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A Malta il divorzio non è previsto dall'ordinamento giuridico. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 33 del Marriage Act (legge sul matrimonio - Capo 255 – Laws of Malta) la parte interessata può registrare un divorzio straniero alla sezione annotazioni del pubblico registro, purché tale decisione sia stata emessa dal giudice competente del paese in cui entrambe le parti siano residenti o in cui entrambe le parti possiedano la cittadinanza. Una volta che tale divorzio sia registrato le parti sono libere di contrarre matrimonio nuovamente.
In pratica, con la separazione legale i coniugi, sebbene permanga il vincolo matrimoniale, non hanno più l'obbligo di convivenza. I coniugi che intendono separarsi legalmente hanno due possibilità: possono scegliere una separazione consensuale (con l'accordo di entrambi e l'omologa del tribunale competente per il diritto di famiglia) o una separazione giudiziale (nel caso in cui la separazione sia contestata e il tribunale decida su tutte le questioni collegate e in particolare per quanto riguarda la responsabilità per il fallimento del matrimonio).
La separazione può essere dichiarata soltanto su domanda di uno dei coniugi nei confronti dell'altro e per uno dei motivi previsti dalla legge (articoli 35-66 del codice civile – capo 16, Laws of Malta), o col consenso reciproco dei coniugi come precisato all'articolo 59 del codice civile.
Prima che una coppia decida di separarsi, occorre che i coniugi effettuino il tentativo di mediazione offerto dallo Stato gratuitamente, a meno che la coppia scelga i mediatori privati. Il ricorrente o il suo difensore avvia il procedimento di separazione depositando un'istanza presso la cancelleria del tribunale civile, sezione famiglia, comunicando i dati personali della coppia (nome/cognome/indirizzi ecc.), chiedendo che venga avviato il procedimento di separazione e che la coppia sia convocata per effettuare il tentativo di mediazione.
Dopo aver nominato il mediatore, vengono fissate le date per effettuare i tentativi di mediazione e i coniugi possono presentarsi con o senza l'assistenza di un avvocato. Il ruolo del mediatore è di effettuare il tentativo di riconciliazione dei coniugi. Se il tentativo fallisce, il mediatore consiglia ai coniugi di accordarsi per una separazione consensuale. Nel caso in cui anche quest'ultimo tentativo sia infruttuoso, il mediatore chiede al tribunale di dichiarare conclusa la mediazione senza esito.
Le parti depositano un ricorso congiunto dinanzi al tribunale civile, sezione "famiglia" sottoscritto da entrambi i difensori e infine il notaio pubblica l'atto omologato, con allegata una copia del progetto di contratto. La mediazione dev'essere avviata e conclusa entro un mese. Il mediatore spiega alla coppia che un atto pubblico (nel quale si espongono le relative intenzioni dei coniugi) sarà redatto e pubblicato da un notaio pubblico. Successivamente il mediatore redige una relazione e una volta che il giudice ha emesso il decreto, soltanto il notaio può ritirare il contratto dal tribunale (sezione famiglia) per pubblicarlo.
Nel caso in cui il mediatore ritenga non sia possibile riconciliare i coniugi o raggiungere un accordo, il mediatore propone che venga dichiarata conclusa la fase della mediazione, informandone di conseguenza il giudice. Una volta che il giudice abbia dichiarato conclusa la fase della mediazione con decreto ciascuno dei coniugi ha un termine di due mesi entro il quale può depositare ricorso per chiedere che venga dichiarata la separazione e che il magistrato si pronunci sulle altre relative questioni, come l'abitazione coniugale, le richieste di mantenimento, l'affidamento dei figli, la separazioni dei beni ecc..
I motivi per la separazione sono elencati nel codice civile (Capo 16 – Laws of Malta) e sono i seguenti:
Il coniuge al quale non viene addebitata la colpa mantiene tutti i diritti e benefici che ha acquisito dall'altro coniuge. D'altro canto, il coniuge nei confronti del quale è stata dichiarata la separazione resta obbligato al mantenimento dell'altro coniuge nel caso in cui il giudice con decreto o sentenza lo condanni al pagamento dell'assegno di mantenimento, che viene stabilito in base al reddito del coniuge che deve corrisponderlo, alle esigenze del coniuge che lo ha chiesto e ad altre circostanze riguardanti i coniugi (come ad esempio la possibilità della persona alla quale è dovuto l'assegno di mantenimento di apprendere o reimparare ad esercitare una professione, arte, commercio o qualsiasi altra attività o avviare o continuare un'attività redditizia). Nel caso in cui lo ritenga opportuno, a seconda del caso, il giudice può ordinare al coniuge che ha l'obbligo di mantenere l'altro coniuge, di corrispondere a quest'ultimo un importo forfettario, in rate uguali o di diverso importo entro un periodo di tempo ragionevole o di assegnare all'altro coniuge la proprietà, l'usufrutto, il diritto di uso o di abitazione per rendere indipendente il coniuge economicamente più debole o meno dipendente nei confronti dell'altro coniuge.
Nel caso di una variazione del reddito del coniuge debitore del mantenimento o delle esigenze dell'altro coniuge, il tribunale, su istanza di uno dei coniugi può modificare o sopprimere l'assegno di mantenimento. Qualora sia stato corrisposto un importo forfettario o sia stata trasferita una proprietà con la conseguente estinzione dell'obbligazione legata all'assegno di mantenimento per l'altro coniuge cessa la responsabilità del coniuge debitore.
La Corte civile (sezione famiglia) decide sul merito della causa e ciascuno dei coniugi può impugnare tale provvedimento dinanzi alla Corte d'Appello entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.
Il procedimento di separazione si estingue nel caso in cui avvenga la riconciliazione dei coniugi. Tuttavia, nel caso sorga un nuovo motivo di separazione, il coniuge ricorrente può addurre i precedenti motivi a sostegno della sua domanda.
La morte di un coniuge comporta l'estinzione del procedimento di separazione, salvo quei casi (previsti dalla legge) nei quali la sentenza di separazione può produrre effetti che penalizzano il coniuge cui è stata addebitata la colpa.
Una volta pubblicata la separazione (consensuale – atto pubblico) o pronunciata (giudiziale – con sentenza del tribunale) i coniugi non sono più tenuti a convivere; tuttavia sussistono gli obblighi di fedeltà e di assistenza. Tutto ciò fatto salvo il diritto/dovere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione dei figli ecc. laddove occorra far riferimento all'atto pubblico o alla sentenza del tribunale, indipendentemente dal procedimento esperito dai coniugi per far dichiarare la separazione.
Una volta che il tribunale ha pronunciato l'annullamento, si considera che il matrimonio non sia mai esistito sin dall'inizio (momento della celebrazione), fatto salvo lo "status di figlio legittimo" per la prole nata in costanza di matrimonio.
Il matrimonio può essere annullato nei seguenti casi, come specificato nel Marriage Act (capo 255 – Laws of Malta):
Nel caso in cui il matrimonio sia dichiarato nullo, è considerato come mai esistito e le parti riprendono lo status precedente alla celebrazione del matrimonio (ad esempio la moglie riprende il suo cognome da nubile). Tuttavia, ciò non incide in alcun modo sullo status dei figli legittimi nati durante il matrimonio o sulle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Per quanto riguarda il mantenimento, il coniuge responsabile della nullità del matrimonio è altresì obbligato a mantenere l'altro coniuge per cinque anni. Tale obbligazione viene meno nel caso in cui quest'ultimo contragga nuovamente matrimonio.
Non ci sono rimedi alternativi stragiudiziali.
V. risposta al quesito 5.
Il procedimento inizia con un'istanza presentata alla cancelleria del tribunale civile. Nel caso in cui i coniugi decidano di avviare il procedimento di separazione, occorre depositare un ricorso dinanzi al tribunale civile (sezione famiglia) entro due mesi dal decreto del tribunale che autorizza le parti ad avviare il procedimento.
La domanda di annullamento del matrimonio può essere depositata da uno dei coniugi dinanzi al tribunale civile (sezione famiglia) con ricorso sottoscritto da un avvocato. Il ricorso specifica i motivi in base ai quali il ricorrente chiede che il matrimonio sia dichiarato nullo.
Occorre allegare al ricorso il certificato di matrimonio; gli altri documenti variano caso per caso.
Sì, nel caso in cui la parte abbia i requisiti per poter accedere al gratuito. (v. la scheda di informazioni sull'assistenza giudiziaria).
Nel caso in cui la decisione possieda i requisiti per il riconoscimento, dev'essere registrata nel registro pubblico.
Per impugnare un riconoscimento di una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro, occorre presentare un ricorso dinanzi alla prima sezione del tribunale civile. La decisione di quest'ultimo è impugnabile dinanzi alla Corte d'appello.
In linea di principio, è possibile registrare una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro, ma non è possibile far dichiarare il divorzio da un giudice maltese.
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Ultimo aggiornamento: 29-05-2007

