello strumento sono state pubblicate le informazioni relative ai giudici e ai mezzi di impugnazione comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 68 del regolamento. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 sostituisce il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, noto anche come regolamento Bruxelles II e entrato in vigore nel marzo 2001, i cui allegati I e da I a IV sono stati modificati rispettivamente nel 2002 e nel 2004. | ||
| Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza stabilisce delle norme comunitarie per il riconoscimento, l'esecuzione e la determinazione della legge da applicare alle procedure d'insolvenza. | ||
| Il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, che disciplina le modalità di trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali tra gli Stati membri, migliora e accelera lo svolgimento del processo. | ||
| Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, migliora, semplifica e accelera la cooperazione tra i giudici dell'Unione al fine dell'acquisizione delle prove. | ||
| La decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. | ||
| Il regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile. (programma di finanziamento 2005 | ||
| La direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. | ||
Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati è inteso a rendere esecutiva in tutta la Comunità la decisione giudiziaria in materia di crediti non contestati pronunciata in uno Stato membro senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi. Regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati | ||
La direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato provvede affinché tutti i cittadini dell'Unione e tutti coloro che vi risiedono legalmente ottengano un indennizzo equo e adeguato per i danni subiti qualora siano vittima di un reato sul territorio dell'UE. | ||
| Sono attualmente all'esame delle altre istituzioni dell'Unione le seguenti proposte della Commissione: | ||
I libri verdi, che sono documenti preparatori: | ||
Benché il progetto di creazione di uno spazio giudiziario europeo sia diventato uno degli obiettivi dell'Unione con il trattato di Maastricht del 1993, già prima di allora diverse iniziative avevano tentato una più stretta e efficace cooperazione in campo giudiziario tra gli Stati membri in materia civile, tra le quali anzitutto la convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Altre iniziative erano state promosse da organizzazioni internazionali come
Nel 1999, con il trattato di Amsterdam, la cooperazione giudiziaria in materia civile è diventata una competenza comunitaria, il che ha permesso di impiegare metodi di lavoro comunitari nel settore e di conferire ai testi adottati con quei metodi il valore di strumenti giuridici comunitari (regolamenti, direttive e decisioni).
La Danimarca non partecipa a quest'azione comunitaria e il Regno Unito e l'Irlanda si sono riservati la possibilità di decidere di volta in volta se aderire o meno all'adozione degli eventuali strumenti legislativi.
Nell'intento di gettare fondamenta concrete per il conseguimento degli obiettivi di Maastricht e Amsterdam, i capi di Stato e di governo riunitisi a Tampere in Finlandia nell'ottobre del 1999 hanno affermato che “in un autentico spazio di giustizia europeo l'incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non dovrebbero costituire per i singoli e le imprese un impedimento o un ostacolo all'esercizio dei loro diritti?.
Hanno inoltre ribadito l'intenzione di creare un autentico spazio di giustizia “in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro?.
Al Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, i capi di Stato e di governo hanno adottato il programma dell'Aia per il rafforzamento della giustizia. “Varie misure sono già state prese?, hanno fatto notare, ma “altri sforzi dovrebbero essere compiuti per agevolare l'accesso alla giustizia e alla cooperazione giudiziaria nonché il pieno ricorso al reciproco riconoscimento?. Il programma dell'Aia afferma per l'appunto: “La prosecuzione dell'attuazione del programma di misure sul reciproco riconoscimento dovrebbe pertanto costituire una priorità fondamentale dei prossimi anni per garantirne il completamento entro il 2011.?
L'azione della Commissione europea è l'espressione concreta delle conclusioni del Consiglio europeo su questi punti.
Cliccando sulla bandiera europea è possibile visualizzare informazioni sulla normativa comunitaria e le proposte della Commissione in relazione a ciascuna problematica.
Ultimo aggiornamento: 03-11-2009

