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L'esecuzione è una fase del processo civile in cui gli ufficiali giudiziari eseguono una decisione di un giudice, di un'altra istituzione o di un funzionario nel caso in cui un debitore (convenuto) non rispetti volontariamente tale decisione nel periodo di tempo indicato dalla legge o dal giudice.
Si rimanda a Professioni legali - Lettonia sulle misure esecutive che un ufficiale giudiziario può applicare.
Le decisioni giudiziali o stragiudiziali sono esecutive dopo la loro entrata in vigore, salvo che la legge o un provvedimento di un tribunale stabiliscano l'esecutorietà immediata. Gli ufficiali giudiziari possono avviare una procedura esecutiva sulla base di uno qualsiasi dei seguenti titoli esecutivi:
Un titolo esecutivo viene rilasciato, su richiesta, al funzionario addetto all'esecuzione dal tribunale che ha giudicato il caso. Per avviare l'esecuzione di un provvedimento, occorre presentare all'ufficiale giudiziario, congiuntamente a una lettera di richiesta, il titolo esecutivo rilasciato al funzionario addetto all'esecuzione o una procura.
Secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, gli ufficiali giudiziari sono tenuti a eseguire i seguenti provvedimenti giudiziari:
Salvo ove altrimenti previsto dalla legge, quanto sotto indicato è altresì oggetto di procedimenti esecutivi di provvedimenti giudiziari:
Gli ufficiali giudiziari possono avviare un’azione esecutiva nei confronti dei beni mobili del debitore – compreso qualsiasi bene in deposito presso altri – e immateriali, nonché nei confronti di somme di denaro dovute al debitore da terzi (compensi per attività lavorativa, pagamenti equivalenti, altri redditi del debitore, investimenti presso istituti di credito) e beni immobili del debitore. Taluni beni indicati dalla legge, oltre che determinati oggetti interamente o parzialmente appartenenti al debitore, non possono essere oggetto di azioni esecutive (pignoramento - ad esempio, accessori domestici, indumenti, cibo, libri, strumenti e utensili necessari al debitore per l’esercizio dell’attività quotidiana destinata al proprio sostentamento, ecc.).
Nel caso in cui si intraprenda un’azione esecutiva nei confronti dei beni mobili, immobili o del reddito del debitore, questi non ha più diritto di disporne.
Quando vi è ottemperanza delle richiese o dei provvedimenti dell’ufficiale giudiziario, questi redige un documento e lo sottopone al giudice affinché si pronunci sulla responsabilità. Il tribunale può imporre una multa alle parti colpevoli: fino all’importo di LVL 250, se si tratta di persone fisiche, o fino a LVL 500 se si tratta di un funzionario.
Qualora l’ufficiale giudiziario incontri resistenza nell’espletare il proprio dovere, potrà ricorrere all’assistenza della forza pubblica.
Qualora un debitore non compaia dinanzi all’ufficiale giudiziario se invitato o si rifiuti di fornire spiegazioni o informazioni previste dalla legge, l’ufficiale giudiziario potrà rimettere tale questione al giudice, affinché si pronunci sulla responsabilità del debitore. Il giudice può adottare una decisione che obblighi il debitore a comparire e che gli imponga una multa fino a LVL 100. Nel caso in cui risulti che il debitore abbia intenzionalmente fornito informazioni mendaci, l’ufficiale giudiziario potrà rimettere tale questione al giudice, affinché decida di avviare una causa penale o per violazioni amministrative.
Un titolo esecutivo può essere presentato per avviare la procedura esecutiva entro 10 anni dall’entrata in vigore di un provvedimento giudiziario salvo altrimenti indicato dalla legge. Qualora un provvedimento giudiziario imponga il pagamento a rate, il titolo esecutivo è valido per tutto il periodo in cui i pagamenti sono dovuti e il periodo decennale decorre dall’ultima data di ciascun pagamento.
Il giudice adito, su richiesta di una delle parti in causa e in considerazione della situazione patrimoniale o di altre circostanze riguardanti le parti interessate, può decidere di: rinviare l’esecuzione del provvedimento, dividere l’esecuzione in rate o modificare le modalità di esecuzione del provvedimento. Entro 10 giorni potrà essere inoltrata, dinanzi a un giudice superiore, un'integrazione all'atto di citazione relativa alla decisione di rinviare l’esecuzione o di dividere l’esecuzione in rate o di modificare le modalità di esecuzione del provvedimento. Nel caso in cui le circostanze di fatto ostacolino o impediscano l’esecuzione di un provvedimento giudiziario, l’ufficiale giudiziario può altresì inoltrare al giudice responsabile del provvedimento la proposta di rinviarne l’esecuzione, di dividere l’esecuzione in rate o di modificarne le modalità di esecuzione.
L’ufficiale giudiziario può rinviare l’esecuzione sulla base di un’istanza di un funzionario addetto all’esecuzione o in virtù di una decisione del giudice di rinviare l’esecuzione o di sospendere la vendita dei beni ovvero in base alla decisione di un giudice di rinviare l’esecuzione o dividere in rate l’esecuzione del provvedimento.
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Ultimo aggiornamento: 13-11-2007

